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A pochi giorni dalla conclusione dell’operazione Unico 2007, analizziamo le indicazioni fornite dalla circolare n. 41/E del 6 luglio 2007, in ordine agli studi di settore, che possono essere utili agli addetti ai lavori.
La proroga dei termini
Il D.P.C. 14 giugno 2007 ( in G.U. n. 154 del 5 luglio 2007) ha disposto che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art.62 -bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art.12, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che possano essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti relativi a imposte e contributi dovuti in base al medesimo decreto legislativo.
Come abbiamo già visto, in base all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i citati contribuenti che erano tenuti, entro il 18 giugno 2007, ad effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale, potranno effettuare tali versamenti entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione.
E' prevista, invece, una maggiorazione qualora il versamento venga eseguito nel periodo intercorrente tra il 10 luglio e l'8 agosto 2007.
In linea con quanto previsto dal predetto art. 12, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, la maggiorazione viene stabilita nella misura del 0,40 per cento delle somme da versare, a titolo di interesse corrispettivo.
L'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che analoghe scadenze sono applicabili anche ai soci delle società di persone, agli associati di associazioni tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e ai coniugi di aziende coniugali (di cui all'art. 5 del Tuir), nonché ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir).
Pertanto, afferma la circolare n.41/E del 6 luglio 2007, “ la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solo per i soggetti che esercitano un'attività per la quale, per il periodo d'imposta 2006, è stato predisposto lo studio di settore, ma anche per coloro i quali devono dichiarare un reddito imputato per trasparenza da un soggetto che eserciti un'attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore per il predetto periodo d'imposta. Considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”.
In ogni caso, per espressa previsione normativa contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la proroga non tocca i soggetti che - pur esercitando un'attività economica per la quale è prevista l'approvazione di uno studio di settore - dichiarino, per il periodo d'imposta 2006, ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all', comma 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
La proroga non investe, altresì, i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all'art.3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nonché coloro che non presentano la dichiarazione unificata annuale di cui all'art.3, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ossia i soggetti diversi da quelli con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Gli estensori del documento di prassi appena pubblicato precisano che il D.P.C.M. 14 giugno 2007 non modifica le modalità e i termini per procedere al versamento rateale ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 241 del 20 luglio 1997.
Pertanto, qualora si intenda optare per la rateazione, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito, per i soggetti interessati alla proroga dei termini di cui si tratta, alla nuova scadenza del 9 luglio (o dell'8 agosto, nel caso in cui si sia optato per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento).
Per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invariato il termine previsto dal comma 4 del citato art.20 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (giorno 16 di ciascun mese, per i per soggetti titolari di partita Iva, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti).
La maggiorazione del 3% prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195 del 1999
La definizione dei nuovi criteri di riferimento ai fini dell'adeguamento in dichiarazione ai risultati degli studi di settore, ha richiesto delle precisazioni in merito alla corretta applicazione della maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art.2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195 del 1999.
Già la circolare n.31/E del 22 maggio 2007 ha precisato che l'introduzione, per gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006, dei nuovi indicatori di normalità economica ad opera del D.M. 20 marzo 2007, deve essere assimilata ad una "revisione" degli studi medesimi, in quanto tale novità comporta meccanismi di stima dei ricavi o compensi parzialmente diversi rispetto a quelli adottati negli anni precedenti.
“Per il solo periodo d'imposta 2006, pertanto, la disposizione di cui all'art.2, comma 2-bis, del D.P.R. 195 del 1999, concernente il versamento della maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione, troverà applicazione, alle condizioni ivi previste, solo nei confronti di quei soggetti per i quali la stima dei maggiori ricavi o compensi non sia influenzata dagli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria per il 2007”.
Il decreto del 4 luglio 2007 – pure oggetto di esame da parte dell’Agenzia con la citata circolare n.41/2007 - prevede che gli accertamenti fondati sugli studi di settore non possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino un ammontare di ricavi/compensi pari o superiore al maggior valore tra il livello minimo stimato da GE.RI.CO. tenendo conto degli indicatori di normalità economica ed il livello puntuale di riferimento determinato mediante la tradizionale analisi della congruità.
Per effetto della citata disposizione e ad ulteriore chiarimento di quanto precisato nella citata circolare n. 31/E del 2007, le Entrate evidenziano che “la maggiorazione del 3 per cento, di cui all'art.2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195 del 1999, non troverà applicazione, relativamente al periodo d'imposta 2006, qualora il valore di riferimento, cui il contribuente potrà adeguarsi in dichiarazione per evitare l'accertamento sulla base degli studi, risulti pari al ricavo o compenso minimo stimato da GE.RI.CO. tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge Finanziaria per il 2007. Al contrario, qualora il valore di riferimento risulti pari al ricavo o compenso puntuale, determinato senza tener conto degli indicatori di normalità economica (essendo tale ammontare superiore al ricavo o compenso minimo tenendo conto degli indicatori stessi), il contribuente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sarà tenuto, in caso di adeguamento, al versamento della maggiorazione del 3 per cento”.
ESEMPI C.M. n. 41/2007 Contribuente che, per l’anno 2006, dichiari un ricavo pari a 100.000. |
CASO A |
Ricavo puntuale senza indicatori 120.000 Ricavo minimo con indicatori 116.000 L'eventuale adeguamento in dichiarazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione il ricavo puntuale senza tener conto della stima degli indicatori, essendo questo superiore al ricavo minimo con indicatori. Il contribuente che si adegua in dichiarazione a 120.000, sussistendo le condizioni richieste dalla norma, sarà tenuto al versamento della maggiorazione del 3 per cento. Ciò è dovuto al fatto che il valore cui fare riferimento per l'adeguamento in dichiarazione è quello determinato sulla base della tradizionale analisi della congruità. |
CASO B |
Ricavo puntuale senza indicatori 116.000 Ricavo minimo con indicatori 120.000 L'eventuale adeguamento in dichiarazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione il ricavo minimo con indicatori, essendo esso superiore al ricavo puntuale senza indicatori. Il contribuente che si adegua in dichiarazione a 120.000 non sarà tenuto al versamento della maggiorazione del 3 per cento, in quanto il valore di riferimento sarà il risultato dell'analisi della congruità e di quella della normalità economica, e, per questo aspetto, lo studio sarà considerato come "revisionato". |
Il vademecum per la congruità
Da ultimo, non può non ricordarsi che il comunicato stampa del 28 giugno 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un elenco di cause giustificative per i contribuenti "non congrui" che non si adeguano ai risultati dello studio di settore, ancora fruibile per l’Unico 2007.
Il vademecum, “aperto” e “integrabile”, costituisce una sorta di pro memoria delle cause che giustificano la eventuale non congruità rispetto alle risultanze degli studi di settore, anche con riguardo all'applicazione dei nuovi indicatori di normalità, che il contribuente può evidenziare nel campo 'Annotazioni' del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.
L'elenco, allegato comunicato stampa, fornisce le descrizioni sintetiche delle varie circostanze, già enucleate nelle circolari n. 31/E e n. 38/E del 2007 ed ulteriormente dettagliate, che è utile anche ai professionisti ed agli altri intermediari per attestare la sussistenza delle cause medesime.
Si ricorda, infatti, che :
i responsabili dei Caf e gli intermediari abilitati, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.241/97, possono certificare ( cd. asseverazione) la corrispondenza formale dei dati contabili ed extracontabili con i dati dello studio di settore;
i responsabili dei Caf, gli intermediari abilitati, i funzionari e dipendenti di associazioni di categoria, ai sensi dell’art. 7, del D. L. n.203/2005, possono attestare l’esistenza di cause e circostanze che giustificano la non congruità e/o la non normalità.
Sono tre le categorie enucleate nel comunicato:
- non normalità economica riferibile ai singoli indicatori;
- marginalità economica;
- altre condizioni particolari o specifiche che possono rendere non attendibili le risultanze dell'applicazione degli studi.
Le descrizioni potranno essere utilizzate in sede di compilazione del modello fungendo, inoltre, da riferimento per l'indicazione di eventuali, ulteriori ed analoghe circostanze riscontrabili nelle effettive condizioni di esercizio delle varie attività.
L'elenco delle descrizioni riporta anche una casistica esemplificativa delle possibili modalità di compilazione del campo "Annotazioni" per indicare la categoria e le singole circostanze da evidenziare.
Gianfranco Antico
Luglio 2007