Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili
strumentali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell'area e al costo del fabbricato.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
strumentali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell'area e al costo del fabbricato.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
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