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18 giugno 2016
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24 agosto 2011
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16 luglio 2018
Stallo societario: vendere la propria quota o acquistare (allo stesso prezzo) la quota altrui?
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1) TRANSFER PRICING: SPETTA ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROVARE I PRESUPPOSTI DELLA PRESENZA DI ELUSIONE
L'onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell'elusione grava sull'Amministrazione Finanziaria che intenda operare le conseguenti rettifiche. Il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta non è idoneo a "fare stato" per i successivi periodi in via generalizzata e aspecifica.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib.,
2) SPESE DI PUBBLICITA’ E DI RAPPRESENTANZA: IL CONFINE PER LA LORO CORRETTA DEDUZIONE FISCALE DIPENDE DALLO SCOPO, PER CUI SONO SOSTENUTE, CHE DEVE ESSERE ACCERTATO CASO PER CASO
La determinazione del confine tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza deve essere stabilita di volta in volta sulla base dello scopo per cui le stesse sono state sostenute.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib.,
3) STUDI DI SETTORE - ANNOTAZIONE SEPARATA: PUBBLICATI IN G.U. I MODELLI
È stato pubblicato in G. U. il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, i modelli M e N per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate
4) APPALTI PUBBLICI – ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ FISCALE: LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAGLI UFFICI FISCALI DEVE INDICARE SEPARATAMENTE LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE CHE NON RISULTANO ANCORA DEFINITIVAMENTE ACCERTATE
Il certificato di regolarità fiscale necessario per partecipare alle gare pubbliche può essere rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ai contribuenti ai quali non sia stata contestata alcuna violazione di obblighi tributari con un atto definitivo.
Sono state fornite le precisazioni sul requisito di regolarità fiscale nell’ambito del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
Certificato dei carichi fiscali pendenti: La certificazione rilasciata dagli uffici fiscali deve indicare separatamente le violazioni tributarie che non risultano ancora definitivamente accertate
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
Il citato Codice dei contratti pubblici esclude i soggetti che “hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”:
- dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- dall’affidamento dei relativi subappalti;
- dalla stipula dei relativi contratti.
Alla luce di ciò è possibile che, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, venga richiesto al competente Ufficio locale il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, in particolare da parte della stazione appaltante in sede di controllo dell’autocertificazione prodotta dall’interessato.
La regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici può essere certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente, dall’Ufficio locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta quando risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (Ris. n. 2/E del
Inoltre, l’irregolarità fiscale viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
Pertanto, in virtù del suddetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, poiché occorre certificare i c.d. carichi pendenti, conformemente ad esso, gli Uffici devono indicare separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate.
Ciò poiché valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle Entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti.
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34/E del
5) ASSEGNO AL CONIUGE: LA CONSULTA CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLA NORMA CHE NON PREVEDE LA DEDUCIBILITÀ DELL’ASSEGNO CORRISPOSTO IN UNICA SOLUZIONE, IN LUOGO DI QUELLO EROGATO PERIODICAMENTE
La Corte costituzionale non muta orientamento. Non é illegittimo l’art. 10 del Tuir, nella parte in cui non prevede, ai fini Irpef, la deducibilità dal reddito imponibile dell’assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione (non destinato al mantenimento dei figli), in conseguenza dello scioglimento, dell’annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le motivazioni prospettate non sono risultati tali da indurre i giudici della Consulta a cambiare idea rispetto a quanto dagli stessi già affermato nell’ordinanza n. 383/2001.
Il Legislatore, nel caso degli assegni periodici, ha, invece, ritenuto di assimilarli ai redditi di lavoro dipendente, assoggettandoli a tassazione in capo al coniuge che li percepisce e, al fine di evitare doppie imposizioni, li ha considerati oneri deducibili da parte del coniuge che li corrisponde; ciò in ragione sia della loro periodicità (e, quindi, della loro pertinenza a più periodi d’imposta), sia della possibilità di una loro revisione economica per sopraggiunti giustificati motivi.
(Corte Costituzionale, Sentenza n. 113/2007)
6) ACCORDO TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E COMUNE DI ROMA PER L’ACCESSO RAPIDO AI SERVIZI TELEMATICI
Rendere più semplice e immediato ai cittadini l'accesso ai servizi offerti attraverso il portale del Comune di Roma, per i quali é necessaria l'autenticazione informatica.
E' questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dalle Entrate con il Comune di Roma.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del
7) FUSIONE TRA CONSOLIDANTI: LA TASSAZIONE DI GRUPPO MANTIENE LA SUA CONTINUITA’, MENTRE LE PERDITE FISCALI RIATTRIBUITE ASSUMONO, COMUNQUE, LA NATURA DI "PREGRESSE"
Riguardo al regime del consolidato, è stata chiarita la corretta applicazione della disposizione del TUIR che subordina, in caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, la continuazione del regime di tassazione di gruppo al preventivo parere favorevole della stessa Amministrazione fiscale, ottenuto a seguito di interpello (art. 124, comma 5, periodo 2, del Tuir).
Il caso ha riguardato una fusione per incorporazione con efficacia giuridica e fiscale non anteriore al
Entrambe le società partecipanti alla fusione sono nel consolidato fiscale nazionale in qualità di consolidanti e l'operazione di fusione è retta da una serie di valide ragioni economiche.
L'Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole all'inclusione nel consolidato anche se con una serie di condizioni.
Come è noto il consolidato fiscale nazionale costituisce un importante strumento di pianificazione fiscale infragruppo, poiché offre una serie di opportunità e vantaggi fiscali (compensazione redditi-perdite prodotte nell'ambito del gruppo, esclusione da tassazione dei dividendi distribuiti dalle società consolidate, trasferimenti in "neutralità fiscale" dei beni strumentali, irrilevanza ai fini del calcolo del pro-rata ex art. 97 del TUIR delle partecipazioni che si qualificano per la participation exemption in società consolidate).
Mentre venendo meno il requisito del controllo in vigenza di opzione, si perdono alcuni vantaggi fiscali.
La presente fusione non ha determinato alcun mutamento nella situazione di controllo nei confronti delle società già aderenti al consolidato ed, inoltre, sono risultate soddisfatte le condizioni poste dagli artt 117 e 120 del TUIR nei confronti delle società controllate, essendosi trasferito il requisito del controllo alla società incorporante.
Pertanto, le società già appartenenti al consolidato possono partecipare al regime del consolidato fiscale già nel periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione e relativamente alla residua frazione del triennio in cui ha efficacia l'opzione a suo tempo effettuata dalle stesse società consolidate e dalla controllante.
Unico onere da assolvere è quello della comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione del parere all'Agenzia delle entrate, della conferma della tassazione di gruppo da parte delle società interessate.
Altre sono, invece, le conseguenze sul consolidato della società incorporata, in particolare per il regime delle perdite fiscali nell'ambito del consolidato nazionale.
In tal caso, si producono, limitatamente al caso specifico, gli effetti previsti dall'art. 13, commi 5 e 6, del D.M.
Le perdite in tal modo riattribuite assumono natura di perdite pregresse all'entrata nel consolidato di come tali utilizzabili solo in capo alle società cui si riferiscono, secondo le ordinarie regole applicabili al consolidato.
Infine, la perdita fiscale del periodo antecedente (la data di efficacia della fusione:
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 116/E del
8) RAPPORTO TRA ENTE NON COMMERCIALE E PRIVATO: PRESTAZIONI RECIPROCHE, AI FINI DI CESSIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO, SONO SOGGETTE AD IVA
Una Provincia (ente non commerciale) ha realizzato, su aree di proprietà di una S.p.A., due parcheggi di scambio che intende acquistare per il prezzo concordato con la parte venditrice.
Si sono prospettati due casi fiscali.
A) Somma dovuta dalla S.p.A. alla Provincia per il maggiore valore acquisito dalle aree.
Riuardo la prima obbligazione, la S.p.A., proprietaria delle aree sulle quali la Provincia ha realizzato le costruzioni, ha manifestato la volontà di ritenere le opere e, pertanto, è tenuta a corrispondere all'ente territoriale una somma di danaro pari al valore dell'incremento patrimoniale conseguito.
Per verificare gli effetti fiscali collegati alla dazione di detta somma in base alla funzione giuridica che è destinata ad assolvere nell'ambito dell'ordinamento giuridico, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 740 del
Infatti, la disposizione in esame, ponendo l'obbligo dell'indennizzo a carico del proprietario del suolo, tende a ristabilire l'equilibrio economico, che altrimenti verrebbe turbato dal suo arricchimento per i motivi sopra enunciati.
Alla luce di ciò, viene escluso che la suddetta somma abbia una funzione risarcitoria del danno subito, giacché non ne sussistono i presupposti giuridici.
Pertanto, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini IVA, non é applicabile l'art. 15, comma 1, del DPR n. 633/1972, che sancisce l'esclusione dalla base imponibile "delle somme dovute a titolo di interessi o di penalità per ritardi o altre irregolarità, nell'adempimento degli obblighi del cessionario o committente ".
Nel caso in esame la situazione che viene a determinarsi tra le parti appare riconducibile ad un vero e proprio rapporto sinallagmatico, in cui oggetto dello scambio é di fatto quell'incremento di valore delle aree che il proprietario delle stesse consegue in virtù delle opere realizzate dal terzo che ha deciso di ritenere.
La somma di denaro corrisposta dalla SpA alla Provincia costituisce, pertanto, il corrispettivo di ciò che l'attività resa da quest'ultimo ente ha rappresentato in termini di aumento del valore dell'immobile, ossia il corrispettivo di un'obbligazione che, ai fini IVA, deve essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972.
Inoltre, l'attività posta in essere dal suddetto ente pubblico, consistente nella realizzazione delle opere che hanno comportato l'incremento di valore delle aree di proprietà della SpA, non sia riconducibile ad un'attività resa in veste di pubblica Autorità, ma concretizzi l'espletamento di un'attività di natura commerciale, che fa assumere all'ente non commerciale la soggettività passiva ai fini IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972.
Pertanto, la somma corrisposta dalla S.p.A alla Provincia assume rilevanza ai fini IVA.
B) Trasferimento delle aree e delle costruzioni acquisite per accessione dalla S.p.A. alla Provincia: base imponibile IVA.
La cessione degli immobili ha riguardato sia le aree, sia le costruzioni che il proprietario del suolo ha acquisito per accessione, in forza delle disposizioni recate dall'articolo 934 del codice civile.
Pertanto, concorre a formare la base imponibile IVA dell'atto negoziale in esame l'importo complessivamente dovuto, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del DPR n. 633/1972, secondo cui "La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi é costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali".
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 117/E del
Vincenzo D’Andò