Con sentenza n. 21769 del 16 giugno 2005 (dep. il 9 novembre 2005) la Corte di Cassazione aveva subordinato la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal D. M. 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l’indicazione del numero di targa.
La controversia che aveva dato luogo al processo traeva origine da un avviso di accertamento, con il quale, fra l’altro, venivano recuperati a tassazione i costi per carburanti.
I giudici della Suprema Corte hanno accolto la tesi dell’ufficio che aveva recuperato a tassazione gli importi indicati nelle schede carburanti per violazione e falsa applicazione di legge, atteso che “ l’art. 2 del D.M. 7 giugno 1977 prevede che, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 2 della L. 21 febbraio 1977, n. 31, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività dell’impresa, deve essere istituita una scheda mensile contenente, tra l’altro, gli estremi di individuazione del veicolo“.
I Giudici proseguono sostenendo che, se pur la norma non contempla espressamente “l’indicazione anche del numero di targa, ma ciò nonostante non vi è dubbio che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale nel caso in esame, esso debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo”.
La Suprema Corte fonda il proprio convincimento sulla constatazione che “per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici, di cui agli artt. 30 e 31 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959), proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l’istituzione della scheda carburante e l’individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (vd. rispettivamente circolare n. 39/362701 del 13 luglio 1977 e risoluzione n. 363799 del 19 dicembre 1977, entrambe della Direzione generale tasse)”.
Dal chiaro e univoco dettato normativo deriva che il contribuente che non abbia ottemperato a tali prescrizioni non può beneficiare della deducibilità dei costi relativi all’acquisto del carburante, “venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo effettivamente rifornito, e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività dell’impresa, e ciò senza che l’adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno, ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell’operazione delle scritture dell’impresa”.
La Corte non aderisce, pertanto, alla tesi esposta dai giudici di appello che qualificavano l’omessa indicazione della targa del veicolo sulla relativa scheda carburante come una “irregolarità formale” .
La sentenza n. 21941 del 4 luglio 2007, dep. il 19 ottobre 2007
Con sentenza n. 21941 del 4 luglio 2007, dep. il 19 ottobre 2007, la Corte di Cassazione è ritornata sull’argomento, affermando che in base agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 444/1997, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto debbono essere documentati attraverso un’apposita annotazione sulla scheda di cui ogni veicolo deve essere munito e tale annotazione deve essere convalidata attraverso la sottoscrizione apposta, all’atto di ogni rifornimento, dall’addetto alla distribuzione. La sottoscrizione costituisce poi elemento essenziale, senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge, e quindi legittimare la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di carburante.
In particolare, in ordine all’asserita indebita detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto di carburante per autotrazione, in sede di processo, la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DPR 444/97, in quanto costituisce violazione di carattere meramente formale, non incidendo sulla verità dei costi in questione e non impedendo la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.
Di diverso avviso è la Corte di Cassazione: dispongono infatti rispettivamente l’art.2 e l’art.3 del D.P.R. n. 444/97, che disciplina gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto, che per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita iva del soggetto d’imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia nell’ipotesi di cui all’art.17, secondo comma, del citato D.P.R. n. 633/72, e successive modificazioni, e gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all’estero e del rappresentante residente nel territorio dello stato.
Tali dati possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.
Inoltre, “l’addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all’articolo 2 all’atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso”.
Considerazioni
La sentenza che da ultimo si annota, unitamente a quella del 2005, si segnalano per il preciso e puntuale excursus normativo effettuato, e si occupa di un rilievo classico per i verificatori, con il quale si recupera a tassazione il costo dei carburanti. Come abbiamo visto, la norma prevede che per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività della impresa, dell’arte o della professione deve essere istituita una scheda contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, anche la ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto d’imposta che acquista il carburante, nonché per i soggetti domiciliati all’estero l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Se non si tratta di imprese, società o enti, devono essere indicati in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome ed il cognome.
Si rileva che, in forza dell’art. 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n, 444, oltre agli elementi sopra indicati, le imprese intestatarie di mezzi di trasporto devono annotare sulla scheda, alla fine del mese o del trimestre, il numero dei chilometri rilevati attraverso il contachilometri.
L’intento del legislatore è quello di evitare manovre elusive: di fatto, la scheda potrebbe riferirsi ad altra autovettura non riferibile all’impresa.
In ordine agli estremi d’individuazione del veicolo, si richiama la circolare n. 205/1998, che fa riferimento alla casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio.
Ma le sentenze di cui si discute evidenziano un ulteriore aspetto: tali irregolarità, che a prima vista sono formali, integrano violazioni di natura sostanziale.
E’ questo il passaggio più significativo da tenere in debita considerazione.
Francesco Buetto
29 Dicembre 2007