Ho letto con interesse il pregevole articolo del dott. Antico, con riferimento all’annosa problematica sui termini relativi ai controlli ex art. 36 bis del DPR 600/73 (vai all'articolo "I controlli dell'Amministrazione Finanziaria"del dott. Gianfranco Antico)
La disamina è puntuale, articolata e – come di consueto – ricca di approfondimenti scientifici.
Il corsivo sotto il titolo e la parte conclusiva dell’intervento meritano, però, una postilla, probabilmente dettata dalla deformazione da difensore del sottoscritto, ma necessaria per mettere qualche punto fermo.
Affermare infatti che il termine di cui all’art. 36 bis non è perentorio e spiegarne le ragioni che in passato hanno portato alla nota querelle giurisprudenziale può risultare formalmente corretto.
In pratica, però, l’azione del Fisco è oggi vincolata ai rigidi termini di cui al novellato art. 25 del DPR 602/73, che – come segnalato anche dall’autore – è stato modificato in ottemperanza alla sentenza n. 280/2005 della Corte Costituzionale. Il legislatore, che troppo spesso non si distingue nel ruolo dall’Amministrazione Finanziaria (1), ha dovuto pertanto prendere atto obtorto collo che non era possibile sottoporre indefinitamente il contribuente all’azione del Fisco. Fatto questo, del quale la stragrande maggioranza dei contribuenti si doleva nei propri ricorsi giurisdizionali.
Se per il passato una certa giurisprudenza protezionistica può avere optato per l’ordinarietà del termine di cui all’art. 36 bis, oggi invece non vi è dubbio che tale controllo soggiace, di fatto, al termine di cui all’art. 25 del DPR 602/73 che impone – si badi bene – la notifica della cartella di pagamento (non si parla più della data in cui il ruolo diviene esecutivo, atto interno all’Amministrazione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L’Amministrazione Finanziaria deve pertanto rispettare, anche per i controlli formali, precisi termini sanciti a pena di decadenza. Del resto, si tratta di procedure automatizzate che non comportano nessuna attività dei funzionari e che ben possono essere gestite nei tempi previsti dalla Legge.
E’ bene dunque valorizzare una norma – l’art. 25 del DPR 602/73 – che ribadisce un naturale principio di civiltà giuridica: la pubblica amministrazione deve agire entro termini certi ed il contribuente ha diritto a non essere indefinitamente sottoposto all’azione del fisco.
Ogni altra dissertazione tendente ad interpretare come procedurali le novità normative (al fine di applicarle retroattivamente) ovvero le disposizioni di legge che riaprono termini già scaduti, sono soltanto tentativi di vessare ulteriormente i cittadini, in barba allo Statuto dei diritti del Contribuente.
(1) Cfr. Conigliaro, Dalla Cassazione uno stop alla legislazione pro fisco, in
Dalla Cassazione uno stop alla legislazione pro fisco
, dicembre 2006.