Istituito il codice tributo per pagare con F24 l’IVA da rettifica per i contribuenti che si trovano nel regima di franchigia da IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34 del 07/03/2007, ha istituito il codice tributo per il versamento dell'IVA derivante dalla rettifica della detrazione che effettuano i contribuenti minimi che si trovano nel regime di franchigia, così come individuati dall'art. 32-bis del D.P.R. N. 633/1972.
Peraltro, il provvedimento 20/12/2006 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla G.U. n. 301/2006 ha, altresì, previsto l’obbligo di:
- Effettuazione della rettifica della detrazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1982, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello di transito nel regime in franchigia (ad es., se il transito nel regime in franchigia avviene dal 2007, allora la rettifica si effettua nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2006) .
Peraltro, la rettifica va eseguita solo sui beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili per i quali non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, o dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione in caso di fabbricati, porzioni di fabbricati e aree fabbricabili.
Il provvedimento ha pure precisato che la stessa rettifica deve essere effettuata in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario IVA;
- versamento dell'I.V.A. dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'art. 19bis2 del D.P.R. n. 63371972, in un'unica soluzione, o, in tre rate di pari importo.
La prima o unica rata va versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno precedente (1) a quello di applicazione del regime di franchigia, mentre le successive rate vanno versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa ai due periodi successivi.
Codice tributo istituito dalla risoluzione n. 34 del 07/03/2007
L'art. 32bis del DPR n. 633/1972, introdotto dal D.L. n. 233/2006, disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2007, l'applicazione del regime di franchigia per i contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno solare precedente, o in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari nell'anno, non superiore a 7.000 euro. La risoluzione n. 34/2007, a tal fine, precisa che il versamento dell'imposta dovuta, per effetto della rettifica di cui all'art. 19 bis del citato DPR 633/1972, va effettuato mediante il modello F24 (con le consuete modalità di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997), in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo, a decorrere dall'anno nel quale é avvenuta la modifica del regime prescelto.
Per tale scopo, viene, quindi, istituito il seguente codice tributo:
- "6492", denominato " IVA derivante da rettifica per i contribuenti minimi in franchigia di cui all'articolo 32bis DPR 633/1972".
Altresì, precisa che nella compilazione del modello F 24, il codice deve essere esposto nella sezione erario, con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui e' stata operata la rettifica espresso nella forma AAAA.
NOTA
(1) Quindi, per il primo periodo (2006), entro il 16 marzo 2007 senza maggiorazione, oppure entro il termine di versamento previsto per il modello Unico 2007, cioè entro il 18/06/2007, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio 2007 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 18 giugno 2007.
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