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L’approvazione della Finanziaria 2008 divenuta legge 24 dicembre 2007, n.
Come risaputo rientrano nel nuovo regime dei minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che contemporaneamente rispettano le seguenti condizioni:
a) nell'anno solare precedente hanno percepito compensi (nel caso dei professionisti) o ricavi (nel caso delle imprese) non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione (anche finanziaria), per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
L’articolo 1, comma 104, della legge n. 244 (Finanziaria 2008) dispone che «i contribuenti minimi sono esenti dall'Imposta regionale sulle attività produttive»; l'utilizzo del termine «esenzione» è stato disposto per effetto di una modifica recata al testo della Finanziaria 2008 da un emendamento votato presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati. Prima della citata modifica normativa i contribuenti minimi venivano considerati «non soggetti» al tributo regionale.
La circolare n.73/E del 21 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate che ha dettato le prime indicazioni in merito al nuovo regime, già operativo dal 1 gennaio 2008, con riferimento al tributo regionale sembrerebbe far ritenere che solamente previa adozione del nuovo regime il contribuente potrebbe beneficiare dell’inapplicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive; tuttavia secondo quanto asserito nell’interrogazione dall’on.prof. Leo il significato contenuto nella Finanziaria 2008 sembrerebbe andare, nel senso proprio testuale del testo, verso un’altra soluzione: il regime dei minimi è un regime “naturale”, benché sia ammessa la possibilità di optare per il regime ordinario, ma solo ai fini iva e delle imposte dirette, e non anche ai fini Irap. In pratica quello che secondo l’interpellanza posta sembrerebbe emergere dal nuovo regime dei minimi è che
La risposta all’interrogazione parlamentare, fornita dall’on. Alfiero Grandi, parte dall’analisi dei requisiti che i contribuenti devono avere per essere definiti “contribuenti soggetti al regime dei minimi”. L’articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007, prevede che i contribuenti se hanno i requisiti per “entrare” nel regime dei minimi mantengono la soggettività passiva ai fini dell’IRAP; il legislatore, infatti, si è soltanto limitato a stabilire una esenzione da tale imposta per coloro che aderiscono a tale regime. Poiché tra le diverse convenienze che devono spingere chi ha i requisiti ad aderire a tale regime vi è la volontà del legislatore di semplificare gli adempimenti fiscali, l’esenzione IRAP rappresenta uno dei motivi “vantaggiosi” che devono far propendere il contribuente ad aderire alla novità. Per converso chi non opta per tale regime, non può beneficiare di diritto dell’esenzione IRAP essendo un contribuente “ordinario” soggetto a precisi obblighi fiscali; quest’ultimo se sceglie il regime differente rispetto a quelli previsto per i “minimi” ha i normali obblighi ai fini IVA e delle imposte sul reddito. Secondo la risposta fornita all’interrogazione la possibilità di pagare o meno il tributo IRAP deriva dalle caratteristiche dell’attività svolta, e saranno gli organi preposti al controllo che verificheranno di volta in volta, se il soggetto abbia operato correttamente nei propri adempimenti con l’amministrazioni finanziaria.
Federico Gavioli
5 febbraio 2008