1) ANTIRICICLAGGIO SUI DATI CONTABILI: ESTESO L’OBBLIGO ANCHE PER LE SOCIETÀ DI REVISIONE E PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI IN ALBI.
E’ STATO, INVECE, ESCLUSO DALL’OBBLIGO L'ATTIVITÀ DI REDAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
È stato pubblicato in G.U. il regolamento, in vigore dal
Pertanto, rientrano nella disciplina antiriciclaggio anche:
- Altri soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161, D.Lgs n. 58/1998, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
Viceversa, l'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce più prestazione professionale ai sensi del suddetto D.M. e pertanto non dà più luogo agli adempimenti dell’obbligo di identificazione e comunicazione.
Tuttavia, rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
(D.M. Ministero economia e finanze
2) CODICI TRIBUTO: VERSAMENTO DELLA RITENUTA SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1018 per il versamento, mediante modello F24, della ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 (come modificato dalla legge n. 296/2006).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate
3) IVA: CONTRATTO DI PRESTITO D'USO DI PLATINO CON UNA BANCA SVIZZERA: ADEMPIMENTI
La società italiana che importa il platino, nell'ambito di un contratto di prestito d'uso stipulato con un operatore extra Ue (una banca svizzera), è tenuta ad assolvere l'IVA in dogana, esercitando poi il diritto di detrazione della stessa annotando la bolletta doganale nel registro degli acquisti, previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.
L'Agenzia delle Entrate ha illustrato gli adempimenti che una società deve espletare ai fini IVA, in relazione ad un contratto di prestito d'uso di platino con una banca svizzera (contratto in forza del quale i beni rimangono di proprietà dell'ente concedente, salva la possibilità, per l'utilizzatore, di optare in un momento successivo per la restituzione dei beni stessi o per il loro acquisto).
Nell'ipotesi di successivo acquisto del platino importato a titolo di prestito d'uso, la società deve emettere autofattura, annotandola nel registro delle vendite e degli acquisti (in una separata colonna appositamente contrassegnata), senza alcun altro adempimento, a condizione che il prezzo corrisposto all'atto dell'acquisto non risulti superiore a quello indicato in dogana nel momento in cui la merce ha fatto ingresso nel territorio dello Stato.
Se, viceversa, il platino viene restituito al cedente l'operazione necessita di documentazione con fattura non imponibile, in base a quanto indicato dall'art. 8 del D.P.R. 633/1972.
Riguardo, infine, gli adempimenti che devono essere effettuati per i compensi corrisposti al cedente quale corrispettivo per il prestito d'uso del platino, si è in presenza di una operazione gestibile con il meccanismo del reverse charge, con applicazione dell'aliquota IVA del 20% analogamente a quanto previsto per le cessioni del metallo prezioso.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate
4) TFR: RITENUTE OPERATE DAL CURATORE FALLIMENTARE CON QUALIFICA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA
Anche in caso di fallimento non è prevista nessuna eccezione nella modalità di calcolo della ritenuta sul trattamento di fine rapporto, né per la determinazione del reddito imponibile, né per l'individuazione dell'aliquota nell'ipotesi in cui tali importi siano erogati ad opera del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle ritenute (anche in ipotesi di residuo credito d'imposta) sulle somme e i valori costituenti reddito da lavoro dipendente, operate dal curatore fallimentare e dal commissario liquidatore con qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 37, comma 1, D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006.
Ciò che, invece, viene concesso al curatore e al commissario liquidatore è l'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta, ex articolo 3, comma 213, della legge
Si tratta del credito d'imposta attribuito ai sostituti (da utilizzare per il versamento delle ritenute dovute sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000), corrispondente al 2% dei Tfr, maturati al 31 dicembre degli 1996 e 1997, versato a titolo di acconto delle imposte da trattenere ai dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti medesimi.
Pertanto, gli organi della procedura concorsuale sono legittimati a dedurre il suddetto credito d'imposta residuo, all'atto del versamento delle ritenute operate sui Tfr corrisposti. (Risoluzione Agenzia delle Entrate
5) VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA ENTI TERRITORIALI: ATTRIBUZIONE CODICE ENTE TERRITORIALE
L'art. 1, comma 163, della Legge 266/2005, dispone che l'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali sia riversata a favore degli stessi.
Con risoluzione n. 27/E del
Al fine di consentire l'individuazione dell'ente territoriale emittente, tale codice tributo é associato ai codici comunali riportati nella "TABELLA T3 - CODICI DEGLI ENTI TERRITORIALI EMITTENTI PRESTITI OBBLIGAZIONARI", reperibile in formato elettronico sui siti internet http://www.finanze.it e <http://www.agenziaentrate.gov.it>.
Per operare il riversamento dell'imposta in parola anche al Comune di Sanremo (IM) viene aggiorna la richiamata tabella T3 con il codice comunale I138:
I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva devono inserire l'apposito codice comunale nella sezione erario, nel campo rateazione/regione/provincia", in corrispondenza dell'indicazione del codice tributo 1241, esponendo l'importo versato esclusivamente nella colonna "importi a debito" e riportando nel campo "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".
Infine, l'attribuzione del codice I138 decorre, dal lato operativo, dal quinto giorno lavorativo successivo al
(Risoluzione Agenzia delle Entrate
6) MODELLI AA7/8 E AA9/8 DA UTILIZZARE PER LE DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI E CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI DELL'IVA: CHIARIMENTI MINISTERIALI
L’omissione dei dati nel Quadro I (dati relativi all’immobile e all’attività da esercitare) dei nuovi modelli anagrafici, costituisce esclusivamente un elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 37, comma 20, del D.L. n. 223/2006.
Peraltro, ai fini della valutazione, l'amministrazione finanziaria deve comunque tenere conto delle eventuali cause di impossibilità oggettiva che hanno determinato la mancata comunicazione delle informazioni stesse.
Le finalità sono quelle di programmare i necessari controlli nei confronti delle posizioni che risultino anomale o incongruenti.
Ne consegue, ovviamente, che i campi contenuti nel citato quadro dovranno essere compilati soltanto qualora al momento della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva il soggetto sia in grado di potere fornire i dati richiesti.
E’ da ritenere irregolare chi esercita l’attività senza indicare uffici o sedi amministrative, ancorché non sia sintomatico (molti contribuenti piccoli in regola con il fisco, infatti, utilizzano quale sede la propria abitazione, non potendo disporre economicamente di uffici amministrativi appositi)
Riguardo l'indicazione dei dati relativi all'immobile detenuto in locazione o in comodato, sia gli estremi catastali dell'immobile stesso, sia gli estremi di registrazione dell'atto di locazione o di comodato, devono essere indicati esclusivamente nell'ipotesi in cui il rapporto relativo all'atto registrato sia già in essere al momento della richiesta della partita Iva.
Inoltre, la compilazione del campo "investimenti effettuati dai costruttori", contenuto nel Quadro I dei nuovi modelli anagrafici, viene richiesta unicamente alle società che esercitano la loro attività nell'ambito del macrosettore delle costruzioni, individuato nella tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004 come sezione F, e conseguentemente indicano nel campo codice attività del Quadro B uno dei codici da 45.11.0 a 45.50.0.
Anche tale specifica informazione deve essere fornita solo dai soggetti che già alla data di presentazione della richiesta di attribuzione della partita Iva dispongono di beni strumentali all'attività.
Modello AA7/8 Quadro F -Comunicazione dati dei soci –
Il provvedimento del
Tale dato, diversamente dagli altri elementi individuati dal citato provvedimento del
Peraltro, in tale quadro era già prevista per le società di persone l'indicazione di tutti i soci.
Per conseguenza i predetti soggetti sono tenuti a comunicare mediante la presentazione di una dichiarazione di variazione dati le variazioni della compagine societaria successivamente intervenute.
Mentre, invece, i dati relativi ai soci di società a responsabilità limitata, sono richiesti unicamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e, analogamente a quanto previsto per gli altri dati individuati dal provvedimento del
Soggetti tenuti a prestare idonea garanzia prima dell'effettuazione di
alcune tipologie di acquisti intracomunitari
L'art. 35, comma 15-ter, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, modificato dal D.L. n. 223/2006, prevede che per determinate categorie di contribuenti Iva l'effettuazione di acquisti intracomunitari può essere subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria.
Il suddetto provvedimento, al punto 2.2, ha espressamente individuato quali sono i beni oggetto di acquisto intracomunitario per i quali é necessario prestare, prima della loro effettuazione, idonea garanzia.
Si tratta, in particolare, dei beni elencati nel decreto
-autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
-prodotti di telefonia e loro accessori;
-personal computer, componenti ed accessori;
-animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
Decorrenza
Il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato domanda di attribuzione del numero di partita IVA a partire dal
Per quanto riguarda, poi, l'arco temporale cui occorre fare riferimento per stabilire se sussiste o meno l'obbligo di prestazione della garanzia, si evidenzia che lo stesso deve essere individuato nel triennio successivo alla data in cui é stato attribuito il numero di partita Iva.
Al riguardo, i nuovi modelli anagrafici contengono nell'ambito del Quadro B una specifica casella riservata ai contribuenti tenuti ad assolvere l'adempimento in esame.
Si precisa che la casella deve essere barrata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività dai contribuenti che, già in quel momento, prevedono di effettuare, anche invia occasionale, acquisti intracomunitari aventi ad oggetto i beni individuati dall'articolo 60-bis ovvero in sede di presentazione di una dichiarazione di variazione dati dai contribuenti, titolari di partita Iva rilasciata a partire dal
Durata e copertura della garanzia
La durata della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria, da presentare all'ufficio competente, e' di tre anni dalla data di rilascio della garanzia stessa.
L'importo da garantire é costituito dal volume d'affari che il contribuente ritiene di realizzare nell'anno d'imposta in cui prevede di effettuare la particolare tipologia di acquisti in argomento.
Ad esempio, nell'ipotesi di un soggetto che presenta la dichiarazione di inizio attività' il
In ogni caso, per espressa previsione normativa, la garanzia deve essere prestata per un importo non inferiore a 50.000 euro.
7) CATASTO TERRENI - VARIAZIONI COLTURALI: SI POTRÀ PROCEDERE ANCHE D'UFFICIO AD EVENTUALI CORREZIONI
In relazione alle segnalazioni pervenute da parte delle associazioni professionali degli agricoltori in ordine alle procedure disposte dalla legge n. 286/2006 in materia di variazioni colturali, l'Agenzia del Territorio, congiuntamente ad AGEA, sta predisponendo una strategia operativa che consentirà di procedere anche "d'ufficio" ad eventuali correzioni e, comunque, di accelerare notevolmente la definizione delle istanze di autotutela presentate dagli interessati, che potranno avvalersi anche dei Centri di assistenza agricola.
(Comunicato stampa
8) IRAP: IL COMMERCIALISTA AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ NON PAGA L'IMPOSTA
Quella parte del reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, ha prodotto come presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione non è assoggettabile all'IRAP.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib.,
9) ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE: ATTRIBUZIONE QUOTA ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
L’Agenzia delle Dogane comunica che con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data
Poiché tale Decreto è entrato in vigore dal 1° maggio ultimo scorso, i versamenti della quota dovranno essere effettuati già a partire da quello in scadenza il
- nell’ipotesi di versamento con modello F/24, mediante l’utilizzo del codice tributo 2835;
- nell’ipotesi di versamento direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria sul conto corrente istituito allo scopo presso la Tesoreria Centrale n. 20763 intestato “Accisa sul gasolio L. 296-
(Agenzia delle Dogane, Comunicato stampa,
Vincenzo D’Andò