È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha individuato (ai sensi dell’art. 1, commi 20 e 21 e 22 della Legge Finanziaria 2007) gli indicatori di coerenza per le società di capitali neo-costituite, con decorrenza di applicazione dal periodo d’imposta in corso al
Il citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Tali indici di coerenza sono costituiti da:
– Rapporto tra l’ammontare dei componenti positivi e l’ammontare dei componenti negativi dichiarati ai fini IRAP;
– rapporto tra il volume d’affari e il totale degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA;
– valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
– costi per il personale.
I suddetti indicatori sono stati individuati facendo riferimento ai settori economici aggregati elencati nel provvedimento, secondo la classificazione Atecofin 2004.
Sulla base di appositi criteri selettivi verrà programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori.
In definitiva, si tratta di indicatori che intendono contrastare i comportamenti fiscali irregolari consistenti nell’evasione dei ricavi e in frodi IVA, posti in essere da società la cui esistenza fiscale è di breve durata.
Si veda nella parte seguente l’intero provvedimento:
AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO
Indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita’ dell’attività, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
Art. 1.
Indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell’attività
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 20 e 21 della legge
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività:
1) rapporto tra l’ammontare dei componenti positivi e l’ammontare dei componenti negativi dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
2) rapporto tra il volume d’affari e il totale degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
3) valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
4) costi per il personale.
Art. 2.
Individuazione dei settori economici omogenei per l’applicazione degli indicatori
1. Gli indicatori di cui all’art. 1 sono individuati con particolare riferimento ai seguenti settori economici aggregati, secondo la classificazione Atecofin 2004:
agricoltura, caccia e relativi servizi [01]; preparazione del cantiere edile; edilizia e genio civile [45.1; 45.2]; installazione dei servizi in un fabbricato [45.3]; lavori di completamento degli edifici [45.4]; noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore [45.5]; Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione [50]; intermediari del commercio [51.1]; commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi; commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco [51.2; 51.3]; commercio all’ingrosso di altri beni di consumo finale [51.4]; commercio all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami; commercio all’ingrosso di macchinari e attrezzature [51.5; 51.8]; commercio all’ingrosso altri prodotti [51.9]; commercio al dettaglio in esercizi non specializzati [52.1]; commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento; commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio [52.42; 52.43]; commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) [52.4 diversi dai precedenti]; alberghi; campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni [55.1; 55.2]; ristoranti [55.3]; bar [55.4]; attivita’ immobiliari in conto proprio [70.1]; locazione di beni immobili [70.2]; attivita’ immobiliare per conto terzi [70.3]; consulenza per installazione di sistemi informatici; realizzazione di software e consulenza informatica [72.1; 72.2]; elaborazione elettronica dei dati [72.3]; attivita’ delle banche di dati; manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche; altre attivita’ connesse all’informatica [72.4; 72.5; 72.6]; attivita’ legali, contabilita’, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione [74.1];
attivita’ degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici [74.2];
attivita’ dei call center [74.86]; attivita’ di servizi alle imprese [74 diversi dai precedenti];
attivita’ ricreative, culturali e sportive [92]; servizi alle famiglie [93].
Art. 3.
Modalita’ applicative degli indicatori di coerenza
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge
definiti con il presente provvedimento.
2. Con successivi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita’ dell’attivita’, con le medesime finalita’ di
programmazione e indirizzo dell’attivita’ di controllo di cui al
comma precedente.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall’art. 1, comma 21, della legge
Gli indicatori individuati dal presente provvedimento mirano ad intercettare e limitare comportamenti fiscali irregolari consistenti nell’evasione dei ricavi e in frodi IVA, posti in essere da societa’ la cui esistenza fiscale e’ di breve durata.
In conformita’ a quanto stabilito dal comma 22 del medesimo art. 1 della legge finanziaria 2007, e’ previsto che, nei confronti dei soggetti incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori definiti con il presente provvedimento, venga programmata una specifica attivita’ di controllo sulla base di appositi criteri selettivi.
Con successivi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori indicatori aventi le medesime finalita’ di quelli oggetto di individuazione da parte del presente provvedimento.