-
27 gennaio 2015
La nuova gestione della comunicazione black list
Continua a leggere -
5 luglio 2013
Le agevolazioni prima casa spettano anche in caso di acquisto all’asta
Continua a leggere -
29 agosto 2008
Novità fiscali del 29 agosto 2008. In evidenza: privati ed enti non commerciali (tra…
Continua a leggere
A seguito del D.L. n. 258/2006 (1), convertito in Legge n. 278 del
Due procedure possibili per ottenere il rimborso IVA
La prima è quella automatica (a forfait) con la presentazione dell'istanza in via telematica entro il
Ma il rimborso interessa anche l'IVA sulle spese (carburante) relative a tali veicoli e e l’IVA sui mezzi acquisiti in leasing.
Il D.L., infatti, prevede il rimborso per i beni contenuti nell'art. 19bis1, co. 1, lettere c )e d) del D.P.R. n. 633/1972 (2).
Chi può presentare l'istanza di rimborso?
Tutti i contribuenti con partita Iva (imprese individuali, società, enti, artisti e professionisti).
Per quali acquisti?
Per quelli effettuati a partire dal
Si tratta di autovetture, ciclomotori e motocicli, non beni strumentali per l’attività esercitata (ad es. lo è l’auto per il tassista), ma afferenti e inerenti tale attività (ad es. l’auto necessaria per la consegna a domicilio della merce di un dato negozio).
Le spese di carburante rientrano pure tra i beni soggetti a rimborso dell’VA.
Come si presenta l’istanza di rimborso?
Si presenta in via telematica entro il
Tuttavia, prima occorre che venga approvata la modulistica e che vengano stabilite le percentuali di detrazione forfettaria, distinte per settori, in base alle quali calcolare l'Iva da richiedere all'Erario.
Dovrà inoltre essere indicata l'eventuale documentazione da conservare.
E se il rimborso non appare soddisfacente?
Chi non riterrà opportuno applicare le percentuali determinate dall'Agenzia delle Entrate potrà seguire una procedura di rimborso secondo le regole del contenzioso tributario, dimostrando la maggiore misura dell'utilizzo aziendale dei mezzi, secondo i criteri che saranno individuati dal fisco.
E per coloro che hanno effettuato gli acquisti prima del 2003?
Sono molti i contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso a norma dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/92 già prima della sentenza della Corte di giustizia.
Secondo organi di stampa specializzati appaiono possibili le seguenti due soluzioni:
1) estensione delle modalità di rimborso automatico previste dal neo D.L. 258/06 anche ai periodi ante 2003;
2) contenzioso tributario.
NOTA
(1)
Decreto Legge del
Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee in data
C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 del
art. 1
Istanza di rimborso
Testo: in vigore dal
1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del
prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre
2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione
acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
possibilita' di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica
seguenti: "a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal
Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del
Consiglio, del
percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".
art. 2
Entrata in vigore
Testo: in vigore dal
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(2)
art. 19 - bis – 1 DEL DPR N. 633/1972
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.
Testo: in vigore dal
…………………………….OMISSIS
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
……………………………………..OMISSIS
NOVEMBRE 2006
Vincenzo D’Andò