Il comma 344, dell’art. 1, della Finanziaria 2008, apporta al D.Lgs. n. 109/1998, in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, una serie di modifiche.
Nell’ambito della normativa vigente le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante al sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito dall’I.N.P.S. per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza ( nuovo art. 1, comma 3-bis).
La novità sostanzialmente è data dal nuovo art. 4 del D.Lgs. n. 109/98: la dichiarazione sostitutiva unica.
Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE.
Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, può essere presentata una nuova dichiarazione, per far valere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.
La dichiarazione è presentata ai comuni o ai CAF previsti dal D.Lgs. n. 241/1997, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative informazioni.
È comunque consentita la presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate, in via telematica, a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
L’Agenzia delle entrate è l’ente che determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria ed ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
Sui dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate effettua i relativi controlli automatici, al fine di individuare l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.
Gli esiti delle attività effettuate sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica, nonché in ogni caso all’INPS.
Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’Agenzia delle entrate nei casi di la dichiarazione sostitutiva unica sia stata trasmessa alle Entrate.
L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità riscontrate in sede di controllo.
La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
In presenza delle omissioni o difformità riscontrate in sede di controllo, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
L’attività di controllo
Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli.
Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Inoltre, per effetto del nuovo art. 4-bis, comma
La normativa di riferimento
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che ha definito dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
L’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella
Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.
Tabella 1 CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE |
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall’art. 2, del D.Lgs. n.109/98, si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un’apposita circolare ministeriale; b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di 10 milioni di vecchie lire. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. |
Parte II – DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO. a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente per i mutui contratti per l’acquisto dell’immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 100 milioni di vecchie lire. La detrazione spettante in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della tabella. b) Patrimonio mobiliare: l’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l’entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall’amministrazione. A tale fine la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 30 milioni di vecchie lire. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella. |
Scala di equivalenza |
Numero dei componenti Parametro — — 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. |
Francesco Buetto
3 Gennaio 2008