Ennesima proroga per il prelievo sui rifiuti da parte dei Comuni:
In realtà, tale innovazione ha, da subito, originato un vivace dibattito ed alcune problematiche operative sulle quali hanno, peraltro, recentemente inciso alcune disposizioni che hanno interessato la materia. I problemi della nascita e della operatività della TIA si sono fin da subito manifestati; di fatto, l’effettiva entrata in vigore, inizialmente prevista dal 1° gennaio 1999, ha subito successivi rinvii ad opera di disposizioni legislative emanate a scadenze quasi sempre annuali. Inoltre, un aspetto da tenere bene presente è che l’applicazione e la riscossione della tariffa sono sottratte all’ente locale per essere attribuite al soggetto cui viene affidata la gestione del servizio pubblico; da ciò si può desumere che soggetto attivo non è più il Comune, al quale compete, tuttavia, la disciplina della gestione dei rifiuti tramite l’emissione di appositi regolamenti.
Brevemente si ricorda che la tariffa si applica nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale; tale tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (parte fissa) e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (parte variabile). Secondo quanto disposto dal comma dieci dell’articolo 49 del decreto Ronchi, nella modulazione della Tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi che resta in carico ai produttori e agli utilizzatori.
Una diminuzione della quota variabile si verifica anche nell’ipotesi di effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, il comma 14 dell’art. 49 del citato decreto Ronchi riconosce, difatti, l’applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Il passaggio dalla TARSU alla TIA doveva essere preceduto da un periodo di transizione per la concreta applicazione della tariffa che era ancorato al grado di apertura del servizio con il gettito del tributo, raggiunto in ciascun Comune. Tale periodo però si è protratto per un lasso di tempo eccessivo per via di tutta una serie di fattori, tra i quali vale la pena evidenziare anche l’esperienza di alcune realtà locali che, con il passaggio al nuovo sistema sperimentato, hanno dimostrato un aggravio del costo della tariffa a scapito dei contribuenti, a volte di notevole importo; questo è stato sicuramente uno degli elementi principali che ha rallentato l’introduzione delle TIA in molti Comuni. A complicare il quadro, inoltre, c’è stata l’approvazione del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) che oltre ad abrogare la tariffa Ronchi introduce nuovi concetti in materia di rifiuti; in particolare l’articolo 184 del codice ambientale prevede che i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Secondo il Codice dell’ambiente sono definiti:
1) Rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2) rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Al fine di evitare una situazione molto difficile da gestire per i Comuni il legislatore aveva, tuttavia, disposto già con la Finanziaria 2007 che, in forza del presupposto che sono ancora mancanti i relativi decreti di attuazione non è possibile fare ricorso alle disposizioni contenute nella riforma del Codice Ambientale.
Allo stato attuale non è chiaro come il legislatore riuscirà ad uscire da una situazione piuttosto controversa in materia di tassa o tariffa sui rifiuti, certo è che queste continue proroghe non fanno altro che creare confusione nella predisposizione dei bilanci di previsione per i Comuni poiché l’entrata tributaria relativa al tributo sui rifiuti è di rilievo; tra l’altro, i termini di presentazione del citato bilancio di previsione per i Comuni sono, a sua volta, prorogati ogni anno.
Allo stato attuale quello che appare certo, per effetto della proroga attuata dalla Finanziaria 2008, è che se il Comune nel 2007 ha applicato la TARSU per tutto il 2008 deve mantenere il tributo, stesso discorso vale per la T.I.A..
Federico Gavioli
18 gennaio 2008