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QUESITO N. 1: Antiriclaggio: Registrazione dei dati della clientela
Il D.Lgs 231/2007 ha disciplinato, ai fini della normativa antiriclaggio, l’obbligo di registrazione della clientela. Più precisamente l’art. 36 comma 1 dispone che i soggetti destinatari della normativa sull’antiriciclaggio “conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela”. Si chiede quali siano i dati da registrare.
RISPOSTA
La registrazione dei dati relativi all’adeguata verifica della clientela comporta l’istituzione dell’anagrafe dei soggetti. In essa vanno riportati e codificati
§ i clienti,
§ i rappresentanti dei clienti,
§ i titolari effettivi (il soggetto per conto dei quali la persona agisce).
Per le persone fisiche devono essere registrate:
Ø complete generalità;
· nome e cognome;
· luogo e data di nascita;
· indirizzo di residenza o domicilio;
Ø codice fiscale, ove attribuito;
Ø estremi del documento di identificazione;
Ø scopo e natura della prestazione professionale;
Ø data dell’avvenuta identificazione.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere registrate:
Ø complete generalità
· denominazione
· sede legale
Ø codice fiscale / partita Iva
Ø scopo e natura della prestazione professionale
Ø data dell’avvenuta identificazione.
QUESITO N. 2: Commercialista e centro elaborazione dati soggetti agli obblighi antiriciclaggio
Un commercialista titolare di studio professionale si affida ad un centro elaborazione dati per effettuare l’elaborazione della contabilità. Il professionista però si occupa personalmente della preparazione delle dichiarazioni dei redditi e delle consulenze. Si chiede se entrambi i soggetti siano sottoposti alla normativa antiriciclaggio
RISPOSTA
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono indicati nel D.Lgs n. 231/2007 agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14.
Il commercialista rientra nella categoria indicata dall’art. 12 comma 1 lett. a) “soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro”, pertanto è soggetto agli obblighi antiriciclaggio.
L’art. 12 comma 1 lett. b) invece individua tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio “ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi”
Il centro elaborazione dati nel caso in cui non si limiti alla mera e semplice registrazione dei dati ma effettui una valutazione che comporta una responsabilità nei dati esposti rientrerà nella categoria di cui all’art. 12 comma 1 lett. b) per cui sarà soggetta agli obblighi antiriciclaggio.
Al contrario se il centro elaborazione dati si limita alla mera registrazione dei dati non sarà soggetto agli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, rimangono invece gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
QUESITO N. 3: Società di servizi che fornisce il servizio di domiciliazione della sede
Una società fornisce come unico servizio quello di domiciliare la sede legale in favore di altre società. Si chiede se tale società non svolgendo altri tipi di prestazione sia tenuta agli adempimenti antiriciclaggio.
RISPOSTA
L’art. 12 comma 1 lett. d) del D.Lgs 231/2007 prevede che sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio i prestatori di servizi relativi a società e trust.
Più precisamente l’art. 1 comma 2 lett. p) individua come prestatore di servizio relativi a società e trust a ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire società o altre persone giuridiche
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione.
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, in società diverse da quelle ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.
Dall’elenco sopraesposto risulta che tra i prestatori di servizi a società e trust sono compresi coloro che “forniscono una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica”.
La società indicata nel caso è quindi soggetta agli obblighi antiriciclaggio.
QUESITO N. 4: Segnalazione delle operazioni sospette
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 41 comma 4 la segnalazione va effettuata senza ritardo, e comunque, ove possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale.
I professionisti persone fisiche potranno scegliere se effettuare la segnalazione
· direttamente all’UIF,
· oppure canalizzarla tramite l’ordine professionale di appartenenza.
Questa seconda opzione sarà possibile dopo che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 43, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze avrà individuato gli ordini professionali che possono ricevere dagli iscritti le segnalazioni, per poi girarle all’UIF.
In caso di segnalazione all’ordine di appartenenza:
Ø il professionista invia la segnalazione al proprio ordine
Ø l’ordine che ha ricevuto la segnalazione provvede senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante (articolo 43, comma 3):
Ø l’ordine che ha ricevuto la segnalazione custodisce il nominativo del segnalante, in quanto
Per quanto riguarda, invece, la segnalazione all’Uif nella prima fase applicativa, la segnalazione deve essere trasmessa obbligatoriamente, e senza facoltà di deroga alcuna, in forma cartacea all’indirizzo Ufficio di Informazione Finanziaria largo Bastia, 35 00181 Roma.
Per il futuro, il quarto comma dell’articolo 45 Dlgs 231/2007 prevede che la trasmissione delle segnalazioni sospette avvenga per via telematica
La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, rappresentando tutti gli elementi in grado di aiutare a ricostruire la vicenda che abbia alimentato il sospetto del professionista, oltre, ovviamente, i motivi del sospetto medesimo.
QUESITO N. 5: Limite di 5.000 € alla circolazione del contante
Il D.lgs 231/2007 inasprisce le limitazioni alla circolazione del contante, più precisamente l’art. 49 comma 1 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore quando il valore dell’operazione anche frazionata è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 €. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 231/2007 il limite in questione era pari a 12.500 €. Si chiede a decorrere da quale data entri in vigore il nuovo limite di 5.000 €.
RISPOSTA
Al fine di realizzare una efficace lotta all’antiriciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, il legislatore impone che gli scambi finanziari vengano canalizzati: passino, cioè, attraverso gli enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia negli archivi di tali enti, che le Autorità inquirenti possono consultare ai fini delle indagini.
Le disposizioni nell’ambito del D. Lgs. n. 231/2007 che hanno lo scopo di assicurare la tracciabilità degli scambi finanziari sono:
Ø l’articolo 50 – Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia - che vieta
o l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
o l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
Ø l’articolo 49 – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore - il quale vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 €.
Il nuovo limite sopraindicato entra in vigore il 30 aprile 2007.
Il trasferimento, quindi, di denaro contante e/o di libretti al portatore e/o di titoli al portatore ha come limite:
· 12.500 euro, sino al
· 5.000 euro a partire dal
24 aprile 2008
a cura Dott. Antonio Gigliotti