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I giudici di prime cure hanno confermato la ricostruzione del reddito imponibile poichè l’Ufficio ha dimostrato, in via documentale, di avere operato valutazioni ed apprezzamenti, adottando un sufficiente grado di prudenza.
Nel caso specifico, al fine di procedere alla ricostruzione induttiva dei ricavi basata sull’individuazione del numero di imbarcazioni presenti, l’Ufficio aveva provveduto innanzitutto in data 18/1/2004 ad un rilievo fotografico mediante satellite, utilizzando il sito internet Google Earth.
Dall’esame di tali rilievi satellitari l’Ufficio ha individuato 78 imbarcazioni di medie dimensioni. Specificava lo stesso Ufficio che la rilevazione non permetteva l’individuazione anche delle piccole imbarcazioni e dei gommoni di cui non ha, quindi, tenuto conto. Successivamente, in data 4/5/2006 i verbalizzanti effettuavano un accesso presso la sede della ricorrente per rilevare l’effettivo numero di imbarcazioni presenti.
In occasione di tale accesso è emerso che le imbarcazioni presenti erano 87; “Il Collegio ritiene che la sostanziale omogeneità dei dati riscontrati nel 2004 (foto satellitare) e nel 2006 (in sede di accesso) legittimi l’Ufficio ad estendere la determinazione del numero di imbarcazioni come prudentemente individuata anche all’anno 2003. Si deve ritenere, poi, che non vi possano essere dubbi circa l’individuazione del rimessaggio oggetto delle foto satellitari, quale quello gestito dalla ricorrente. La conferma utile a superare la contestazione della parte privata è data da quanto constatato dai verbalizzanti in sede di accesso presso la sede”.
I Giudici, inoltre, hanno particolarmente apprezzato l’attività di indagine dell’Agenzia, che non si è limitata ai dati risultanti dalla foto satellitare, ma ha proceduto ad un accesso sul luogo, effettuando il conteggio delle imbarcazioni in presenza del rappresentante della società.
Il dato relativo al numero delle barche presenti emerso in tale sede (87) non fa che confermare quello emerso dalla documentazione satellitare (78), rispetto al quale, prudentemente, l’Ufficio non aveva ricompreso i gommoni e le imbarcazioni più piccole, che pur risultavano presenti in rimessaggio e che sono state rilevate anche in sede di accesso.
Inoltre
NOTA
La fase istruttoria del procedimento di accertamento tributario (1) si identifica nell’insieme delle attività poste in essere dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria per verificare la veridicità e validità degli elementi indicati nella dichiarazione del contribuente. Tale fase si configura, quindi, come momento antecedente e prodromico all’effettuazione degli accertamenti tributari.
Nell’ambito del complesso e articolato impianto istruttorio a disposizione degli uffici verificatori ed accertatori (richiesta di dati e notizie, accessi, ispezioni e verifiche, indagine bancarie, etc.), unito alla disponibilità di banche dati, sempre più sofisticate e avanzate, che costituiscono un prezioso strumento d’ausilio (il sistema informativo dell’anagrafe tributaria rende immediatamente possibile una ricostruzione attendibile della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, in una prospettiva temporale pluriennale), le scelte istruttorie da effettuare devono fondarsi su una valutazione di opportunità di costi-benefici, rispondendo a criteri di economicità e proficuità.
Le complessive potestà di controllo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria – rispetto alle modalità di esercizio - possono essere distinte in tre tipologie:
· poteri istruttori esterni, che si concretizzano nell’intervento diretto presso i luoghi in cui il contribuente esercita l’attività o comunque presso i luoghi di interesse del contribuente (per esempio, abitazione);
· poteri istruttori nei confronti del soggetto sottoposto a controllo;
· poteri istruttori nei confronti di soggetti terzi.
I poteri che consentono agli uffici finanziari e alla Guardia di Finanza di acquisire dati e notizie sono contenuti negli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte sui redditi, e 51 del D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva.
Ai fini delle imposte sui redditi, e parallelamente ai fini Iva, per l'adempimento dei loro compiti gli uffici, possono, fra l’altro:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;
2) invitare questionari ai contribuenti;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
4) attivare le indagini finanziarie.
Nel caso in questione l’ufficio ha messo in campo tutte le sue forze, utilizzando anche "il carattere interpretativo della prova, la sua natura di ragionamento, di argomentazione (2) ": di fatto, siamo in presenza di presunzioni che, ai sensi dell’art. 2727 del c.c., sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, giusto il disposto dell’art. 39, comma 1, lett. d, del D. P. R. n. 600/73, che stabilisce che l’incompletezza, la falsità, l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi, ovvero l’esistenza di attività non dichiarate possono essere desunte sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise, e concordanti.
Infatti, nella realtà dei fatti, la prova dell'effettività dell'evasione fiscale è stata suffragata da tutta una serie di elementi, fra cui sicuramente quello che fa più notizia è l’utilizzo di Google.
La prova presuntiva rappresenta uno strumento dalle potenzialità elevate, dotato in alcuni casi di forza legislativa: presunzioni legali a supporto dell'onere della prova.
Come osservato in dottrina (3), “in effetti, l'importanza delle presunzioni risiede nella capacità, in ultima analisi, di determinare l'inversione dell'onere de quo, il quale viene ad essere traslato in capo al soggetto passivo di imposta. È evidente che tale effetto si osserva esclusivamente in caso di presunzioni relative che, come noto, ammettono la prova contraria. Nel caso, invece di presunzioni assolute detta possibilità è interdetta per espressa previsione di legge: siamo in presenza del massimo vigore dell'istituto in questione. In generale, comunque, sia il legislatore civilistico che quello tributario mantengono un atteggiamento di particolare rigore nella valenza attribuita alle presunzioni. Queste devono essere caratterizzate da gravità, quanto alla capacità dimostrativa, precisione, quanto all'esatta definizione dei confini entro i quali manifestano effetti, e concordanza, quanto alla convergenza verso risultati che possono essere ritenuti univoci”.
Secondo un principio ormai consolidato della Corte di Cassazione – sentenza n.7931/1996 - i predetti requisiti, quanto alla gravità occorre che siano “…oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni…”, quanto alla precisione occorre che risultino “…dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa altrettanto (o più verosimile) interpretazione…”, e quanto, alla concordanza è necessario che conducano a conclusioni, conformi e corrispondenti, risultando ovviamente “…non configgenti tra loro e non smentiti da dati ugualmente certi…” (4).
Ed ancora,
E si ricorda che in tutti questi casi la prova diversa è carico del contribuente:
Nel caso in commento, anche nella quantificazione dei maggiori ricavi l’Ufficio ha operato in modo convincente.
Per la determinazione dei ricavi presunti, infatti, l’Ufficio ha individuato la misura media delle imbarcazioni in m. 6,91 e applicata la tariffa annuale di Euro
Come rilevato correttamente dai giudici di Pisa, “l’Ufficio, quindi, si è limitato a prendere in considerazione il listino prodotto dalla parte senza operare su di esso alcuna correzione e agendo, anche in questo caso, con un’apprezzabile prudenza”.
Né è stata avallata l’affermazione di parte che giustifica la presenza dei pochi pagamenti come pagamenti in acconto senza che ad essi fosse seguito il necessario pagamento a saldo: non si tiene aperta un’attività del genere senza di fatto guadagnare (“per nulla credibile”) (5) o addirittura si incassano solo acconti non chiedendo mai i saldi.
L’operato dell’Ufficio è stato quindi ricondotto nell’alveo dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1972, in quanto le presunzioni utilizzate presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, e l’intera attività di controllo, presenta caratteristiche di efficacia probatoria che hanno portato i giudici a confermare l’avviso di accertamento impugnato.
Ultima osservazione: “la ricostruzione operata trova un’ulteriore conferma, oltreché nella ragionevolezza dei dati e del procedimento utilizzato, nell’applicazione dello studio di settore che porta, nel caso in esame, a conclusioni simili”.
E allora non è vero che gli studi di settore non valgono nulla (6). Ma di questo ne parleremo in un successivo intervento.
Gianfranco Antico
10 Marzo 2008
(1) Sul punto cfr. GENTILE, L’accertamento: strumenti e strategie, relazione al Convegno “ Il fattore R – La centralità della riscossione nelle manovre di finanza pubblica”, Trento, 17 novembre 2006, pubblicata in “ Fiscooggi”, edizione del 21 novembre 2006
(2) LUPI, in Manuale professionale di Diritto Tributario, 1998, pagg. 304 e seguenti.
(3) PISANI, La prova testimoniale nell'accertamento tributario, in "il fisco", n. 46/ 2003, pag. 7209
(4) Cfr. anche Cass. sent.n. 10345 del 7 maggio 2007, secondo cui in sede di accertamento, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.P.R. 600/1973, ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente, il quale, ove intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (nel caso di specie
(5) Cfr. sul punto l’interessante lavoro di BUETTO, Non ci crede più nessuno che il professionista lavora gratis. Cass. n. 1915/2008, in “www.https://www.commercialistatelematico.com”, Febbraio, 2008.
(6) Cfr. PASQUINI, E allora aveva ragione Villani. Gli studi di settore sono nulla!, in “www.https://www.commercialistatelematico.com”, Febbraio 2008