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20 ottobre 2016
Comunicazione beni ai soci: guida all’adempimento in scadenza al 31/10/2016
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19 settembre 2006
Guida agli adempimenti per procedere al pagamento con l’F24 in via telematica
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8 settembre 2014
Gli obblighi del Collegio dei Revisori sulle certificazioni richieste in merito al contenimento
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Novità fiscali del 21 giugno 2007: in evidenza: IVA AUTO via libera della U.E. alla detrazione del 40%; anche il secondo box di pertinenza ha diritto agli sconti; rischi nell’utilizzo di conti correnti personali
1) IVA AUTO: VIA LIBERA DALL’UNIONE EUROPEA ALLA DETRAZIONE DEL 40%
Si va verso la detrazione del 40% dell’IVA versata per l’acquisto e l’utilizzo di auto aziendali.
Il Consiglio d’Europa nella seduta del 17 –
Si attende adesso, prima che la Decisione del Consiglio venga pubblicata nella G. U. europea, poi che il Governo italiano emani il Provvedimento normativo interno che recepisce tale novità.
2) ACCERTAMENTI BANCARI: A RISCHIO COLUI CHE AMMINISTRA UN CONDOMINIO UTILIZZANDO IL C/C PERSONALE PER VERSARE IL DENARO DI TERZI, OCCORRE.
IN TALE IPOTESI SERVE LA PROVA ANALITICA PER SUPERARE LA PRESUNZIONE FISCALE
Per vincere la presunzione di cui all'art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (accertamento IVA), il contribuente che amministra condomini, utilizzando il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di denaro altrui, deve fornire la prova analitica (non essendo a tal fine sufficiente una prova generica, relativa cioè all'attività esercitata) della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di denaro altrui.
Se, insomma, tale soggetto non riesce a fornire la prova dettagliata, la rispettiva movimentazione nel c/c in assenza di altra idonea giustificazione, costituisce corrispettivo non dichiarato.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib.,
3) CESSIONE PRIMA CASA: ANCHE SE VI SONO DUE BOX PERTINENTI, SI APPLICA LO STESSO L’IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA
Nella cessione (soggetta a Iva) di un immobile "prima casa" che comprende due box, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 168,00 per entrambi le pertinenze.
Non rileva la circostanza che le agevolazioni "prima casa" siano riconosciute limitatamente a una pertinenza.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento tributario riservato alla cessione di immobili strumentali legati a immobili abitativi da un vincolo pertinenziale.
Il vincolo pertinenziale ricorre, ai sensi dell'articolo 817 del cc, in presenza di due requisiti:
- oggettivo, consistente nella destinazione durevole e funzionale di un bene al servizio o ad ornamento di un altro immobile principale;
- soggettivo, consistente nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con l'immobile principale.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, riguardo il trattamento fiscale applicabile alla cessione da parte di un'impresa costruttrice di un immobile "prima casa" dotato di due pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, ha precisato che per entrambi le pertinenze, trattandosi di immobili abitativi, vale regola secondo la quale la cessione da parte di un'impresa costruttrice, prima che siano decorsi quattro anni dall'ultimazione dell'unità immobiliare, costituisce operazione imponibile ai fini Iva.
Per cui, su una pertinenza si applica l'aliquota Iva agevolata del 4%, mentre sull'altra quella del 10%.
Infine, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono, invece, dovute nella misura fissa di € 168,00 sia per l'una che per l'altra pertinenza.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 139/E del
4) CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - EFFETTI DELL'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
Sono emersi dubbi sull'applicabilità, al processo tributario, dell'art. 310, comma 2, c.p.c., che stabilisce espressamente il principio secondo cui "L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito (c.p.c. 277) pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza (c.p.c. 49; disp. att. c.p.c. 129)".
L’Agenzia del Territorio ha analizzato la fase di rimessione del giudizio, più propriamente di quella fase che attiene alla riassunzione del procedimento innanzi al giudice di rinvio individuato - nella fattispecie la Commissione Tributaria Regionale - analizzando la normativa di riferimento, nonché gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti.
Il principio secondo cui, nell'ipotesi di mancata riassunzione del giudizio o di estinzione del giudizio di rinvio, si determina l'estinzione dell'intero processo, discende dal fatto che il giudizio di rinvio (cd. rinvio proprio) non costituisce rinnovazione o prosecuzione del processo di appello.
La Suprema Corte, ha per ultimo osservato che per effetto di quanto disposto dall'art. 393 c.p.c. "...l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio (Cass. 2002 n. 13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 n. 14892; 1994 n. 5901)".
Per cui, la sentenza di appello, di fatto, sostituisce la sentenza di primo grado
(Agenzia del Territorio, Circolare del
5) GUIDA ALL'ANNULLAMENTO DI PAGAMENTI F24 PER GLI INTERMEDIARI
Gli intermediari aderenti all’apposita convenzione per il pagamento degli F24 telematici possono effettuare l’annullamento di un pagamento telematico inviato utilizzando il pacchetto F24 INTERMEDIARI entro e non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito (cioè prima che il pagamento sia definitivamente inoltrato alla banca da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Per effettuare l’operazione di annullamento del pagamento l’intermediario deve utilizzare la funzione per l’annullamento delle dichiarazioni già disponibile nell’applicazione ENTRATEL, opportunamente implementata.
L’intermediario deve, perciò, accedere al menù ‘Documenti’ di ENTRATEL e selezionare la voce ‘ANNULLA’.
Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
dal menù a tendina “Selezionaretipo documento che si intendeannullare” occorre scegliere la voce ‘Versamento unificato’;
indicare nel campo ‘Codice fiscale’ il codice fiscale dell’intermediario abilitato al servizio Entratel che ha inviato il modello F24 che si vuole annullare;
indicare nel campo ‘nome file’ il nome che si vuole attribuire alla richiesta di annullamento;
premere il tasto ‘OK’.
Poi nella maschera successiva occorre:
inserire nel campo ‘Protocollo del file’ il numero di protocollo assegnato al file con il quale è stato inviato il modello di pagamento F24 che si intende annullare;
indicare nel campo ‘Progr. Dichiarazione’ il numero progressivo del pagamento da annullare;
(le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono reperibili nella ricevuta relativa al pagamento, precedentemente inviato, che si intende annullare)
inserire nel campo ‘Codice fiscale’ il codice fiscale dell’intestatario del modello F24 da annullare;
selezionare, nel campo ‘Modello e anno’, la voce Versamento Unificato.
Completato l’inserimento delle informazioni premere il bottone ‘OK’.
Il sistema ripropone il medesimo schermo per consentire di indicare i dati relativi ad eventuali ulteriori modelli F24 da annullare.
Completato l’inserimento dei dati relativi agli F24 da annullare, il file così creato deve essere inviato per via telematica come di consueto.
Effettuato l’inoltro del file il servizio Entratel risponderà con una prima ricevuta relativa alla corretta ricezione del file.
Successivamente sarà recapitata la ricevuta riguardante l’esito della richiesta di annullamento.
In particolare possono verificarsi due casi.
Esito ok.: L’ annullamento del pagamento è stato effettuato e quindi il relativo modello F24 telematico non è stato inviato alla banca.
Esito non ok.: L’ annullamento del pagamento non è stato effettuato (in questo caso segue la motivazione del mancato annullamento).
(Agenzia delle Entrate, Nota del
6) STUDI SETTORE: CHI SUBISCE l’ACCERTAMENTO ORDINARIO PAGA TRE VOLTE DI PIU'
Adeguarsi agli studi di settore conviene soprattutto ai contribuenti.
Chi subisce un accertamento ordinario paga in media quasi 3 volte in più rispetto ai soggetti che definiscono l'accertamento in base agli studi.
Nel 2006 chi ha aderito alla proposta del fisco sulla base degli studi ha pagato 1.567 euro, mentre chi ha subito l'accertamento ordinario ha versato 4.069 euro.
I dati sono stati forniti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Massimo Romano nel corso di una audizione alla commissione finanze della Camera.
Romano ha colto l'occasione per ribadire che gli studi "non sono uno strumento di accertamento automatico" e che agli uffici sono state date indicazioni precise affinché nel contraddittorio si tenga conto di "tutte le situazioni rappresentate dai contribuenti", e in particolare delle "cause di marginalità" dell'attività svolta.
Nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata, ai quali si applicano gli studi, nel 2006 sono stati effettuati 59.330 controlli.
Sono risultati in regola 8.959 contribuenti, mentre hanno aderito alla richiesta dell'ufficio 44.028 contribuenti. Infine 6.343 hanno preferito il contenzioso.
Più salato invece l'esborso di chi ha subito un controllo di tipo ordinario.
Sempre nel corso del 2006 i contribuenti accertati in maniera approfondita che hanno scelto di aderire all'accertamento sono stati 21.025. E hanno effettivamente versato 85,5 mln pari a 4.069 euro a testa.
Relativamente all'attività di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti nell'allegato "studi di settore" al modello Unico nel 2004 sono stati effettuati 84.801 accessi brevi, dai quali sono emerse numerose differenze tra i dati dichiarati e quelli rilevati, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi dichiarate.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del
7) BREVI FISCALI:
- Indice Istat di maggio 2007 al 1,4%
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2007 è stato fissato nella misura del 1,4%
(Comunicato del
- Ruolo dirigenti Agenzia delle Entrate
Il
Il predetto ruolo é consultabile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).
(Comunicato del
- Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Trieste
Dal
Vengono pure istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:
Fernetti;
Porto industriale;
Punto franco nuovo;
Punto franco vecchio;
Sezione operativa laboratorio chimico di Trieste.
Alla suddetta data sono soppressi:
la circoscrizione doganale di Trieste;
l'ufficio tecnico di finanza di Trieste;
il laboratorio chimico delle dogane di Trieste;
la dogana di Fernetti;
la dogana di Muggia;
la sezione doganale del porto industriale;
la sezione doganale di Prosecco;
la sezione doganale del punto franco nuovo;
la sezione doganale del punto franco vecchio;
la sezione doganale di Rabuiese;
la sezione doganale di San Sabba;
la sezione doganale dello scalo Legnami;
la sezione doganale di Villa Opicina.
(Agenzia delle Dogane, Determinazione del
- Software per la compilazione della dichiarazione Unico SC 2007
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dal
Si tratta del software per trasmettere in via telematica il Modello Unico 2007 società di capitali per l’anno 2006.
- Cominceranno ad arrivare solo dal 27 giugno 2007 gli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate per il modello Unico 2006, relativamente all'anno 2005.
Ciò comporta che i contribuenti non potranno avere, per i crediti dell'anno precedente, certezza di un esito di buon fine entro la redazione del modello Unico 2007, poiché già molti contribuenti hanno già concluso (o stanno per concludere) la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.
In particolare, il seguente comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, datato
Parte l’invio delle comunicazioni di regolarità
Dal prossimo 27 giugno prenderà il via l’invio delle comunicazioni di regolarità relative
al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, presentate per il periodo
d’imposta 2005.
– Per le dichiarazioni trasmesse da un intermediario abilitato al servizio Entratel,
le relative comunicazioni saranno trasmesse telematicamente nella forma di
avviso regolare all’intermediario stesso, e non più tramite servizio postale ai
singoli contribuenti.
– Per i contribuenti, abilitati al servizio Fisco on line, la comunicazione di
regolarità sarà resa disponibile sul cassetto fiscale.
– Nel caso in cui invece la dichiarazione sia stata presentata ad un ufficio postale,
ad una banca ovvero trasmessa tramite un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, le
comunicazioni di regolarità saranno inviate, come di consueto, direttamente al
contribuente tramite servizio postale.
Per quanto riguarda le comunicazioni dalle quali emerge un rimborso, l’Agenzia delle
Entrate ricorda che i contribuenti possono chiedere l’accredito direttamente sul proprio
conto corrente, riducendo così i tempi di erogazione.
I contribuenti devono, in tal caso, fornire le coordinate del proprio conto corrente
(codice Iban) ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure in via telematica
attraverso la pagina web http:\\telematici.agenziaentrate.gov.it. Per accedere ai servizi
telematici dell’Agenzia occorre essere in possesso del codice Pin, che può essere
richiesto online o presso qualsiasi ufficio delle Entrate.
Roma,
(a cura di Vincenzo D’Andò)