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Novità fiscali del 10 settembre 2007. In evidenza: mutuo bancario per acquisto della prima casa: possibile detrarre gli interessi passivi anche quando il contratto non specifica la finalità del prestito
1) IVA: ALIQUOTA RIDOTTA APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI DI PULIZIA DELLE CADITOIE E DI DISOSTRUZIONE DEI POZZETTI STRADALI
Le prestazioni qualificabili in parte come attività di "gestione dei rifiuti" ed in parte come attività di "gestione degli impianti di fognatura e depurazione" sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 10% (ai sensi del citato n. 127 - sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tale parere dopo avere ottenuto le seguenti indicazioni del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (nota prot. n. 15319/QdV/DI/V del 13.6.2007):
Le operazioni consistenti nella pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, nella rimozione del sedime dal fondo di detti pozzetti, nella disostruzione dei sifoni, nella pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi, nonché nella manutenzione delle etichette, sono qualificabili "come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione".
Altresì, le prestazioni consistenti nello "smaltimento dei prodotti residui e adeguamento bocchette" sono, invece, riconducibili tra le operazioni di "gestione dei rifiuti" di cui all'art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs n. 152/2006.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 07/09/2007, n. 240)
2) MUTUO BANCARIO PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: POSSIBILE DETRARRE GLI INTERESSI PASSIVI ANCHE QUANDO IL CONTRATTO NON SPECIFICA LA FINALITÀ DEL PRESTITO
E’ possibile usufruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, anche se la motivazione dell'erogazione non sia espressamente indicata nell'atto di stipula, purché sia contenuta nella dichiarazione resa dall'istituto bancario e in via residuale dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.
L'agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un contribuente che chiedeva di potere usufruire della detrazione Irpef degli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario stipulato per la costruzione di un fabbricato da destinare ad abitazione principale, nonostante dal contratto non risultasse la finalità del prestito.
Tuttavia, il contribuente aveva ottenuto dall'istituto di credito una specifica dichiarazione sulla motivazione della somma concessa.
L'Amministrazione finanziaria ha dato ragione al citato contribuente poiché anche tale documento costituisce un valido strumento per il riconoscimento della detraibilità degli interessi passivi.
In alternativa il contribuente può produrre una dichiarazione di atto notorio attestante tutto ciò, anche in base a quanto già precisato dalla risoluzione n. 147/E/2006.
L'art. 15, comma 1-ter, del Tuir prevede che ai fini dell’irpef , si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari a 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1.1.1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Per poterne usufruire occorre conservare la documentazione a fini probatori e a tale fine la norma menziona "il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso é stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale..".
A parere dell’Agenzia delle Entrate, sebbene nel caso di specie tale indicazione è risultata mancante nel contratto di mutuo, il contribuente può comunque usufruire della detrazione fiscale giacché la finalità del mutuo si può evincere dalla dichiarazione rilasciata dall'istituto bancario.
Al riguardo, la Circolare n. 15/E/2005, in merito alla detraibilità degli interessi pagati sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, ha precisato che la motivazione del mutuo può risultare, oltre che dal contratto di mutuo stesso, anche dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente.
Infine, la Risoluzione n. 147/E del 22.12.2006 ha chiarito che qualora la banca non sia in grado di attestare il nesso di causalità tra il mutuo e la destinazione dell'immobile a dimora abituale il contribuente ha la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarando che il mutuo é stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese".
Pertanto, anche nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, sebbene la norma di attuazione espressamente richiede che la finalità del mutuo sia indicata nel testo del contratto, considerata la stretta affinità rispetto all'ipotesi di mutuo costituito per l'acquisto dell'abitazione principale, viene riconosciuta come valida la gerarchia indicata nella predetta risoluzione secondo la quale innanzitutto la motivazione deve essere dedotta dal mutuo, in mancanza dalla dichiarazione resa dall'istituto bancario e in via residuale dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 07/09/2007, n. 241)
3) SPESE DI GIUSTIZIA – CONTRIBUTO UNIFICATO: LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI NON SPETTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE MA SOLO AL MINISTERO DI GIUSTIZIA
La materia del contributo unificato non rientra tra le competenze gestite dall’Agenzia dell’Entrate, ma tra quelle del Ministero della Giustizia (risoluzioni n. 319/E del 04/10/2002 e n. 43 del 07/04/2005).
A sostegno di tale tesi vi sono le norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (D.P.R. 30.5.2002, n. 115), che disciplinano il "contributo unificato".
Proprio dall’esame di tali disposizioni si evince che l'ufficio finanziario non é competente alla riscossione del contributo unificato.
Per stabilire quali uffici sono competenti a irrogare le sanzioni, occorre fare riferimento alle competenze già attribuite dal legislatore agli uffici giudiziari.
Pertanto, l'ufficio preposto all'irrogazione della sanzione amministrativa é "quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato", vale a dire, lo stesso ufficio incaricato della riscossione del contributo stesso in caso di omesso o insufficiente pagamento.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 07/09/2007, n. 242)
4) SCADENZE DEI VERSAMENTI FISCALI DI AGOSTO: E’ STATO PUBBLICATO IN G.U. IL D.P.C.M. DI PROROGA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. (anticipato con comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 1.8.2007) che ha differito al 20.8.2007 (senza alcuna maggiorazione) i termini di effettuazione dei versamenti di imposte e contributi, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° e il 20 dello stesso mese.
(D.P.C.M. 06/07/2007, G.U. 06/09/2007, n. 207)
Vincenzo D'Andò
10 Settembre 2007