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La Finanziaria 2007 – art. 1, commi 39 e 40, della legge n. 296/2006 - ha modificato le regole per il pagamento dei compensi.
Atteso che in questi giorni è stato pubblicato il provvedimento sulla tracciabilità dei compensi dei medici, facciamo il punto della situazione.
La Finanziaria 2007
Il legislatore della Finanziaria 2007 è intervenuto, stabilendo che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
Resta a carico delle strutture sanitarie l’obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione dei compensi percepiti nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del nuovo sistema.
Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
Ai fini sanzionatori, per le violazioni delle disposizioni previste, si applicano gli artt. 9 (1) e 11 (2) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.
Il modello per la comunicazione dei compensi riscossi
In questi giorni è stato approvato il modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell’art. 1, comma 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Il provvedimento del 13 dicembre 2007 del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato nella G.U. n. 8 del 10 gennaio 2008.
Soggetti obbligati alla comunicazione sono le strutture sanitarie private che effettuano annualmente la comunicazione dell'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 633/72.
Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica.
Per attività medica e paramedica s'intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute.
Le strutture sanitarie private, attraverso il modello di comunicazione, trasmettono all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati identificativi delle stesse:
- il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche;
- l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.
Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.
I soggetti obbligati devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2008, la comunicazione relativa riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2007, i soggetti obbligati devono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2007.
I soggetti obbligati utilizzano, per la trasmissione della comunicazione dei dati, il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, ovvero possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del medesimo D.P.R.
Qualora il soggetto obbligato si avvalga di un intermediario, quest'ultimo è tenuto a rilasciare all'interessato un esemplare cartaceo del modello di comunicazione, conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, debitamente sottoscritto, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate del file contenente i dati della comunicazione.
L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio telematico Entratel o, in alternativa, del codice di riscontro per il servizio telematico Internet (Fisconline).
Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro il quinto giorno successivo a quello del corretto invio dei dati nel caso di utilizzo del servizio telematico Entratel ed entro il giorno successivo nel caso di utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline).
La ricevuta non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
Francesco Buetto
17 Gennaio 2008
NOTE
(1) Violazione degli obblighi relativi alla contabilità.
(2) Altre violazioni in materia di imposte dirette ed Iva.