Con sentenza n. 3682 dell'8 febbraio 2007 (dep. il 16 febbraio 2007),
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione del diniego del rimborso chiesto dal contribuente relativamente all'Irap 1998 e 1999 asseritamente non dovuta per mancanza del presupposto previsto dalla legge, svolgendo egli la propria attività professionale in assenza assoluta di autonoma organizzazione.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell'art.9 della L. n. 289 del 2002, nonché l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che la presentazione da parte del contribuente di una istanza di condono ai sensi dell'art.9 della L. n. 289 del 2002 non precludesse al contribuente medesimo ogni possibilità di rimborso per le annualità di imposta definite mediante la richiamata agevolazione.
La sentenza
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, aderendo ad un orientamento – pur se riferito ad altre normative di definizione agevolata dei carichi fiscali (ma la situazione non è diversa per il caso disciplinato dalla disposizione in esame) – che il Collegio intende seguire: il condono "pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario (Cass. nn.195 e 15635 del 2004; n. 3163 del 1997; n. 3273 del 1996)”.
Per la Suprema Corte, la motivazione della sentenza impugnata sul punto è incongrua, in quanto:
a) è manifestamente irrilevante che la domanda di definizione automatica sia stata presentata successivamente all'instaurarsi del contenzioso (peraltro, non avrebbe potuto essere diversamente dato che il ricorso originario è stato proposto in data anteriore all'entrata in vigore della legge sul condono, poi utilizzata);
b) è errata l'affermazione che "l'utilizzo della sanatoria non preclude ex lege istanze di rimborso di imposte inapplicabili per assenza di presupposto impositivo", poiché il condono ha, tra l'altro, proprio lo scopo di definire "transattivamente" la controversia sulla esistenza (ritenuta dall'Agenzia e negata dal contribuente) di tale presupposto.
Né rileva, per la evidente diversità della questione, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. della L. n. 289/2002, il quale esclude che il condono abbia di per sé un effetto modificativo soltanto in ordine all'importo di eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle (ossia indicati nelle) dichiarazioni presentate dal contribuente, nel senso che il condono non impone al contribuente la rinuncia al credito ivi esposto, né preclude all'Amministrazione di rimborsarlo, se lo ritiene fondato, o di accertarne la non rimborsabilità (vd. Corte cost. ord. N.34072005).
Augusta, 17 febbraio 2006 Gianfranco Antico
[1] Sent. n. 240 del 29 settembre 2006 (dep. il 3 ottobre 2006) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XXXIV, secondo cui l'adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dagli artt. 7 e 9 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 non è ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l'Irap indebitamente versata in quanto la controversia riguarda la ripetizione di un indebito, la cui rinuncia non è implicita nella domanda di condono; Sent. n. 60 del 14 giugno 2006 (dep. il 30 giugno 2006) della Comm. trib. prov. di Brescia, Sez. VIII, sulla stessa linea di pensiero: l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dagli artt. 7 e 9 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 non è ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l'Irap indebitamente versata in quanto la controversia riguarda la ripetizione di un indebito, la cui rinuncia non è implicita nella domanda di condono; Sent. n. 220 del 6 giugno 2006 (dep. il 23 giugno 2006) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. V, secondo cui la presentazione dell'istanza di definizione automatica degli anni pregressi (cosiddetto condono tombale) non comporta l'infondatezza dell'istanza di rimborso dell'Irap versata anteriormente alla sanatoria, bensì solo l'irripetibilità delle somme pagate dal contribuente a titolo di condono fiscale. Le somme versate a titolo di Irap precedentemente al condono, se non dovute, possono invece essere richieste dal contribuente in quanto il condono, di per sé, cristallizza solo l'entità del reddito, ma non impedisce la restituzione di quanto in radice non dovuto.