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Le prestazioni rese da intermediari nazionali, per conto sia di ditte estere che di ditte nazionali, per attività svolte nel territorio dello Stato relative a beni in importazione, in esportazione o in transito, ricadono nel concetto di servizi internazionali e, quindi, non sono assoggettate ad Iva ai sensi dell’art. 9 punto 7) del D.p.r. n. 633/72; tali operazioni infatti concorrono alla formazione del plafond d’imposta ovvero al beneficio ad acquistare, da parte degli “esportatori abituali”, in esenzione di Iva. Caso diverso invece in cui tali prestazioni di intermediazione dovessero essere qualificate come “non soggette” ovvero non territoriali, ai sensi dell’art. 7 – 4° comma let d), perdendo così il beneficio di acquistare beni in esenzione d’imposta.
Tale norma, trova applicazione non soltanto nei rapporti di intermediazione direttamente intercorrenti tra le ditte estere ed i propri agenti in Italia, ma in forza a quanto enunciato dalla Risoluzione Ministeriale n. 533201 del 12/06/1973 anche “”per ogni prestazione del genere resa in dipendenza di una cessione di merce estera, effettuata prima dello sdoganamento, ancorché intervenuta tra due operatori economici residenti nello Stato.
Volendo analizzare un esempio pratico, si prenda come esempio una società italiana che effettua prestazioni di intermediazioni di beni mobili per conto di una società extraUe operante nel commercio di mobili da arredamento.
In pratica tra la società italiana e la società extraUe viene siglato un accordo, nel quale la società estera riconosce alla società intermediaria italiana un compenso provvigionale calcolato sul fatturato mensile conseguito dalla società estera sulle prestazioni di intermediazioni svolte dalla società italiana in nome e per conto della società estera.
Nello specifico i beni oggetto di intermediazione vengono posti in visione ai vari potenziali clienti da parte della società intermediaria italiana attraverso i punti vendita espositivi posti nel territorio dello Stato italiano ovvero mediante cataloghi fotografici illustrativi.
Una volta che il cliente decide di acquistare il bene, l’intermediario/agente italiano compila un ordine di vendita, con contestuale richiesta al cliente del pagamento del bene anche a mezzo accensione di finanziamento e, nel contempo, invia l’ordine di vendita alla società ExtraUe, la quale provvederà ad esportare il bene ed a consegnarlo direttamente ovvero tramite trasportatori al cliente italiano.
Per tale prestazione di intermediazione la società italiana fattura, in forza dell’accordo siglato con la società estera, la provvigione spettante maturata sulla base dei contratti conclusi in nome e per conto della società estera, indicando nel contempo il titolo di non imponibilità (art. 9 – n. 7 d.p.r. N. 633/72) in quanto trattasi nella fattispecie, di servizi di intermediazioni relativi a beni che dovranno essere esportati dalla società extraUe e consegnati al cliente finale chiunque esso sia, straniero o comunitario.
Si rappresenta che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizio ovvero i servizi di intermediazione, si considerano effettuati al pagamento del corrispettivo che, nella fattispecie, si ha con la conclusione dell’ordine di vendita sottoscritto dal cliente.
Cosa succede nel caso in cui la società ExtraUe non produce direttamente il bene oggetto dell’intermediazione ma lo fa produrre ad un fornitore estero ovvero italiano?
In questo caso l’Amministrazione finanziaria si è espressa più volte in maniera univoca, con le seguenti Risoluzioni ministeriali:
R.M. del 30/06/1980 Prot. 420248;
Sintesi:
L'art. 9, p. 7) del D.P.R. n. 633/72 prevede la non imponibilità I.V.A. delle prestazioni di intermediazione relative ai beni in importazione, esportazione od in transito, compreso il trasporto indiretto , pur rientrando l'acquisto all'estero di prodotti petroliferi destinati all'importazione ovvero ai mercati esteri dopo sosta in depositi nazionali nel campo di applicazione dell'I.V.A. dal punto di vista della territorialità; però avvenendo il pagamento alla partenza della nave dal porto estero non ricorrono le condizioni di applicabilità del beneficio fiscale di cui sopra, mancando il già avvenuto ricevimento di una delle suddette destinazioni doganali.
Testo:
Un professionista, premesso che una Società residente nello Stato esercita attività di intermediazione per conto di committente nazionale, il quale suo tramite acquista all'estero prodotti petroliferi destinati all'importazione nello Stato ovvero ai mercati esteri dopo sosta dei prodotti in questione in depositi costieri nazionali sottoposti a vigilanza doganale, ha chiesto di conoscere se per detta intermediazione ricorra la non imponibilità all'IVA prevista dall'art. 9, punto 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che la prestazione in questione rientra nel campo di applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del citato D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche.
Ciò posto, per quanto concerne in particolare il prospettato quesito, si fa presente che l'art. 9, punto 7) prevede la non imponibilità all'imposta delle prestazioni di intermediazione relative ai beni in importazione, esportazione od in transito, ivi compreso il cosiddetto transito indiretto, con il quale e' consentita la sosta dei prodotti in depositi posti sotto la vigilanza doganale e la loro successiva rispedizione all'estero.
Ora, poichè, come risulta dall'istanza, il corrispettivo delle prestazioni di intermediazione viene pagato al momento della partenza della nave dal porto estero, nella specie non ricorrono le condizioni di applicabilità del beneficio di cui al già menzionato art. 9, punto 7), in quanto tale beneficio può essere riconosciuto soltanto se le intermediazioni siano direttamente riferibili a beni che, all'atto dell'effettuazione delle prestazioni, abbiano già ricevuto una delle suddette destinazioni doganali.
R.M. del 01/10/1981 Prot. 371951
Sintesi:
Il semplice deposito delle merci estere in un magazzino soggetto a vigilanza doganale realizza un valido presupposto per il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 9, punto 7 del DPR 633/72, sia che i beni vengano successivamente importati, sia che vengano rispediti all'estero .
Per i servizi di intermediazione relativi a beni "in importazione" può valere, ai fini della non imponibilità di detti servizi, il benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione .
Testo:
"Con risoluzione n. 420248 del 30/6/1980, la scrivente ebbe a dichiarare, in sostanza, che la non imponibilità all'Iva di cui all'art. 9, punto 7 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si rende applicabile per le prestazioni di intermediazione semprechè i beni oggetto della intermediazione medesima siano già stati dichiarati in dogana in importazione, esportazione o transito ivi compreso, per quest'ultimo, il cosiddetto transito indiretto,con il quale e' consentita la sosta dei beni in depositi posti sotto la vigilanza doganale e la loro successiva rispedizione all'estero.
Ciò posto la società in oggetto ha chiesto di conoscere:
1) se per i beni di provenienza estera "in transito indiretto" il suddetto trattamento agevolativo competa anche per le prestazioni di intermediazione qualora i beni medesimi vengano immessi in depositi soggetti a vigilanza doganale per essere successivamente importati;
2) se per i servizi di intermediazione relativi a beni "in importazione" possa valere, ai fini della non imponibilità di detti servizi, il benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore, per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione.
Per quanto concerne il punto 1) devesi far presente che il cosiddetto "transito indiretto" - non espressamente menzionato nella legislazione doganale ma che e' stato accolto e recepito nella normativa valutaria - riguarda, come si evince dalla circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi n.2 del 31 agosto 1981 pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 253 del 15 settembre c.a., le merci estere introdotte, in attesa di definitiva destinazione, nei punti franchi, nei depositi franchi, nei magazzini retti a regime di deposito franco e nei magazzini o depositi doganali di ogni specie.
Ora, poichè il regime dei "beni in transito" e' espressamente previsto dal citato art. 9, punto 7 del D.P.R. n. 633/72, ne consegue che, allorquando viene effettuato il deposito dei beni in questione in un magazzino soggetto a vigilanza doganale, si realizza, per il solo fatto obiettivo del deposito, il valido presupposto (destinazione doganale) per il riconoscimento in ogni caso della agevolazione sopra menzionata, sia che i beni vengano successivamente importati o rispediti all'estero.
In ordine al punto 2), si ritiene di dover precisare, ai fini della non imponibilità delle relative prestazioni di intermediazione, attesa la formulazione della norma contenuta al richiamato articolo 9, punto 7: "servizi di intermediazione relativi a beni in importazione .....", che possa farsi utile riferimento anche al benestare bancario emesso nei confronti dell'importatore per conto del quale e' stata effettuata l'operazione di intermediazione
R.M. del 17/11/1984 Prot. 426768.
Sintesi:
La non imponibilità IVA prevista dall'art. 9, punto 7) del DPR n. 633/972 per i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione e transito e' subordinata alla condizione che le prestazioni riguardino beni che, al momento dell'effettuazione dell'operazione, hanno già ricevuto una delle suddette destinazioni doganali. Tale condizione non si verifica qualora le prestazioni consistono in un'attività di promozione diretta alla ricerca di potenziali clienti esteri.
Il nominato in oggetto, nella sua qualità di responsabile provinciale dell'Associazione Regionale ..... ha chiesto di conoscere se possano considerarsi rientranti nel regime di non imponibilità all'IVA, previsto dall'art. 9, primo comma, punto 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi rese da società di intermediazione, intese a promuovere l'esportazione di beni prodotti dalle imprese artigiane associate alla predetta ..... mediante la ricerca presso mercati esteri di potenziali acquirenti.
Al riguardo, si premette che le prestazioni di intermediazione rientrano nella previsione legislativa di cui all'art. 7, terzo comma, del citato decreto n. 633, e, pertanto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonchè quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.
Ove sussista il requisito della territorialità, poi, la non imponibilità all'IVA, prevista dal citato art. 9, punto 7), per "i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione e transito ......" rimane subordinata, come chiarito con le risoluzioni ministeriali n. 420248 del 30.6.1980 e n. 371951 dell'1.10.1981, alla condizione che le prestazioni stesse siano direttamente riferibili a beni che, al momento dell'effettuazione dell'operazione, abbiano già ricevuta una delle suddette destinazioni doganali.
Tanto chiarito, poichè non sembra che, nel caso di specie, ricorra la cennata condizione (le prestazioni consistono, infatti, in una attività di promozione diretta alla ricerca di potenziali clienti esteri) ritiene la scrivente, conformemente al parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale di ..... che al quesito in parola debba rispondersi negativamente.
In sintesi le citate risoluzioni, prevedono la non imponibilità dell’Iva prevista dall’art. 9 punto 7) del D.P.R. n. 633/72, per i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione o transito, purchè sia subordinata alla condizione che le prestazioni riguardino beni che, al momento dell’effettuazione della operazione, hanno già ricevuto una delle suddette destinazioni doganali.
Pertanto, riprendendo l’esempio sopra esposto, la società intermediatrice italiana, avrebbe dovuto fatturare le intermediazioni effettuate ai sensi dell’art. 7 – 4° comma lett. d) e non rientranti nel beneficio di non imponibilità dell’Iva di cui all’art. 9 punto 7), in quanto al momento dell’effettuazione dell’operazione, i beni mobili oggetto della intermediazione non avevano ancora ricevuto la destinazione doganale, ma dovevano essere ancora prodotti in altro Stato per poi successivamente essere importati dalla società extraUe e, quindi, da questa una volta nazionalizzati, riesportati e consegnati al cliente finale.
Paolo Giovannetti
22 Settembre 2007