Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la Tariffa di Igiene ambientale devono effettuare annualmente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei dati in loro possesso relativi alla dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi; tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità contenute nel provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 14 dicembre 2007. Si evidenzia che devono trattarsi delle informazioni relative agli immobili delle utenze attive sul territorio comunale.
Le disposizioni del provvedimento in commento rispondono all’esigenza di rendere più incisiva l’azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell’imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito. A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all’Agenzia delle Entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i controlli. In particolare, le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall’Agenzia del Territorio, facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell’immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che “fornisce reddito per il dante causa dello stesso”.
I dati oggetto della comunicazione riguardano:
q I dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti ;
q I dati identificativi dell’occupante – detentore dell’immobile;
q I dati relativi all’immobile occupato o detenuto.
Le informazioni devono essere trasmesse, utilizzando il servizio Entratel, anche tramite intermediari abilitati avvalendosi, in ogni caso, dei prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento.
In caso di errore dell’invio del file è possibile procedere alla sostituzione, previo annullamento del file precedentemente inviato, a condizione che quello corretto sia inviato non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire.
La norma prevista dalla Finanziaria 2007
La novità della comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate è contenuta nell’articolo 1, comma 106, 107 e 108 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007). Tale norma dispone che i soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il “servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi”. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati da parte del gestore dei rifiuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Termine per l’invio dei dati
Il provvedimento in commento stabilisce che l’invio delle comunicazioni deve essere effettuato annualmente, a decorrere dai dati relativi al 2007, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007, devono essere trasmesse solamente se occorre segnalare la variazione dei dati già inviati.
Federico Gavioli
3 gennaio 2008