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di Francesco Buetto
L’art. 1, commi da
Facciamo il punto sulle novità, fra le quali spicca, il sigillo – chiuso per evasione fiscale – che gli organi procedenti devono indicare apporre negli esercizi che non battono gli scontrini.
Il D.L. n. 262/2006
Per effetto di quanto inizialmente previsto dall’art. 1, comma 8, del D.L.n.262/2006, in vigore dal 3 ottobre 2006, che ha inciso sul comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n.471/1997 “ qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire duecento milioni la sospensione è disposta per un periodo da due a sei mesi”.
Il D.L. n. 262/2006 interviene però sull’art. 12, del D.Lgs.n.471/97 e non sul D.L. n. 269/2003, che aveva modificato il dettato normativo e la funzione, passando dall’accertamento definitivo della violazione alla semplice constatazione.
La legge di conversione
In sede di conversione, il legislatore ha integralmente sostituito il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs.n.471/1997, prevedendo adesso – art. 8, comma 1, - che “ qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'art.19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".
Inoltre, dopo il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs.n.471/97, come sopra sostituito, sono aggiunti i seguenti commi:
· comma 2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione;
· comma 2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
· 2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali.
Le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 2 a 2-quater, del D.Lgs. n.471/1997, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previdenti.
Brevi riflessioni
A breve distanza dalla pubblicazione della legge di conversione vediamo di fare le nostre prime riflessioni su un provvedimento che è stato oggetto di critiche trasversali.
Diciamo, innanzitutto, che la contestazione da parte dell’ufficio competente deve avvenire ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.n.472/97, attraverso un atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Per espressa previsione normativa la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
Sulla base di una interpretazione letterale della norma, la definizione agevolata sembrerebbe impedire l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione dell’attività.
Il provvedimento di sospensione è disposto dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata da parte dell’Ufficio locale, in forza dell’art. 16 del D.Lgs.n.472/97, la terza violazione.
In deroga all'art.19, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – norma che prevede l’esecuzione delle sanzioni quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo -, il provvedimento di sospensione in esame è immediatamente esecutivo.
Per effetto di quanto previsto dal maxiemendamento le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 2 a 2-quater, del D.Lgs. n.471/1997, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previdenti.
In pratica avremo quattro diversi regimi temporali, a secondo che la violazione sia stata compiuta sino al 2 ottobre 2006 ( dove vigeva anche il nuovo regime di cui all'art. 33, comma 11, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326/2003), ovvero in vigenza del D.L.n.262/2006, ovvero dopo la conversione in legge del D.L.n.262/2006.
Chiuso per evasione fiscale
Fino ad oggi, il controllo sull’effettiva chiusura dell’esercizio era demandato alla Guardia di Finanza.
Il nuovo dettato normativo, invece, assegna anche agli uffici civili dell’Agenzia delle Entrate l'effettiva esecuzione della sospensione, i quali dovranno pubblicizzare il fatto, mediante apposizione di sigilli e con le sottoscrizioni del personale procedente ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo di chiusura imposto a fini fiscali.
Per la prima volta in Italia gli evasori vengono indicati pubblicamente.
dicembre 2006 Francesco Buetto