-
7 novembre 2011
Mancato contraddittorio: il contribuente paga il conto
Continua a leggere -
4 marzo 2009
Anche con la firma illeggibile l’atto di appello è valido
Continua a leggere -
24 agosto 2015
Per non pagare le sanzioni l’incertezza normativa va richiesta e provata dal contribuente e…
Continua a leggere
Gli effetti della mancata riassunzione della controversia rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione Tributaria Regionale
La sentenza n. 40, depositata il 9/05/2007, dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 35 di estinzione del processo ex articolo 45 del d.lgs 546/92 per mancata riassunzione della controversia, rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione Tributaria Regionale, suscita un evidente interesse per l’operatore tributario che ha necessità di conoscere, sotto il profilo di un'efficace strategia processuale, gli effetti processuali della mancata riassunzione in CT Regionale.
Orbene, la mancata riassunzione di una controversia, dopo il deposito di una sentenza di Cassazione, fa estinguere l’intero processo, con salvezza degli atti impositivi ex adverso impugnati; riprende efficacia l’originario atto impositivo poiché la sentenza di primo grado è assorbita e sostituita dalla sentenza d’appello mentre quest’ultima è stata annullata in Cassazione.
Tuttavia, non è del tutto corretto affermare che le sentenze del giudizio di merito siano “tamquam non esset”, giacché, per principio generale del diritto processuale, il travolgimento dell’attività processuale svolta trova un limite invalicabile nell’autorità di cosa giudicata che è acquistata da una pronuncia emessa nel corso del processo oppure nelle prescrizioni o decadenze nel frattempo verificatesi.
Nell’ipotesi di mancata riassunzione:
- Resta applicabile il giudicato interno formatosi nel processo; si salvano eventuali statuizioni di merito contenute nelle precedenti sentenze passate in giudicato. Le sentenze di primo o secondo grado sopravvivono nella sola parte non toccata dalle successive impugnazioni ossia non si verifica la caducazione di quei capi autonomi delle sentenze non contestati o espressamente accettati che, pertanto, sono divenuti irretrattabili.
- Non opera l’effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il quale svolge il suo effetto solo in presenza di un giudizio e non anche se detto giudizio si estingue (articolo 2945cc). In seguito all’estinzione del processo viene meno l’efficacia sospensiva della prescrizione collegata alla pendenza del processo e, pertanto, l’esercizio del diritto non sarà più possibile quando dopo l’instaurazione del processo poi estinto sia maturata la prescrizione.
- L’estinzione del giudizio non comporta l’estinzione dell’azione che può essere riproposta a condizione che nel frattempo non siano maturati i termini prescrizionali o decadenziali per il suo esperimento.
Occorrerà, quindi, di volta in volta, per ogni singola fattispecie, valutare l’opportunità e l’interesse alla riassunzione del giudizio (si pensi alla mancanza dell'interesse dell’Ufficio a riassumere il processo al fine di imputare al contribuente l’onere di ripresentare l’istanza di rimborso e di riproporre l’azione di rimborso; si pensi all’interesse dell’Ufficio alla riassunzione nell’ipotesi in cui il rimborso sia stato medio tempore concesso in modo indebito), tenendo conto, per ogni singolo caso, sia delle prescrizioni e decadenze eventualmente verificatesi, sia delle statuizioni di merito passate in giudicato interno nel corso del processo poi estinto.
In particolare, l’estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti (art. 310, comma 2, c.p.c.) e, primo fra tutti, il ricorso di parte, atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto, né sostanziale, né processuale, eccezion fatta per quanto riguarda la prescrizione, per la quale resta fermo l’effetto interruttivo riconosciuto alla domanda giudiziale, dalla cui data comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, perdendosi, però, il vantaggio della neutralizzazione del tempo trascorso durante la pendenza del giudizio (art. 2943, comma 1, e art. 2945, comma 3, codice civile).
In buona sostanza, l’estinzione del processo travolge i cd. effetti processuali che gli atti già compiuti hanno prodotto o sono destinati a produrre.
Tra i cd. effetti sostanziali rimane fermo l’effetto interruttivo della prescrizione ex articolo 2945, comma terzo, del c.c. ricollegato alla notifica del ricorso introduttivo; il termine di prescrizione del diritto deve essere computato partendo dal giorno della domanda introduttiva del processo estinto. Peraltro, non interrompono la prescrizione gli atti processuali successivi al ricorso. Per le azioni di rimborso potrà verificarsi che alla declaratoria ex officio d'estinzione del processo sul credito fatto valere dal contribuente si accompagni la riproposizione dell’azione da parte del contribuente, poiché il termine di prescrizione del diritto fatto valere è ancora in corso di maturazione.
Per quanto riguarda, invece, i diritti soggetti a decadenza, ben più gravi sono le conseguenze dell’estinzione del processo, in quanto, mancando l’effetto interruttivo (applicabile solo alla prescrizione), viene a cadere l'effetto conservativo della domanda ex art. 2945 codice civile.
Orbene, va allora considerato che, riacquistando piena validità l’atto impositivo, in quanto il ricorso a suo tempo prodotto ha perso l’effetto di impedirne la definitività, la durata del processo, poi dichiarato estinto, può provocare sia la prescrizione, che la decadenza (a seconda delle varie fattispecie impositive) dell’azione di riscossione del tributo.
In particolare, per quanto attiene alla riscossione dei tributi, secondo una precisa ricostruzione ermeneutica, deve ritenersi che, resosi definitivo, per effetto dell’estinzione del processo, l’avviso d'accertamento a suo tempo notificato, vada, comunque, rispettato il termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo, che, se decorso durante lo svolgimento del processo, renderebbe tardivo il successivo recupero del tributo accertato; sussiste, quindi, secondo tale orientamento, in questo caso, l’interesse dell’ufficio al mantenimento del processo.
Peraltro, secondo diverso orientamento, la liquidazione o recupero del tributo troverebbe titolo nella sentenza di cassazione del processo estinto per mancata riassunzione e non nella definitività dell’atto impositivo determinatasi per l’inefficacia del ricorso proposto dal contribuente.
Si afferma che la sentenza del giudice di legittimità è sostitutiva dell’atto impugnato ovvero le sentenze del giudice tributario sono sostitutive dell’atto impositivo e pertanto con la sopravvenienza della sentenza il rapporto tributario è regolato dalla sentenza combinata con l'atto impositivo. Con la conseguenza, sotto il profilo della riscossione, della decorrenza del termine di decadenza dell’iscrizione a ruolo dal deposito della sentenza del giudice di legittimità; il deposito della sentenza del giudice di legittimità di rinvio della controversia al giudice di secondo grado costituisce il presupposto legittimante l’iscrizione a ruolo.
Dott. Angelo Buscema
Maggio 2007
ALLEGATO
La Commissione Tributaria Regionale di Roma
Sezione n. ….
Riunita con l'intervento dei Sigg.ri
C. R. Presidente
F. G. Relatore
T. M. Giudice
Ha emesso la seguente sentenza
Sull'appello n…………..spedito il…………….
avverso la sentenza n……………..
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo
contro Agenzia Entrate Ufficio Viterbo proposto dal ricorrente:
C. B.
Via…………….
Atti impugnati:
Avviso di accertamento n……………..IRPEF + ILOR 1992
Il sig. B. C., esercente attività di ristorazione in Marta, impugnava perché infondato e illegittimo l'avviso di accertamento n……………relativo ai redditi anno 1992, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo a seguito di verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo Sez. 1, con sentenza n. … del ……………., respingeva il ricorso compensando le spese. Tale decisione veniva confermata con sentenza n. ……… del ………….della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez. 5, avverso la quale il contribuente proponeva ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, con sentenza n…………/.. depositata il …….., accogliendo il ricorso di C. B., ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per la pronunzia delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Ha compensato le spese dell'intero giudizio.
In data 8 marzo 2007 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Viterbo ha depositato presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio una comunicazione con la quale espone che la parte ha presentato regolare istanza di condono, chiudendo la controversia ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 289102 e pertanto ritiene cessata la materia del contendere.
Nulla ha dedotto il contribuente.
Il Collegio prende atto che dalla data del 2.12.2003, quando la sentenza. della Corte di Cassazione perveniva per estratto alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nessuna delle parti ha provveduto a riassumere la causa secondo le procedure previste dall'art. 63 del D. Lgs. 546192, da effettuarsi nel termine perentorio di 1 anno dalla data di pubblicazione da parte della Corte di Cassazione.
Rileva, altresì, il Collegio che in forza del comma 2 del citato art. 63 D.Lgs. 546192 la mancata riassi}n7ione nel termine predetto, con riferimento all'art. 393 C.P.C., causa l'estinzione dell'intero procedimento.
Visto l'art. 45 D.Lgs. 546192
P. Q. M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei termini di legge. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2007.