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Incentivo all’esodo: per i benefici fiscali (abrogati dal D.L. n. 223/2006) non si applica la parità di trattamento tra uomini e donne stabilità dalla corte di giustizia U.E.
La sentenza della Corte di Giustizia ha solamente affermato l'illegittimità della previsione di limiti differenti, tra uomini e donne, per l'accesso al beneficio.
Non ha invece affermato che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età, più vantaggioso, previsto per le donne.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella propria risoluzione n. 112 di oggi (
I benefici fiscali
Al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto, l'articolo 19, comma 4-bis, del T.U.I.R., introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs n. 314 del
Beneficiavano della tassazione ridotta il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, e le altre indennità e somme percepite una tantum, in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso.
Detta agevolazione trovava applicazione nei confronti dei lavoratori che avessero superato l'età di 50 anni, se donne, e 55, se uomini.
Il decreto Visco-Bersani
In sede di conversione del Dl n. 223/2006, dopo avere disposto la soppressione del comma 4-bis, dell'art. 19, del T.U.I.R., per salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contrattato un piano incentivato di esodo, il legislatore ha previsto un regime transitorio (si veda la circolare n. 28/E del
In particolare, il beneficio fiscale continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di accordi o atti, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso.
La sentenza della Corte CEE
Nella sentenza C-207/04 del
donne, e i cinquantacinque anni, se uomini".
Di tale differenza, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato la differenza di trattamento prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, una discriminazione fondata sul sesso.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112/2006
Secondo l’Agenzia delle Entrate la sentenza della Corte di Giustizia ha solamente affermato l'illegittimità della previsione di limiti differenti, tra uomini e donne, per l'accesso al beneficio.
Non ha invece affermato che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età, più vantaggioso, previsto per le donne.
L'adeguamento alla statuizione della Corte potrebbe anche consistere, in linea teorica, nell'applicazione alla donna del limite di età, più sfavorevole (cinquantacinque anni) per l'accesso al beneficio.
Infine, ha concluso, per tali motivi i sostituti d'imposta, per tutto il periodo residuo di vigenza dell'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, dovranno rispettarne le previsioni, operando la ritenuta alla fonte sulle somme corrisposte, a titolo di incentivo all'esodo, ai soggetti di sesso maschile che al momento della cessazione del rapporto di lavoro avevano un'età compresa tra i 50 e i 55 anni.
Ottobre 2006
Vincenzo D’Andò