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1 marzo 2008
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6 febbraio 2009
L’appello incidentale depositato in unica copia in Commissione tributaria
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Novità fiscali del 28/6/2007, in particolare evidenza: aggiornamenti in merito alla detraibilità I.V.A. e costi per auto al 40%
1) DIVIDEND WASHING E DIVIDEND STRIPPING: IL CONTENZIOSO NON SI FERMA
Non sono validi i contratti con i quali sono state compiute operazioni di dividend washing e di dividend stripping, prima del
Invece, a partire dal
Con la circolare n. 87/E del
Si tratta della disciplina, che ha introdotto il comma 6-bis nell'art. 14 (nella formulazione in vigore fino al
In particolare, nel dividend washing si era generalmente in presenza di una vendita e una rivendita effettuate tra un fondo comune di investimento ed una società commerciale.
Mediante tale operazione il fondo trasformava un dividendo soggetto a ritenuta a titolo d'imposta, che era in via di pagamento su un titolo in suo possesso, in una plusvalenza da negoziazione di titoli fiscalmente irrilevante ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. n. 77/1983, mentre la società incassava il dividendo, scomputava la ritenuta di acconto ed il credito di imposta ed imputava al conto economico una minusvalenza da negoziazione.
Tale circolare evidenziava che "l'opportunità di abbandonare o meno la lite deve essere valutata caso per caso ed il contenzioso proseguito qualora sia evidente che le operazioni poste alla base dell'accertamento erano conclamatamene fittizie e non realmente volute".
In sostanza, la predetta circolare aveva diramato le istruzioni solo per il riesame delle controversie concernenti operazioni di dividend washing, mentre faceva proseguire i giudizi aventi ad oggetto le operazioni di dividend stripping, le quali consistevano nella costituzione o
cessione del diritto di usufrutto su azioni da parte di una società non residente e non avente stabile organizzazione in Italia in favore di un contribuente italiano, al solo fine di beneficiare del credito d'imposta sui dividendi percepiti per effetto del godimento delle partecipazioni ottenuto, credito di cui la società estera non avrebbe potuto usufruire.
La nuova prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla base della Sentenze della Cassazione
In base alle sentenze della Cassazione n. 20398 e n. 22932 del 2005, le operazioni di dividend washing e di dividend stripping, sono nulle per mancanza assoluta della causa dei contratti di acquisto e rivendita di azioni (o del contratto di costituzione o cessione del diritto di usufrutto), pertanto il contenzioso in corso deve essere utilmente proseguito, sul presupposto che i contratti con i quali sono state poste in essere le suddette operazioni sono invalidi ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325, n. 2), del C.c..
Tale nullità, tenuto conto quanto evidenziato dall'Avvocatura generale dello Stato con nota partenza n. P6554 del
contratto stesso.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 39/E del
2) PARTE LA SPERIMENTAZIONE DEGLI AVVISI TELEMATICI: STIPULATO IL PROTOCOLLO D'INTESA AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSULENTI DEL LAVORO
Ai nastri di partenza la sperimentazione della gestione degli avvisi telematici e delle nuove soluzioni organizzative nell'attività di assistenza fornita dall'Agenzia delle Entrate, grazie ad un protocollo d'intesa firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e dal Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro.
La sperimentazione, che interessa i modelli 770, riguarda in particolare l'invio di avvisi telematici relativi alle richieste di chiarimenti per le dichiarazioni presentate dal
Grazie alla stipula dell’accordo, per i consulenti del lavoro verrà reso disponibile un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale inoltrare i chiarimenti, evitando così l'accesso agli uffici locali e gli eventuali tempi d'attesa.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del
3) A ROMA SI E’ CONCLUSO IL MEETING TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA E LA NOSTRA AGENZIA DELLE ENTRATE
Organizzazione e direzione del personale, gestione dei rapporti con i contribuenti e attività di comunicazione, con particolare riferimento alle relazioni con gli organi d'informazione.
Sono questi i temi di cui si è dibattuto nel corso degli incontri con la delegazione dell'Amministrazione finanziaria della Federazione della Russia che si sono tenuti a Roma dal 25 giugno e che si sono conclusi il
L'incontro tra le due delegazioni ha permesso di approfondire la cooperazione e lo scambio di esperienze in materia tributaria.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del
4) IVA AUTO DETRAIBILE AL 40%: IN G.U. LA DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
Presentato al Senato anche un emendamento che eleva i limiti di deducibilità dei costi
Detrazione dell'Iva
E' stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea (L. 165/33 del
La disposizione, che dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’Unione Europea è operante senza necessità di un esplicito recepimento da parte del legislatore nazionale, si applica all'acquisto dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché alle spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante (spese individuate dall'art. 4 della citata decisione).
Circa l'ambito oggettivo di applicazione della restrizione accordata, l'articolo 5 della decisione la circoscrive a tutti i veicoli a motore, a eccezione dei trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa autorizzata non supera i
Sono in ogni caso escluse dalla restrizione del diritto alla detrazione le spese relative ai seguenti veicoli elencati (art. 3 della decisione) utilizzati:
- utilizzati come taxi (veicoli che rientrano tra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della propria attività);
- utilizzati a fini di formazione da una scuola guida;
- utilizzati per noleggio o leasing;
- uilizzati da rappresentanti di commercio.
Le norme contenute nella decisione del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell’art. 7, scadranno quando entreranno in vigore le nuove regole comunitarie in materia di detrazione dell'Iva afferente i costi connessi alle auto e, comunque, il
Detrazione dei costi
Il via libera alla detrazione dell'Iva relativa alle spese connesse alle auto aziendali apre la strada anche alla modifiche in tema di deducibilità dei costi connessi all'acquisto e all'utilizzazione degli stessi veicoli, attenuando, di fatto, le limitazioni introdotte con il decreto legge n. 262/2006.
In particolare, il
Nel dettaglio, nel citato emendamento vengono proposte specifiche modifiche all'art. 164 del Tuir volte all'introduzione della deducibilità dei costi nella misura del 40% per imprese e professionisti, elevata al 90% nel caso di veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Con tale ultima disposizione verrebbe, di fatto, eliminata l'attuale correlazione tra il reddito in natura tassato in capo al dipendente assegnatario dell'auto - che, tra l'altro, tornerebbe a essere determinato assumendo il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci - e il costo fiscalmente deducibile in capo al datore di lavoro.
(Notiziario telematico dell’Agenzia delle Entrate del
5) CESSIONE D'AZIENDA & IMPOSTA DI REGISTRO: BASE IMPONIBILE SVINCOLATA DALLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE
Riguardo la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131/1986 non stabilisce deroghe al criterio, dettato in generale dal comma 2, dell'accertamento del valore secondo il parametro del valore venale in comune commercio.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib.,
6) BREVI IN MATERIA TRIBUTARIA
a) Non sono più legali le vecchie marche da bollo
Dal
Infatti, il Decreto ministeriale del
L'accantonamento delle vecchie marche come modalità di pagamento dell'imposta di bollo è stato decretato dalla Finanziaria 2007, con modifiche apportate all'articolo 3 del D.P.R. n. 642/1972
(Decreto ministeriale del
b) Indicatori di normalità economica: Bloccato l’uso automatico
Approvata al Senato la mozione della maggioranza sugli studi di settore. La loro funzione sarà quella di costruire liste selettive di controllo,
Si profila, dunque, natura sperimentale per gli indicatori di normalità economica, che saranno utilizzati, senza nessun meccanismo accertativo, al fine di costruire delle liste selettive di controllo.
E' la parte più rilevante della mozione dalla maggioranza, presentata al Senato e approvata dall'Assemblea nella seduta del
In vista anche lo slittamento al
(Notiziario telematico dell’Agenzia delle Entrate del
28/6/2007
Vincenzo D’Andò