Controversia promossa dal cessionario del credito tributario e giurisdizione tributaria: un felice connubio
La controversia sul mancato rimborso dell’imposta sul valore aggiunto appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie anche quando sia stata proposta, anziché dal contribuente, dal terzo cessionario del relativo credito. Tale importante principio è stato statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 23835 del 6 novembre 2007 (dep. il 19 novembre 2007) a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione concernente una controversia in cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato il credito di imposta in alcuni elementi soggettivi ed oggettivi.
In particolare, l’iter logico giuridico adottato da tale pronuncia può così essere puntualizzato:
È stato ritenuto che la domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di IVA o di imposte sui redditi, qualora l'amministrazione abbia esplicitamente od implicitamente rifiutato il rimborso, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, anche se a proporre la domanda non sia il contribuente, bensì il cessionario del relativo credito. Invero, secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. g), la materia dei crediti relativi ai tributi e del rifiuto espresso o tacito del rimborso degli stessi appartiene alla giurisdizione (esclusiva) delle commissioni tributarie. Tale attribuzione alla giurisdizione tributaria è dalla legge disposta in ragione dell'oggetto della domanda e non del soggetto titolare del credito, il quale ben può essere, quindi, il cessionario che assume la stessa posizione riservata al contribuente creditore originario: atteso, da un lato, che per effetto del negozio di cessione, al quale l'Amministrazione rimane estranea, non si determina il mutamento della normativa applicabile - ponendosi nelle controversie per restituzione di imposta questioni attinenti alla stessa esistenza dell'obbligazione tributaria o all'ammontare della medesima e che investono, dunque, la posizione di debitore nell'ambito del rapporto d'imposta - e, dall'altro, che esulano dal tema della giurisdizione e sono ad essa estranee le questioni relative alla legittimazione attiva ed all'ammissibilità della domanda (si vedano in proposito, con alcune differenze di impostazione, ma conformi rispetto all'affermazione di principio, Cass. S.U., nn. 2281 del 1990; 13446 del 1991; 8090 del 2002, nonché, in via generale, per la sussistenza della giurisdizione tributaria in tema di rifiuto di rimborso di crediti di imposta, Cass. S.U. nn. 14331 del 2005, 12352 del 2004, 18508 e 15808 del 2003).
L'unico caso nel quale la domanda relativa alla restituzione di un credito di imposta può essere sottratta alla giurisdizione del giudizio tributario ricorre, secondo l'orientamento espresso da queste Sezioni Unite, nella giurisprudenza ora ricordata, quando l'ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente (e, quindi, del cessionario che nella posizione di questi sia subentrato) al rimborso, di modo che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune.
RIFLESSIONI
Il contribuente può rivolgersi direttamente al giudice ordinario per ottenere il rimborso, quando l’Amministrazione finanziaria ha già riconosciuto il relativo diritto, ma non ha ancora provveduto ad effettuare materialmente il rimborso (per esempio, per mancanza di fondi). La richiesta di tutela del giudice ordinario per il rimborso delle imposte, della svalutazione monetaria e degli interessi anatocistici è ammessa solo, quando il fisco ha già riconosciuto formalmente il relativo diritto, ma non ha provveduto a effettuare il rimborso (Cassazione ordinanza n. 14332 dell’8 luglio 2005; Cassazione ordinanza n. 10725 del 22/07/2002).
Va dichiarata la giurisdizione del GO allorché il contribuente si rivolga a questo ultimo giudice per non avere il fisco provveduto ad effettuare il rimborso, già riconosciuto come dovuto dallo stesso fisco. La regola secondo cui la giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie che attengono all'esistenza o all'entità dell'obbligazione tributaria permette, in via di eccezione, che il contribuente si rivolga al GO allorché non residuino questioni circa l'an e il quantum del diritto al rimborso o allorché si verta in tema di procedure per l'effettuazione del rimborso.
Il contribuente può convenire l’ufficio fiscale dinanzi al giudice ordinario, quando la stessa Amministrazione finanziaria ha formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato.
Su richiesta dei soli creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso; l'attestazione non è utilizzabile però ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione (art. 10 della Legge n. 326 del 24/11/2003;circolare n. 9/E del 03/03/2004 dell'Agenzia delle Entrate).
Dott. Angelo Buscema