La cd. manovra Prodi del
In particolare, l’art. 2, comma 9, del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in legge n. 286/06, ha inserito nel D.P.R. n. 602/1973 l’art. 48-bis, in forza del quale “Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
La norma demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di attuazione della disposizione.
Con circolare n. 28 del 6 agosto 2007 il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, partendo dal presupposto dell’immediata applicabilità della norma, pur in assenza del menzionato regolamento, ha diramato le prime indicazioni operative, disponendo che gli uffici riscontranti ed i revisori dovranno appurare che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel caso di pagamenti superiori alla soglia di diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A.
In alternativa alle esposte modalità di verifica, la Ragioneria ritiene sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.
L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro determinerà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato.
Viceversa, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo.
Inoltre, nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come disposto dal comma 1 dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, sarà cura delle Amministrazioni obbligate segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota-parte di questo, sarà il beneficiario stesso a darne comunicazione alla competente Amministrazione al fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.
Resta fermo, innanzitutto, che in assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all’emanazione dello stesso, si ritiene preferibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l’esistenza di eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento.
Le indicazioni della Ragioneria generale sono state oggetto di critica – per l’impatto sulle aziende – così che è dovuto intervenire nuovamente il legislatore, attraverso l’art. 19, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in L. n. 222 del 22 novembre 2007, che bloccato l’operatività della norma, fino alla pubblicazione del regolamento.
Il regolamento tanto atteso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, che fissa le regole per l’attuazione dell’art. 48-bis, del D.P.R. n.602/73.
I soggetti pubblici prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
L’inadempimento a carico del beneficiario è comunicato al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.
Se Equitalia Servizi S.p.A. non rileva alcun inadempimento, ovvero non fornisce alcuna risposta nel termine previsto, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
Se, invece, Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la stessa contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. annuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 presso qualsiasi terzo (sono esclusi i crediti pensionistici).
Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione.
Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'art. 545, terzo comma, del C.p.c., il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo art. 545 e di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
Importante: trascorsi 30 gg. senza che l’agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'art.72-bis del citato D.P.R. n. 602 del
Francesco Buetto
17 Marzo 2008