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Finanziaria 2007: prorogate le agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (36%) e introdotte agevolazioni per il risparmio energetico (55%)
di Gianfranco Antico
I bonus di vantaggio per gli interventi di ristrutturazione edilizia, introdotti con i commi da 1 a 7, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, sono stati oggetto – più volte – di proroghe e modifiche che ne hanno cambiato spesso il volto e le regole del gioco.
Da ultimo, la Finanziaria 2007 ( commi 387 e 388, dell’art. 1, della legge n.296/2006), ne ha disposto la proroga a tutto il 2007, introducendo pure una nuova agevolazione per il risparmio energetico.
Facciamo il punto, occupandoci pure di quest’ultima agevolazione introdotta.
Ristrutturazioni edilizie: il punto normativo
Come abbiamo già anticipato, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono state introdotte con i commi da 1 a 7, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attraverso i quali è stata prevista la detrazione del 41% dall'Irpef dovuta, e fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio negli anni 1998 e 1999.
Successivamente, il quadro normativo è stato così rivisitato:
l'art. 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha ampliato, fra l’altro, le tipologie di interventi per i quali è possibile usufruire di tale agevolazione, prorogandolo anche alle spese sostenute nell'anno 2000, riducendo però la detrazione al 36%;
la Finanziaria 2001 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute nell'anno 2001 e contemporaneamente ha apportato delle modifiche in ordine agli interventi agevolativi;
la Finanziaria 2002 - commi 1 e 2, dell'art. 9, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - nel prorogare l'agevolazione a tutto il 31 dicembre 2002 - ha introdotto diverse novità : la detrazione d'imposta del 36% deve essere dedotta necessariamente in dieci rate di pari importo ( nell'anno di sostenimento e nei nove periodi d'imposta successivi); qualora l'intervento sostenuto nel 2002 sia una prosecuzione di opere già iniziate, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a godere della detrazione ( 77.468,53 euro) si deve tenere conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti; la detrazione del 36% è stata estesa agli interventi riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003 ( in questo caso, usufruirà dell'agevolazione direttamente l'acquirente o l'assegnatario, in misura forfetaria, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, e comunque sempre entro i limiti dei 77.468,53 Euro);
la Finanziaria 2003 – art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 – ha prorogato gli incentivi fiscali per i lavori di recupero del patrimonio edilizio fino al 30 settembre 2003, riducendo l’importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione del 36% da 77.468,53 euro a 48.000 euro;
la legge n. 200 del 1° agosto 2003, di conversione del D.L.n.147 del 24 giugno 2003, ha prorogato tale ultimo termine al 31 dicembre 2003;
la Finanziaria 2004 – legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – con il comma 15, dell’art. 2, ha prorogato la detrazione Irpef sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2004, riportando al 41% la quota di spesa detraibile e innalzando il limite massimo sul quale calcolare la detrazione da 48 mila euro a 60 mila euro. Il citato comma 15, dell’art. 2, della legge n. 350/2003 ha previsto che la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, “ ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente”, fermo restando l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 5, dell’art. 2, della legge n. 289/02, che prevede, fra l’altro che, nell’ipotesi di trasferimento mortis causa dell’unità abitativa oggetto di ristrutturazione, il beneficio fiscale si trasmette per intero solo all’erede che conserva la detenzione materiale del bene, e che per i contribuenti di età superiore a 75 anni ed a 80 anni la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo. Inoltre, il legislatore della Finanziaria 2004 ha dato facoltà ai comuni, per i medesimi interventi, di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione. Il comma 16, dell’art. 2, della più volte citata legge n. 350/03 ha previsto che il beneficio fiscale del 41% si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, a condizione che i lavori vengano eseguiti entro il 31 dicembre 2004 ( il precedente termine era il 31 dicembre 2003) da imprese che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2005 ( prima era stato previsto il 30 giugno 2004). In questo caso, il beneficio relativo ai lavori di recupero eseguiti spetta direttamente all'acquirente o all'assegnatario delle singole unità immobiliari - pur non avendo effettuato gli interventi - , in misura pari al 41% di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, e comunque sempre entro il limite massimo di 60.000 euro. Di fatto, affinchè la norma in argomento possa trovare applicazione sono necessarie quattro condizioni : a) gli interventi devono essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; b) gli interventi devono avere ad oggetto interi fabbricati e non solo porzioni di essi; c) gli interventi devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2004; d) la vendita o l'assegnazione dell'immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio dovrà avvenire entro il 30 giugno 2004;
l’art. 23-bis del D.L. n.355/2003, convertito con Legge n.47/2004 ha fissato nuovamente la detrazione nella misura del 36% e con il limite massimo pari a 48.000 euro sia per l’anno 2004 che per l’anno 2005. Inoltre il bonus fiscale del 36% per l’acquirente dell’immobile ristrutturato è stato prorogato al 31.12.2005 e il termine per la stipula dell’atto è stato differito al 30.6.2006;
la Finanziaria 2006 – comma 121, dell’art. 1, della legge n.266/2005 - ha prorogato le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per l’anno 2006, per una quota pari al 41% ( non più 36%) degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste. L’Iva è però salita dal 10% al 20%;
la cd. Manovra d’estate - art. 35, commi 19, e 20, e commi 35-ter e 35-quater, del D.L.n.223/06, convertito in legge n. 248/2006 – commi 35-ter e 35-quater, in forza della quale, in sede di calcolo del debito d’imposta ai fini Irpef, la fruizione della detrazione del 41% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene subordinata alla condizione che l’importo del costo per la manodopera sia distintamente e separatamente indicato nella fattura; l’applicazione di tale norma decorre dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L.n.223/06; è prorogata per l’anno 2006, nella misura e nelle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett.b), della legge n.488/1999, fatturate dal 1° ottobre 2006; per il periodo che va dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di commisurazione della detrazione è pari al 36% nei limiti di 48.000 euro per abitazione;
la Finanziaria 2007 – commi 387 e 388, dell’art. 1, della legge n.296/2006 - ha prorogato lo sconto Irpef del 36% per tutto il 2007 ( nel limite massimo di 48 mila euro per unità immobiliare), così come ha prorogato l’aliquota Iva agevolata del 10%. Le agevolazioni oggetto di proroga sono quelle relative al recupero del patrimonio edilizio relativo agli interventi previsti dall’art. 2, comma 5, della legge n.289/02, per le prestazioni previste dall’art. 7, comma 1, lett.b), della legge n.488/99. La proroga non spetta, invece, per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero. Il beneficio fiscale si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, a condizione che i lavori vengano eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2007 (sul punto cfr. Morina, La mappa dei bonus, in “ il sole24ore”, edizione del 15 gennaio 2007, pag. 6)
Nel corso di questo lungo periodo di vigenza della norma agevolativa, l’Agenzia delle Entrate ha accompagnato i diversi provvedimenti che si sono succeduti da tutta una serie di circolari e risoluzioni – le più rilevanti qui di seguito si segnalano - che hanno chiarito alcuni punti controversi del dettato normativo (circ. n.57/E del 24 febbraio 1998; circ. n. 121/E dell'11 maggio 1998; istruzioni contenute nel decreto interministeriale n. 41 dell’8 febbraio 1998, come modificato dal decreto n. 153 del 9 maggio 2002; circ. n. 122/E dell'1° giugno 1999; r.m. n. 166/E del 20.12.99. circ. n. 247/E del 23 dicembre 1999; circ. n. 95/E del 12 maggio 2000; circ. n. 98/E del 17 maggio 2000; circ. n. 1/E del 3 gennaio 2001; circ. n. 7/E del 26 gennaio 2001; circ. n. 55/E del 14 giugno 2001; circ. n. 15/E dell’1° febbraio 2002; circ. n. 55/E del 20 giugno 2002; circ. n. 15/E del 5 marzo 2003; circolare n.28 del 4 agosto 2006).
Le agevolazioni per il risparmio energetico
La Finanziaria 2007 introduce una serie di agevolazioni tese al risparmio energetico.
La detrazione fiscale è concessa con le modalità di cui all'art.1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
Vediamo il dettaglio.
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Il comma 344, dell’art.1, della Finanziaria 2007, introduce, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Altri interventi
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, il comma 345 attribuisce una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007.
Installazione pannelli solari
In forza di quanto disposto dal comma 346, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Interventi di climatizzazione
Il comma 347 prevede, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Realizzazione di nuovi edifici
Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. E’ questo ciò che prevede il comma 351.
Per l'attuazione della norma è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione
Augusta, gennaio 2007 Gianfranco Antico