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Il comma 204, dell’art. 1, della Finanziaria 2008 - legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - estende, anche agli anni 2008, 2009 e 2010, le disposizioni agevolative di favore contenute nell’art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Salgono così a dieci – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 - gli anni in cui i redditi dei transfrontalieri - cioè di quei cittadini italiani, che lavorano nelle immediate vicinanze dei confini italiani e che fanno rientro quotidianamente in Italia, nel proprio Comune di residenza – beneficiano di particolari agevolazioni sulle imposte sul reddito.
La norma introdotta prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.
L’agevolazione prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
Dal tenore letterale della norma – come affermato dalle schede di lettura del provvedimento dei Centri Studi parlamentari - si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:
- essere persone fisiche residenti in Italia;
- prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;
- prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi .
Excursus normativo
La legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) al comma 398 dell’art. 1 aveva prorogato l’applicazione dei benefìci fiscali al 2007, già previsti dal comma 11 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003).
Tale ultima norma infatti aveva disposto l’esenzione dall’IRPEF, per una quota fino a 8.000 euro, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.
Il predetto beneficio spettava per i redditi di lavoro dipendente prestati, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
La franchigia, prevista dalla legge n. 289 del 2002 limitatamente al 2003, è stata poi prorogata per il 2004 dall’art. 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria per il 2004), per il 2005 dall’art. 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (Legge finanziaria per il 2005) e per il 2006 dall’art. 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria per il 2006).
I Paesi rientranti nel beneficio agevolativo
In forza delle istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003, che si è occupata specificatamente della disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, la disposizione “si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera (quali, ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro”.
Non rientrano, invece, nella previsione agevolativa “le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto, che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi” (questi lavoratori sottostanno al regime di tassazione previsto dall'art.51, comma 8-bis, del T.U., introdotto dall’art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, esaminato con la circolare n. 207/E del 10 novembre 2000. L’art. 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398).
La tassazione
Il reddito di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera non concorre alla formazione del reddito complessivo fino al limite di 8.000 euro.
Da tale principio normativo deriva la naturale conseguenza che, i redditi oltre franchigia, sono tassati secondo le aliquote ordinarie, cui dovranno applicarsi, ai fini del calcolo dell'imposta, le deduzioni e detrazioni previste normativamente.
Si rammenta che, la circolare n. 2/2003 rileva che “occorre riferirsi alle somme percepite”.
Al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo di imposta, se la tassazione è operata direttamente dal sostituto di imposta residente, la franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga.
Gianfranco Antico
19 Gennaio 2008