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Come è noto, in sede di conversione, l’art. 36, comma 2-bis, del D.L. n. 248 del 31.12.2007, conv. in L. n. 31 del 28 febbraio 2008 – ha consegnato ad Equitalia il potere di concedere la rateazione, aumentando da
Inoltre, non è più necessario che la richiesta di rateazione sia presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
Resta ferma la necessità della garanzia per somme superiori a 50.000 euro.
In questo nostro intervento, analizziamo sinteticamente gli aspetti di maggiore interesse forniti da Equitalia con la direttiva di gruppo prot. n. 2070 del 27 marzo 2008 Equitalia, che può costituire un vero e proprio prontuario da mettere sul tavolo e utilizzare alla bisogna (1).
Trattazione delle istanze
La presentazione dell'istanza di rateazione determina l'avvio di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241.
Ne deriva che, a fronte della richiesta di dilazione, verrà comunicato all'interessato l'avvio del relativo procedimento; la comunicazione dovrà contenere gli elementi indicati dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, ivi compresi il termine di conclusione del procedimento ed i nominativi del responsabile di tale procedimento e del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.
Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui intende chiedere la rateazione, l'operatore di sportello lo informerà dell'esistenza di tali ulteriori addebiti, facendogli presente che la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi iscritti a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine per il pagamento (60 gg. dalla data di notifica della cartella), al netto degli importi già versati.
Se il contribuente è decaduto da una precedente dilazione, non potrà beneficiare di una nuova rateazione delle partite di ruolo con riferimento alle quali tale decadenza si è verificata e potrà ottenere la dilazione di ulteriori somme iscritte a suo carico nella sola ipotesi in cui effettui il pagamento in unica soluzione delle predette partite.
Soltanto in tal modo, infatti, potranno ritenersi sussistenti i presupposti necessari a permettere di ricostituire una valutazione di affidabilità del debitore decaduto dalla dilazione.
L’agente della riscossione, inoltre, comunicherà al debitore l’esistenza di eventuali cartelle stampate ma non ancora notificate, al fine di estendere a tali cartelle l'istanza di dilazione.
La presentazione della richiesta di rateazione:
“ - non determinerà la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi ed ipoteche) precedentemente adottate;
- non inibirà l'adozione di nuove azioni cautelari;
- precluderà l'avvio di nuove azioni esecutive e sospenderà la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate. Ciò, ferma restando, tuttavia, la necessità di valutare, caso per caso, se questa sospensione sia suscettibile di provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della possibilità di riscuotere le somme iscritte a ruolo, ad es. a causa dell'imminente scadenza dei termini per fissare le vendita di beni mobili pignorati per un valore significativo rispetto all'ammontare del credito”.
Un aspetto da tenere in debita considerazione è che la presentazione dell'istanza di dilazione non farà venire meno, in capo al debitore moroso - per il ristretto tempo tecnico necessario all'esame dell'istanza di dilazione ed alla conclusione del relativo procedimento - la qualità di "soggetto inadempiente" ai fini di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del D.M. n. 40/2008, con la conseguenza che, ove lo stesso debitore sia beneficiario di un pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica (complessivamente denominate "soggetti pubblici"), questo pagamento verrà sospeso e le relative somme saranno oggetto di pignoramento presso terzi.
Criteri di esame dell'istanza
La prima indicazione di carattere generale data da Equitalia ai propri uffici periferici è che per qualunque importo venga richiesta la rateazione, dovrà, anzitutto, essere accertata l'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
In proposito, Equitalia richiama la circolare dell'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15 del 2000 - la quale evidenziava che la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
Siffatta condizione è da ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
“ - carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
- precaria situazione reddituale”.
Con riferimento, poi, al numero di rate in cui dilazionare il pagamento, fermo restando il limite massimo (72) previsto dall'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, il numero di rate dovrà essere stabilito tenendo conto di un ragionevole limite minimo di importo di ciascuna rata, limite che viene individuato in 100 euro, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza.
Relativamente, poi, all'arco temporale di applicazione degli interessi di rateazione e, eventualmente, di quelli di mora ( cfr. circolare n. 184 del 6 settembre 1999):
- se l'istanza di rateazione è presentata prima della scadenza del termine di pagamento della cartella, gli interessi per dilazione iniziano a decorrere dalla stessa data di scadenza. In tale ipotesi, dunque, non sono dovuti gli interessi di mora;
- se, invece, l'istanza viene proposta dopo la scadenza del termine di pagamento della cartella, tra la data di notifica della cartella e quella di presentazione dell'istanza si applicheranno gli interessi di mora, mentre gli interessi di rateazione inizieranno a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza.
Tutte le rate accordate dovranno essere dello stesso importo, fermo restando, tuttavia, che, contestualmente alla prima rata, dovranno essere pagati dal debitore, per il loro intero ammontare, gli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese per le procedure di riscossione coattiva, e i diritti di notifica della cartella di pagamento.
Criteri di rateazione
La nota distingue diverse ipotesi:
- per gli importi fino a 50.000 euro dovrà essere accertata la situazione di temporanea obiettiva difficoltà;
- per gli importi fino a 2.000 euro, la dilazione dovrà essere concessa, fino ad massimo di 18 rate, a semplice richiesta motivata di parte;
- per gli importi tra 2.000 e 10.000 euro, l'accertamento della difficoltà economica dovrà essere effettuato in modo semplificato;
- per gli importi superiori a 50 mila euro, una volta accertata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per accogliere le richieste di rateazione occorre idonea garanzia in una delle forme previste dall'art. art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973 (2).
Conclusione del procedimento
Ai sensi dell' art.2 della legge n. 241/1990, il procedimento avviato con la richiesta di rateazione deve essere obbligatoriamente concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Tale provvedimento dovrà essere notificato al debitore, indipendentemente dall'esito del procedimento, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
È indispensabile che nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata sia fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
Se la rateazione viene accordata, al relativo provvedimento occorrerà allegare il piano di ammortamento. Se la dilazione è stata concessa per importi superiori a 50.000 euro, nel provvedimento dovrà essere precisato esplicitamente che l'efficacia dello stesso è subordinata alla consegna da parte del debitore, entro dieci giorni (3) dalla ricezione del provvedimento, alternativamente, o della prescritta fideiussione o polizza fideiussoria, sulla quale dovranno essere svolti tutti i controlli già visti, ovvero del certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio ovvero relazione notarile attestante l'avvenuta iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado.
A seguito del pagamento della prima rata le strutture periferiche dovranno:
“ - rinunciare alle eventuali procedure esecutive avviate in precedenza;
- revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto ex art. 86 del DPR n. 602/1973 prima della presentazione dell'istanza di rateazione, previo inserimento nell'importo della prima rata delle spese di iscrizione e di revoca di tale fermo;
- verrà meno, in capo al debitore moroso, la qualità di soggetto inadempiente ai fini di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del D.M. n. 40/2008”.
Il rigetto dell’istanza
L'eventuale rigetto dell'istanza di rateazione dovrà essere congruamente motivato, con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 legge n. 241/1990).
Anche l'accoglimento parziale (ad es., la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto) costituisce un diniego parziale, che, in quanto tale, deve essere motivato.
II provvedimento di rigetto, inoltre, dovrà essere preceduto da una comunicazione, inoltrata all'interessato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, contenente l'indicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l'interessato presenta eventuali osservazioni, per la cui proposizione è stabilito un termine di dieci giorni. Trascorsi inutilmente questi dieci giorni, il termine di conclusione del procedimento riprende comunque a decorrere.
Anche la comunicazione di cui all'ad. 10-bis citato dovrà, come il provvedimento finale, essere notificata, se possibile a mani proprie presso lo sportello, altrimenti al domicilio speciale eletto dal debitore. Soltanto così, infatti, l'agente della riscossione potrà disporre della necessaria certezza sulla decorrenza del termine di dieci giorni per presentare le osservazioni contemplate dallo stesso art. 10-bis.
Dell'eventuale mancato recepimento delle osservazioni in questione (o, in alternativa, del silenzio mantenuto dal debitore a fronte della comunicazione inviata ex art. 10-bis delle legge n. 241/1990) dovrà darsi atto nel provvedimento finale di rigetto, nel quale, inoltre, dovranno essere indicati il termine (60 giorni) e l'autorità (il Tribunale Amministrativo Regionale) cui è possibile ricorrere in via giurisdizionale.
Decadenza dalla rateazione
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DPR n, 602/1973, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
In tal caso, inoltre, per espressa previsione legislativa (cfr. la lettera c) del citato art. 19, comma 3), il carico non può più essere rateizzato.
Naturalmente, nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione dovrà essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973.
Se la dilazione è stata garantita con fideiussione, considerato che si tratta di una garanzia a prima richiesta, verrà privilegiata, ovviamente, la riscossione nei confronti del fideiussore rispetto a quella nei confronti del debitore.
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
E’ importante evidenziare che la nota di Equitalia afferma che laddove si riscontri che, nell'ambito della procedura di rateazione, il debitore abbia compiuto alienazioni simulate ovvero altri atti fraudolenti che integrano la fattispecie di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, occorre provvedere ai conseguenti adempimenti per far valere la responsabilità penale dello stesso debitore (rapporto alla Procura della Repubblica) (4).
Francesco Buetto
12 Aprile 2008
(1) Le somme iscritte a ruolo dall'I.N.P.S. godono di un doppio binario: tali somme sono rateizzabili sia dagli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 248/2007, in un numero massimo di 72 rate, sia dai suoi uffici, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, della legge 8 agosto 2002, n.
(2) Se il debitore intende ricorrere a questa opzione, deve prestare a favore di Equitalia, per l'intero periodo della dilazione aumentato di un anno, una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da una banca, o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi ( cd. Confidi) o da un'assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia può consistere anche nell'iscrizione di ipoteca, naturalmente di primo grado, sui beni immobili di proprietà del debitore, non gravati da formalità pregiudizievoli, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del DPR n. 602/1973, per il doppio del credito complessivo. Ciò, ovviamente, sempre che il valore di tali immobili, da determinarsi con il criterio catastale di cui all'art. 79, comma 1, dello stesso DPR n. 602 del 1973 sia pari almeno al doppio del credito complessivo. Ove dei beni del contribuente siano stati da già sottoposti dall’agente della riscossione ad ipoteca di primo grado anteriormente alla presentazione della richiesta di rateazione: - se l'ipoteca è stata iscritta per un importo inferiore al doppio dell'attuale credito complessivo, dovrà essere iscritta una nuova ipoteca, per un importo pari al doppio della parte del credito complessivo maturata successivamente all'iscrizione della prima ipoteca. Naturalmente, si potrà procedere in tal modo soltanto nel caso in cui gli immobili del debitore liberi da ipoteche diverse da quella già iscritta abbiano un valore catastale pari almeno al doppio dell'attuale credito complessivo. Nell'ipotesi in esame, comunque, su istanza del debitore, l'ipoteca già iscritta potrà essere sostituita da una garanzia fideiussoria a prima richiesta, prestata per un importo pari a quello del credito complessivo; - se l'ipoteca è stata iscritta su beni il cui valore catastale è inferiore al doppio del credito (perché il debitore, al momento dell'iscrizione ipotecaria, non era ancora proprietario di alcuni degli immobili attualmente di sua proprietà), occorre iscrivere una nuova ipoteca, sempre di primo grado, in modo da sottoporre ad iscrizione ipotecaria beni immobili il cui valore catastale sia pari al doppio dell'attuale credito complessivo.
Il debitore può ottenere la dilazione anche concedendo, ex artt. 2821 ss. cod. civ., ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo sugli immobili, non gravati da formalità pregiudizievoli, di cui è proprietario esclusivo. L'ipoteca volontaria può anche essere concessa da un terzo, sempre su immobili che presentino le medesime caratteristiche. In entrambi i casi, il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve farlo presente nella richiesta di rateazione ed allegare ad essa il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia del