I contributi erogati dalle Regioni alle amministrazioni pubbliche che scelgono il regime di determinazione della base imponibile IRAP con il metodo degli enti commerciali (cd. criterio commerciale), non “entrano” nel calcolo di determinazione della base imponibile se sono direttamente correlati a componenti negativi non deducibili; queste sono le conclusioni a cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 05 febbraio 2008 a seguito di una istanza di interpello di una istituzione comunale che gestisce servizi sociali. In particolare tale istituzione, pur compilando un apposito bilancio, approvato dal Consiglio comunale quale parte del conto consuntivo del Comune, non ha una propria autonomia giuridica , in quanto parte del Comune stesso.
L’istituzione comunale interpellante gestisce alcuni servizi quali una residenza extraospedaliera per anziani non autosufficienti, un centro diurno per anziani non autosufficienti, il servizio di ristorazione scolastica ed il servizio di trasporto scolastico; nella determinazione dell’IRAP, ha optato per la scelta della tassazione con il metodo commerciale, e non con il metodo retributivo comunemente utilizzato nelle pubbliche amministrazioni.
Il problema alla base dell’istanza di interpello nasce dal fatto che l’istituzione percepisce, nello svolgimento delle sue attività :
a) contributi regionali diretti a finanziare il personale relativo alla gestione della casa di riposo e del centro diurno anziani;
b) versamenti effettuati dal Comune stesso al fine di sopperire alle entrate dei contribuenti per specifici servizi.
Secondo l’interpellante i contributi regionali, anche se inseriti nel proprio conto economico fra i ricavi, non rilevano ai fini IRAP, in quanto gli stessi sono diretti a finanziare il costo per il personale relativo alla gestione della casa di riposo e del centro diurno anziani e, pertanto, sono direttamente correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini dell’imposta regionale.
Il parere delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate le pubbliche amministrazioni ai fini IRAP per le attività commerciali esercitate possono optare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, per il regime di determinazione della base imponibile secondo le disposizioni recate dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 446, cioè con il cosiddetto criterio commerciale. Tale articolo prevede che la base imponibile ai fini IRAP “è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell’articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente (…)”.
Il decreto istitutivo dell’IRAP prevede all’art. 11, comma 3, che ai soggetti che applicano il metodo commerciale, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, concorrono al calcolo “i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione”. Con risoluzione n. 330 del 21 ottobre 2002 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la correlazione richiesta dalla norma deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato. Deve sussistere cioè un rapporto - nesso logico - reso esplicito dalla legge istitutiva tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo”. La medesima risoluzione n.330 del 2002 ha chiarito, altresì, che concorrono nella determinazione della base imponibile IRAP “i contributi la cui quantificazione viene meramente parametrata a determinati elementi negativi, ancorché non deducibili”.
In sostanza, ai fini della esclusione dalla base imponibile IRAP di contributi erogati a norma di legge è necessario che sussista una correlazione diretta fra la somma erogata e il componente negativo non deducibile (ad es. costi per il personale), tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato. I contributi in esame sono direttamente correlati, secondo le indicazioni fornite nell’istanza di interpello, al costo per il personale impiegato presso i Centri di servizio residenziali per anziani gestiti dall’Istituzione comunale; la conseguenza di tale percorso porta, quindi, ad escludere dalla determinazione della base imponibile IRAP i contributi erogati.
Federico Gavioli
28 Febbraio 2008