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21 dicembre 2007
ELENCO CLIENTI E FORNITORI: sono regolari gli invii dopo il 15 ottobre 2007
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17 ottobre 2019
Posta privata: notifica atti esente Iva – Diario Quotidiano del 17 Ottobre 2019
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27 giugno 2013
UNICO: gli adempimenti dichiarativi nelle procedure di liquidazione
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Dal primo ottobre
Novità recenti
L’’articolo 2, comma 7 ,del dl n. 262/2006 ha stabilito che in caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a € 25.000, gli agenti della riscossione, con l’autorizzazione del direttore generale e al fine acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà e i poteri di accesso, ispezioni e verifiche (previsti dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’I.V.A.).
L’’articolo 2, comma 6 ,del dl n. 262/2006 ha modificato l’art. 72-bis del d.p.r. n. 602/1973 (relativo all’espropriazione del quinto dello stipendio), infatti, si dispone che tranne che per i crediti pensionistici (e rimanendo ciò che é previsto dall'art. 545 del C.P.C.), l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, co. 2, numero 4), del c.p.c. l'ordine al terzo dì pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, previa citazione del terzo intimato e del debitore, si procede secondo le norme del c.p.c.
L’’articolo 2, comma 8 del dl n. 262/2006 ha inserito l’art. 48-bis nel D.P.R. n. 602/1973 che così recita : Le amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D.lg. n. 165/2001) e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000, devono controllare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non devono procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Verranno stabilite le modalità di attuazione con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.
L’’articolo 2, comma 12, del dl n. 262/2006 ha inserito l’art. 28 ter nel D.P.R. n. 602/1973 in tema di pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta
Nel pagare un rimborso d'imposta, l'agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, deve trasmettere in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla speciale contabilità le somme da rimborsare. Ricevuta la citata segnalazione l'agente della riscossione deve notificare all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.
In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa,cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito, nonché un rimborso forfetario maggiorato del 50%, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
Con apposito provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi e saranno stabilite le modalità di movimentazione e di rendiconto delle somme che transitano sulle contabilità speciali, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti.
L’’articolo 2, comma 13, del dl n. 262/2006 ha inserito nel dlgs n. 46/99 l’articolo 20 bis in tema di ambito applicativo dell'art. 28 ter del D.P.R. n. 602/1973 (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)
Secondo il nuovo art. 20-bis del DLgs. 46/1999, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'agenzia delle Entrate può essere effettuato mediante la suddetta compensazione volontaria. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione dall’Agenzia delle Entrate, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'agenzia delle Entrate per disciplinare la trasmissione della segnalazione (che deve effettuare a stessa Agenzia delle Entrate) anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.
Il comma 14 dell’articolo 2 del dl n. 262/2006 ha sostituito il co. 2 dell'art. 41 del D.lg. n. 112/1999.
A seguito di tale modifica l'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente, tranne che non si deva procedere all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942);
b) al ricorso di cui all'art. 499 del c.p.;
c) alla citazione di cui all'art. 543, co. 2, n. 4, del c.p..
Poteri
Giova ricordare che per effetto dell’articolo 1, comma 415, della legge n. 311/2004( finanziaria 2005), a partire dal 1 gennaio 2005(2), sono state consentite tutte le azioni cautelari e conservative ed ogni altra azione consentita dal codice civile e dal codice di procedura civile a tutela del creditore (es. sequestro conservativo ex articolo 2905 del cc; azione surrogatoria ex art. 2900 del cc; azione revocatoria ex articolo 2901 del cc).Inoltre, il nuovo art. 75 –bis del dpr 602/73 statuisce che “il concessionario prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile,può chiedere a soggetti terzi , debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati , di indicare per iscritto , anche solo in modo generico, le somme o le cose da loro dovute al creditore “;in buona sostanza, il concessionario , nel corso dell’espropriazione presso terzi, prima di procedere al formale atto di pignoramento dei crediti vantati dal creditore iscritto a ruolo presso terzi o delle cose del medesimo debitore che si trovano presso terzi ha la facoltà di richiedere a tali soggetti terzi, di indicare per iscritto , pure solo , genericamente , le cose e le somme da loro stessi dovute al creditore . Tale nuovo potere mira a permettere in modo celere l’acquisizione o l’assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione al concessionario dei crediti del debitore presso terzi o cose del debitore in possesso di terzi. Uno degli obiettivi della legge finanziaria 2005 è stato indubbiamente il potenziamento degli strumenti di riscossione(rectius: dei poteri) forniti al concessionario, che si è concretizzato nell'esperibilità delle azioni cautelari conservative da parte del concessionario (articolo 1, comma, 415 della legge n. 311/2004) e nella dichiarazione stragiudiziale del terzo(articolo 1, comma 425 della legge n. 3111/2004)
NOTE
1) per Francesco Santagada, duplicazione di indagine sui morosi in italia-oggi del 25 settembre 2006 pag. 10, il riconoscimento a riscossione spa di poteri di accesso a dati bancari e anagrafe tributaria , oltre all’invio di questionari e alla richiesta di documenti , creano i presupposti per una duplicazione di indagini nei confronti dei contribuenti già sottoposti a verifiche e accertamenti fiscali .
2) La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 09/12/2005, n. 52/E ha preso posizione sui poteri riconosciuti dalla legge n. 311/2004(cd. finanziaria 2005) ai concessionari precisandone i seguenti capisaldi:
v Con il riconoscimento, ora espressamente previsto dal primo comma dell'articolo 49 del d. P. R. n. 602 del 1973, della possibilità da parte del concessionario del servizio nazionale della riscossione di promuovere le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore, al fine di procedere al recupero delle somme affidategli per la riscossione, il legislatore ha inteso rafforzare innanzitutto i poteri dell'agente della riscossione ai fini del contrasto al fenomeno della evasione da riscossione.
v E' appena il caso di rilevare che l'attività' di riscossione coattiva risulta assai spesso improduttiva in quanto il concessionario, all'atto di determinare il profilo reddituale e patrimoniale del contribuente moroso, rileva che lo stesso ha sottratto i propri beni alla garanzia generica prevista dall'art. 2740 c. c. L'atto dispositivo, in genere, viene posto in essere già prima della notifica della cartella di pagamento, ma non sono infrequenti casi in cui la sottrazione dei beni avviene nell'arco di tempo previsto dall'articolo 25, comma 2, del d. P. R. 602 del 1973 per il pagamento delle somme dovute. Il rimedio naturale attraverso siffatti comportamenti è il ricorso alle azioni che l'ordinamento mette a disposizione del creditore per la tutela dei suoi interessi; tra queste, a titolo esemplificativo, ci si limita in questa sede a rammentare l'azione revocatoria ex art. 2901 del c.c. e l'impugnazione della rinuncia all'eredita' prevista dall'art. 524 del c.c..
v Con l'azione revocatoria si mira a rendere inefficaci tutti quegli atti con i quali il debitore trasferisce ad altri un diritto che gli appartiene (es. vendita di immobile, cessione di credito), ovvero costituisce diritti a favore di terzi (ipoteca), con conseguente insufficienza del suo patrimonio a garantire il soddisfacimento del creditore; con l'azione prevista dall'art. 524 del c.c. si mira invece a rendere inopponibile la rinuncia all'eredita'.
v Ai fini del contrasto all'evasione da riscossione, in entrambi i casi l'effetto rilevante di tali azioni, se accolte, e' quello di consentire al concessionario di promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti, ovvero sui beni pervenuti per successione e dunque di consentire il recupero, totale o parziale, del credito tributario iscritto a ruolo che altrimenti sarebbe stato dallo stesso concessionario dichiarato inesigibile.
v E' di tutta evidenza che la possibilità di esperire tali mezzi e' condizionata dal fattore temporale, atteso che l'esercizio di tali diritti e' sottoposto al termine di prescrizione quinquennale. Sotto questo profilo, la previsione di consentire al concessionario la possibilità di promuovere tali azioni pone quest'ultimo nella condizione di operare con immediatezza all'atto della rilevazione dell'atto dispositivo attenuando il possibile rischio della prescrizione, in un contesto generale caratterizzato da un ampio arco temporale tra il momento evasivo e l'inizio dell'azione di recupero coattivo e nell'intervallo di tempo nel quale il credito tributario e' affidato allo stesso concessionario.
v Occorre precisare che l'opportunità' di promuovere tali azioni ai fini del recupero totale o parziale del debito iscritto a ruolo non può che discendere dall'esame della singola fattispecie, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dell'azione revocatoria. Il concessionario, pertanto, nell'ambito della già riconosciutagli autonomia gestionale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, potrà assumere le conseguenti decisioni sulla base di una valutazione improntata al principio di economicità e dunque di convenienza economica, in relazione ai costi connessi all'esercizio di tali azioni, all'entità' del credito tributario per il quale si procede, al valore dei beni sui quali potranno eventualmente essere esercitate le azioni esecutive, tenendo presente che il rischio di soccombenza rimane a carico dello stesso concessionario, così come rimangono a carico dello stesso concessionario le spese relative alle azioni accolte che dovessero però risultare non recuperabili nei confronti del debitore.
v I concessionari, qualora nell'esercizio della loro attività verifichino la sussistenza di comportamenti diretti ad integrare la condotta prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 74/2000, dovranno procedere a dare immediata notizia del fatto all'Autorità' Giudiziaria. Al riguardo, si rammenta che la denuncia, redatta ai sensi dell'art. 31 c. p. p., dovrà essere inoltrata al P. M. e, per conoscenza, anche all'Ufficio locale che ha proceduto all'iscrizione a ruolo per consentirgli a partecipazione al procedimento penale. L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 90 c.p.p. in quanto parte offesa, ha, infatti, diritto, indipendentemente alla costituzione di parte civile e fatto salvo l'esercizio di ogni altro diritto o facoltà riconosciuti dalla legge, a partecipare al processo penale in ogni suo stato e grado. Il concessionario, inoltre, all'atto della denuncia, dovrà dichiarare di voler essere informato circa l'eventuale archiviazione del procedimento penale (art. 408 c. p. p.).
v E' da rilevare che anche gli Uffici dell'Agenzia possono segnalare al concessionario le azioni conservative ed ogni altra azione prevista dalle orme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo, così come previsto dal comma 4 dell'art. 19 del D.lg. n. 112 del 1999, nel testo modificato dal comma 416 ella richiamata legge n. 311 del 29.12.2004, secondo cui "Fino al discarico i cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo".
v Si precisa che l'effettuazione delle segnalazioni di cui trattasi rientra nelle competenze degli Uffici Riscossione (ovvero degli Uffici che svolgono tali funzioni) presso le Direzioni Regionali, sulla base di informazioni acquisite direttamente sul sistema informativo di anagrafe tributaria, ovvero su indicazione degli Uffici locali.
Donnalucata 6 ottobre 2006