L’art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto del contribuente prevede che “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”.
La norma è stata oggetto di vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale (1), chiuso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 377/2007, ove è stato affermato che “l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come procedimenti di massa” (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionali.
Per la Corte Costituzionale, “l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.”.
Di conseguenza, alla luce dei principi sopraesposti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge n. 212/2000, sollevata dalla Commissione Tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione.
I giudici veneti, infatti, avevano rimesso gli atti alla Corte Costituzionale perché ritenevano “eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l’avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa; ragione per cui l’art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte, contrasta, per un verso, con l’art. 3, primo comma, Cost., poiché tratta in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all’amministrazione finanziaria e quelle, invece, di competenza del concessionario e, per altro verso, con l’art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito, nonché con l’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l’attività della pubblica amministrazione è ispirata ai principi di efficienza, economicità ed efficacia”.
LE CARTELLE ADESSO PARLANO
L’art. 36-comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 – cd. Milleproroghe - dispone adesso che la cartella di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. n.602/73, deve contenere, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella.
Tali disposizioni, tuttavia, si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e di conseguenza “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
Le cartelle …mute adesso …parlano.
Francesco Buetto
5 Marzo 2008
NOTE
(1) Cfr. sent. n. 570 del 14.11.2007 (dep. il 31.12.2007) della Comm. trib. prov. di Cosenza, Sez. I, secondo cui l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost. In conclusione, non essendo indicato, nell’atto del concessionario,ora agente, della riscossione il responsabile del procedimento, l’atto impugnato deve ritenersi illegittimo. Ciò non toglie, naturalmente che il concessionario, trattandosi di annullamento per vizio di legittimità, possa procedere alla riedizione dell’atto emendato da tale vizio, sempreché sia ancora nei termini. Contra, Sent. n. 49 del 14.6.2007 (dep. il 17.1.2008) della Comm. trib. reg. di Venezia, Sez. XIV, secondo cui è problematica la individuazione delle conseguenze della omissione della indicazione, posto il generale principio che la nullità degli atti è sanzione così grave, che deve essere prevista espressamente dal legislatore per il tipo di violazione di cui si discute. Orbene nella fattispecie la normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del Contribuente, non prevede alcuna sanzione. In assenza dell'insegnamento della Suprema Corte, che pure non tarderà di formarsi sul punto, “ questa Commissione non ritiene di poter condividere l'opinione contraria di qualche giudice di merito, favorevole alla dichiarazione di nullità, principalmente in funzione del generale principio richiamato. Ricorda peraltro altre affermazioni di merito relative alla individuazione delle conseguenze della omessa indicazione nella sola responsabilità disciplinare del funzionario e nella individuazione del responsabile del procedimento, in caso di omessa indicazione nell'atto, nella persona del capo dell'Ufficio. La cartella esattoriale in questione deve pertanto ritenersi legittima e corretta”.
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