Contratti di leasing immobiliare: l’agenzia delle Entrate ha chiarito le modalita’ di registrazione e di versamento dell’imposta proporzionale di registro
Premessa
La circolare n. 33/2006 ha fornito i chiarimenti in merito alla modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione in corso alla data del
Adesso l’Agenzia delle Entrate, riscontrate le difficoltà operative dei contribuenti, con la risoluzione odierna, n. 134 del
Contratti con data di scadenza non individuabile
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per tali contratti (per i quali non risulta possibile individuare, al momento della registrazione, la data di scadenza della locazione finanziaria) è possibile adottare le seguenti modalità di registrazione:
- registrare telematicamente il contratto indicando come data di inizio della locazione la data di stipula e come data finale il termine di 12 mesi decorrente da tale data;
- alla scadenza dell'annualità, qualora la data di scadenza della locazione finanziaria risultasse ancora imprevedibile, occorre registrare, con le stesse modalità telematiche, la proroga del contratto per una ulteriore annualità;
- procedere in tal modo fino quando sarà possibile indicare il termine finale della locazione finanziaria.
La base imponibile da assoggettare a tassazione, anche nella fase antecedente alla realizzazione dell'immobile, è data dagli importi che annualmente sono corrisposti dall'utilizzatore anche a titolo di canoni di "prelocazione".
Se tali importi non risultano preventivamente determinati, al momento della registrazione va comunque indicata una base imponibile, sia pure di importo minimo.
In seguito, entro venti giorni dalla scadenza annuale del contratto, sarà liquidata e versata l'imposta applicabile alla parte del corrispettivo che risulta definitivamente determinata nell'annualità trascorsa.
Determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'imposta di registro qualora siano previsti canoni mensili di importo variabile
Un secondo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato tale caso.
La circolare n. 33/ ha già chiarito che, per i contratti in corso al 4 luglio, nel determinare la base imponibile, non va tenuto conto dei canoni di locazione maturati prima di tale data e che la base stessa, ai fini dell'imposta di registro, è data dall'ammontare dei canoni imputabile al periodo che va dal 4 luglio fino alla scadenza contrattuale.
Tale chiarimento va bene per le clausole contrattuali che stabiliscono gli importi mensili dei canoni in misura costante.
Adesso la risoluzione n. 134 chiarisce che qualora il contribuente opta per il pagamento dell'imposta su base annua, detto imponibile corrisponde al totale dei canoni mensili (costanti o variabili) corrisposti nell'arco dell'anno contrattuale.
In tale ipotesi, per i contratti in essere al
L’esempio indicato dall’Agenzia delle Entrate
Un contratto con decorrenza |
Infine, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l'imposta relativa alle annualità successive a quella in corso al 4 luglio, avendo natura complementare, può essere corrisposta anche per importi inferiori a 67 euro.
Tuttavia, l'imposta assolta all'atto della registrazione, relativa alla prima annualità contrattuale (per fare fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento del
Vincenzo D’Andò