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Per effetto delle modifiche contenute nella Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n.244) le imprese possono cedere gratuitamente alle onlus i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; per tali beni ceduti, anche se idonei all’uso, la normativa richiede però che presentino difetti che ne rendano necessaria l’eliminazione dal commercio; le precisazioni sono state fornite con la recente circolare n. 26/E del 26 marzo 2008, dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460, come modificato dalla Finanziaria 2008 afferma che “I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.
Sostanzialmente le modifiche apportate dal legislatore, per effetto delle novità contenute nella Finanziaria 2008, riguardano i seguenti punti:
F i beni oggetto di cessione agevolata sono solo quelli non di lusso, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione;
F il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente ammessi al regime agevolato non deve essere superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato;
F la cessione gratuita dei beni sopra descritti non si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’art.100, comma 2, lettera h) del Tuir;
F i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Come evidenziato dalla circolare in commento, una delle novità importanti contenute nella nuova disciplina è rappresentato dal fatto che non esiste più un importo fisso per poter usufruire del beneficio; l’agevolazione è rapportata al reddito di impresa dichiarato.
La norma, in vigore dal 1 gennaio 2008, introdotta dalla Finanziaria 2008, circoscrive l’applicazione del regime agevolato solo alla cessione di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa che abbiano i seguenti requisiti:
q devono trattarsi di beni “non di lusso”; q detti beni devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi; q dette anomalie devono essere tali da non modificare l’idoneità di utilizzo degli stessi beni; q le imperfezioni, le alterazioni, i danni o i vizi devono essere tali da non consentire la commercializzazione o la vendita dei beni, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione |
I beni ceduti gratuitamente alle Onlus non possono essere più commercializzati dall’ente beneficiario ed è richiesto che vengano utilizzati solo per lo svolgimento delle attività istituzionali. Le stesse Onlus devono, infatti, attestare con apposita dichiarazione rilasciata all’impresa cedente che i beni saranno utilizzati per fini istituzionali.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dei benefici fiscali
Come anticipato nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2008, sono destinatarie del regime fiscale agevolato le cessioni gratuite dei beni che presentino le caratteristiche descritte nei precedenti paragrafi fino ad un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato. Pertanto, il limite di fruibilità del beneficio non è più stabilito in un importo fisso, ma varia in proporzione all’entità del reddito d’impresa dichiarato.
Trattamento ai fini IVA dei beni ceduti alle ONLUS
Prima della modifica intervenuta per effetto della Finanziaria 2008, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non era consentita la detrazione dell’IVA sugli acquisti; il regime di esenzione non consentiva la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e ai sensi dell’art.19, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 l’impresa donante aveva l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto o dell’importazione. Per converso, secondo le nuove disposizioni contenute nella Finanziaria 2008, il nuovo comma 3 del citato articolo 13 del D.Lgs. 460/1997 ha previsto espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle onlus si considerano, alle condizioni e limiti ivi espressamente indicati, distrutti agli effetti dell’IVA. Ciò comporta che l’impresa donante può, dal 1° gennaio 2008, cedere i beni senza applicazione dell’IVA e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.
I beni ceduti alle onlus ai fini iva si considerano distrutti; per tali beni, tuttavia, occorre mettere in atto una serie di adempimenti contenuti sia dal comma 4 dello stesso art. 13 del D.Lgs. 460/1997, sia dall’art. 2 del DPR 10 novembre 1997, n. 441.
Art. 13, comma 4, D.Lgs. 460/1997 Le disposizioni (…) si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle Entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni. |
Federico Gavioli
7 Aprile 2008