L’art. 1, comma 171, della Finanziaria 2008 – legge n. 244/2007 - modificando l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 - fissa, anche per l’anno d’imposta 2007, all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento, l’aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, riconfermando l’aliquota già applicata ai medesimi soggetti fino all’anno d’imposta 2006.
Il comma 1 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è stato infatti prorogato di anno in anno dalle varie leggi finanziarie succedutesi e da ultimo dall’articolo 1, comma 390, della legge finanziaria 2007.
Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.
Si rileva che l’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell’IRAP, include tra i soggetti passivi i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del T.U. n.917/86.
Sono tuttavia esclusi dall’imposta i produttori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli previsto dall’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero dagli adempimenti IVA.
Come evidenziato dalle schede di lettura del Centro Studi parlamentari il comma 1 dell’art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997 aveva previsto, per il settore qui considerato, un’aliquota IRAP del 2,5 per cento per il 1998 (primo anno di entrata in vigore dell’imposta) e aliquote crescenti per il successivo triennio. Tuttavia, disposizioni successive sono intervenute di anno in anno sulla misura dell’aliquota, in modo tale che la stessa è stata sempre applicata, sin dal 1998, nella misura dell’1,9 per cento, rinviandosi agli anni successivi l’entrata in vigore di aliquote superiori.
L’aliquota fissata per il periodo d’imposta 2008 (3,75 per cento) è comunque inferiore a quella ordinaria, oggi rimodulata dalla Finanziaria 2008 (dal 4,25% al 3,9%).
La legge finanziaria 2008 ha comunque rappresentato un punto di svolta in materia di Irap, in introducendo una serie di novità che incidono sulla determinazione della base imponibile e sul recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili e delle riserve in sospensione d’imposta.
In particolare, si dispone che, in attesa di dare completa attuazione dell’art. 119 della Costituzione, “l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni”.
Quindi, dal 1° gennaio 2009, l’IRAP diverrà a pieno titolo un’imposta regionale.
Per ciò che attiene la dichiarazione annuale, il legislatore ha previsto che la dichiarazione annuale IRAP non deve essere più presentata in forma unificata ma presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
Tuttavia, per i contribuenti minimi - commi da 96 a 107 dell’art. 1, della legge n. 244/2007 – per i quali è stato istituito un regime fiscale particolare (1) ( che porta a determinare il reddito di impresa o di lavoro autonomo attraverso la differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento), secondo quanto disposto dal comma 104, dell’art. 1, della legge finanziaria 2008, è stata prevista l’esclusione totale dall'Irap.
Francesco Buetto
(1) Sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo, nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 €; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del T.U. n. 917/86, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), dello stesso T.U. n.917/86; e nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €. La norma esclude dal novero dei soggetti minimi: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA; i soggetti non residenti; i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, numero 8), del D.P.R. n.633/72, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del citato T.U. n.917/86, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 del medesimo T.U.. I contribuenti minimi non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.