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L’articolo 1, comma 5, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) prevede uno “sconto” sul pagamento dell’ICI: per effetto delle nuove disposizioni dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si può detrarre un ulteriore importo pari all’1.33 per mille dalla base imponibile. Tale ulteriore detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a 200,00 euro e viene usufruita fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9; trattasi rispettivamente di abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e di “castelli e palazzi di pregio artistico e storico”.
Con la risoluzione n.1/DPF (Dipartimento Politiche Fiscali) del 31 gennaio 2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le prime precisazioni in riferimento all’ulteriore detrazione ai fini ICI prevista nella Finanziaria 2008. Come ampiamente risaputo il decreto legislativo n. 504/1992, istitutivo dell’ICI , all’articolo 8, comma 2, riconosce una detrazione pari a euro 103,29 dall’imposta dovuta ; tra le prime problematiche emerse dalla novità della nuova detrazione prevista dalla Finanziaria 2008 , molti autori si sono chiesti se la suddetta detrazione debba aggiungersi alla sola detrazione, pari a euro 103,29, dell’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Tra l’altro i Comuni possono, nell'esercizio della loro potestà regolamentare:
a) stabilire detrazioni per l'abitazione principale di maggior entità, aumentando l'importo della detrazione di euro 103,29; tale detrazione può raggiungere l’importo massimo di euro 258,23;
b) oppure ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Inoltre, l'art.58, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che "limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3" può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In quest'ultimo caso, però, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente. Pertanto, sia nel caso in cui il Comune abbia deliberato una detrazione di maggiore importo e sia nell'ipotesi in cui l'ente abbia deliberato una detrazione che va ad aggiungersi alla detrazione di base prevista dall'art.8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, la detrazione per abitazione principale da prendere in considerazione è quella che il Comune riconosce di fatto al contribuente.
In sintesi secondo la risoluzione in commento a mero titolo esemplificativo, sia che il Comune abbia deliberato una detrazione per abitazione principale elevando l'importo di quella di base ad euro 160 e sia che abbia deliberato una detrazione di euro 56,71 in aggiunta a quella di base di euro 103,29, la detrazione per abitazione principale di cui il contribuente può fruire, è in entrambi i casi pari a euro 160.
Conseguentemente, l'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis dell'art. 8 in esame, va a sommarsi, a seconda che il Comune abbia o meno esercitato la propria potestà regolamentare, a quella risultante dall'applicazione della detrazione prevista dal comma 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992 o a quella che l'ente locale riconosce come detrazione per abitazione principale.
Secondo l’amministrazione finanziaria , infatti, non bisogna “prescindere dalla circostanza che la nuova ulteriore detrazione è assoggettata ad un regime del tutto autonomo, come si evince anche dal contenuto del successivo comma 2-ter, che esclude dal beneficio in parola le abitazioni classificate nelle categorie catastali Al, A8 ed A9”. Pertanto, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si deve sottrarre prima l'importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione dell'ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l'importo aggiuntivo pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro.
Il problema dell’acconto di giugno 2008
Altri chiarimenti, dalla risoluzione in commento, sono stati forniti in merito alle modalità di calcolo e di versamento dell'imposta; in particolare l'ulteriore detrazione può essere già computata in sede di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta per l'anno 2008, e, quindi, entro il 16 giugno, ovvero esclusivamente in occasione del pagamento del saldo, vale a dire dal 1° al 16 dicembre dell'anno 2008.
Il problema nasce dal fatto che l’art.10, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che i soggetti passivi devono effettuare "il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata." Dal tenore letterale della norma si evince che ai contribuenti non sarebbe consentito di usufruire dell'ulteriore detrazione in fase di versamento dell'acconto, ma solo in sede del saldo. Tale comportamento, secondo il Ministero delle Finanze potrebbe, però, determinare una situazione di irragionevolezza, poiché al contribuente verrebbe imposto l'onere di anticipare degli importi che potrebbero risultare addirittura superiori a quelli dovuti per l'annualità di riferimento, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso.
Con una interpretazione che by-passa la norma, la risoluzione in commento, afferma che poiché la finalità del legislatore è quella di alleggerire il carico fiscale del contribuente, a decorrere dal 2008, l'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere già calcolata con l'ulteriore detrazione in sede di versamento dell'acconto ICI.
Ultimissimi chiarimenti
Si segnala , infine, la risoluzione n.5/DPF del 15 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in riferimento alle ulteriori detrazioni fiscali previste nella citata Finanziaria 2008 ai fini ICI, ha risposto ad un quesito in merito alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero anche i cittadini italiani residenti all’estero possono beneficiare della nuova detrazione ICI dell’1,33 per mille per gli immobili posseduti in Italia; non c’è alcun motivo per cui debbano, secondo l’amministrazione finanziaria, essere esclusi dall’agevolazione gli immobili posseduti da tali soggetti. Anche la legge, infatti, afferma la risoluzione in commento , considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai soggetti non residenti a condizione che non risulti locata.
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