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Per gli amministratori (1) di società può essere previsto un compenso (fisso o sugli utili) per la carica rivestita in tale sede.
La delibera del compenso degli amministratori spetta all’assemblea dei soci al momento della nomina o successivamente, se non è già stabilito dallo statuto (art. 2364 del C.c.), mentre per gli amministratori cui spettano particolari cariche il compenso è fissato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale (art. 2389 del C.c.).
Poi riguardo la periodicità, il compenso può essere erogato come meglio preferito, in maniera annuale, trimestrale, mensile e cosi via.
Il reddito derivante dall’attività di amministratore può:
- rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- rientrare nell’ambito dell’attività professionale svolta dall’amministratore giacché connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata (con possesso di partita IVA). Secondo la R.M. 56/2002 il compenso dell’amministratore rientra nell’attività professionale quando l’attività di amministratore può essere considerata oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata (2).
Congruità del compenso
In base a dottrina, il compenso da attribuire all’amministratore unico deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società.
Ciò poiché, anche se non ci sono norme specifiche in tal senso, si sono verificate contestazioni di congruità dei compensi pagati agli amministratori, in particolar modo per i soci di società a ristretta base sociale.
Infatti, a parere del fisco dei compensi troppo elevati possono costituire un artificio elusivo volto a distribuire utili mascherandoli da compensi.
Su tale versante, la giurisprudenza è alterna, la suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 12813/2000 e n. 13478/2001 ha dapprima negato la deducibilità per la mancanza di inerenza a compensi sproporzionati in relazione al volume di affari, superando l’importo dell’utile operativo (confermando la tesi dell’Amministrazione finanziaria di ritenere indeducibile la parte di compenso che supera il limite ritenuto inerente in rapporto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa). Poi, invece, la medesima Corte di Cassazione con la sentenza n. 6599/2002 ha negato la possibilità di sindacare la congruità del compenso degli amministratori delle società di persone.
Di recente, si sono registrate nuove pronunzie, qualcuna favorevole all’amministrazione finanziaria (3), tra cui la sentenza della Cassazione n. 20748 del
Mentre, con la sentenza n. 21155/2005 la Suprema Corte aveva sancito che l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di accertare la congruità dei costi, neanche quelli portati in deduzione quali compensi agli amministratori.
Infatti, il nuovo l’art. 95, comma 5, del T.U. n. 917/1986, come peraltro il precedente art. 62, dispone la deduzione di tali compensi per cassa, senza ulteriori vincoli, vincoli che invece esistevano nel vecchio art. 59 del D.P.R. n. 597/1973, che prevedeva la deduzione dei compensi agli amministratori “ nei limiti delle misure correnti”.
Indeducibili i costi di prestazione di lavoro reso anche dall'amministratore unico di s.r.l. ?
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 24188 del
In tal senso, l'attuale art. 60 (ex art. 62) del T.U.I.R. prevede che non sono ammesse in deduzione dal reddito di impresa le spese a titolo di compenso del lavoro prestato dall'imprenditore. ebbene secondo tale sentenza vi é l'equiparazione con l'amministratore unico di una società. Tuttavia, é da ricordare che i compensi attribuiti dalla società al proprio amministrare in funzione della carica ricoperta in tale ambito (quindi si parla di compenso per la carica rivestita all'interno della società e non per il lavoro prestato in essa) sono deducibili giacché espressamente previsti dall'attuale art. 95, comma 5, del T.U.I.R, nell'esercizio in cui sono corrisposti (quindi sono deducibili per cassa e non per competenza).
Conclusioni
Come si è potuto notare la situazione è in continua evoluzione, in attesa di successive modifiche normative su tale versante, è, comunque, opportuno valutare bene prima di deliberare la misura di compenso spettante all’amministratore anche il quantum da erogare in funzione delle capacità reddituali prospettiche future della società, ciò al fine di evitare un possibile contenzioso che su tale disciplina non appare ancora sopito.
Forse potrà estinguersi la querelle con una Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite ?. Vedremo, se interverrà prima il Legislatore o se, invece, ci penserà (come a volta capita) la giurisprudenza a chiarire il dilemma.
_____________________________________
NOTE:
(1)
Art. 95, comma 5 del TUIR
I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
art. 73 del TUIR
Soggetti passivi.
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni
indicate nell'articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
(2)
Si possono distinguere (secondo un approfondimento sul caso dello Studio Dott. Righetti):
a) compensi corrisposti ad amministratori che non esercitano anche attività professionale
- Imposte Dirette: Irpef per scaglioni;Iva: Non dovuta; Inps : Soggetti a contributo;
b) compensi corrisposti a professionisti per i quali la prestazione di amministratore rientra nell'oggetto proprio della professione quali dottori commercialisti, ragionieri professionisti
- Imposte Dirette: ritenuta acconto 20%; Iva: Dovuta al 20% ; Cassa previdenza: - 2% fino al
c) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l’attività di amministratore è compresa tra le mansioni di categoria o è oggettivamente connessa: Avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile, geometri che amministrano piccole o medie aziende agrarie (D.n. 274/29), periti agrari che amministrano aziende agrarie e zootecniche (L. 434/68), dottori agronomi e forestali che amministrano aziende agrarie, zootecniche e forestali (L. 3/76), agrotecnici che amministrano aziende agrarie, zootecniche, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende
- Imposte Dirette: Ritenuta acconto 20%; Iva dovuta al 20%; Cassa previdenza: 2%;
d) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l’attività di amministratore non rientra nell'oggetto proprio della professione e non ne è oggettivamente connessa
- Imposte Dirette: Irpef per scaglioni; Iva: Non dovuta; Inps: soggetti a contributo;
e) compensi corrisposti ad amministratori non residenti;
Imposte Dirette: ritenuta a titolo di imposta del 30%;Iva: Non dovuta; Inps: non dovuta.
(3)
Come rilevato da Gianfranco Antico nell’articolo pubblicato su www.https://www.commercialistatelematico.com del
a cura Vincenzo D'Andò
novembre 2006