Appalti di servizio, lotta al lavoro nero e reverse change: cambiano le regole per i lavori in edilizia

Gli artt. 35 c. 28-34 e 36 bis del decreto Legge 223/2006 (decreto Bersani),  sono stati introdotti al fine di contrastare fenomeni di evasione, in particolare in materia di appalti di servizi, nonché per contrastare il lavoro nero e garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.

La normativa, all’art. 35 c. 28 e ss. introduce un sistema di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in merito ai versamenti di imposte, contributi e assicurazioni contro gli infortuni relativi ai lavoratori dipendenti impiegati nei cantieri.

Va precisato che, la responsabilità solidale, si esaurisce laddove l’appaltatore abbia verificato la regolare contribuzione da parte del subappaltatore.

Lo stesso dicasi per il committente principale il quale potrà esimersi dal pagamento del corrispettivo fino a quando l’appaltatore non avrà esibito la dovuta documentazione circa l’adempimento degli obblighi contributivi.

La responsabilità in esame non potrà eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore e sarà, inoltre, correlata alle sole prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto stesso.

Dunque per committenti e appaltatori sorge un nuovo adempimento e cioè quello di verificare che, i soggetti cui entrano in rapporto, siano in regola con il versamento delle imposte e dei contributi; adempimento che sarà rigorosamente rispettato in quanto, diversamente,  a norma dell’art. 35 c. 32, la sanzione amministrativa che verrà irrogata dall’ufficio competente sarà compresa tra 5.000 ed 200.000.

Per quanto riguarda,invece, la lotta al “lavoro nero” e la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’art. 36 bis della norma in questione introduce una serie di disposizioni che vediamo in sintesi.

Dal 1° ottobre 2006 vi è l’obbligo per il datore di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento la quale deve essere corredata, oltre che dalla fotografia, anche dal nome, il cognome, il  luogo e la data di nascita del lavoratore nonché dall’indicazione del datore di lavoro.

Nel cantiere con meno di 10 dipendenti, in alternativa all’obbligo di esporre la tessera, è possibile adottare un “registro di cantiere” vidimato dalla DPL competente, da tenere sul cantiere, sul quale verranno quotidianamente annotati i lavoratori dipendenti presenti nel cantiere medesimo.

Da considerare che il numero massimo di 10 dipendenti si riferisce a tutto il personale in forza all’azienda e che il registro è riferito a ciascun cantiere con la conseguenza che, l’azienda, è tenuta ad istituire più registri qualora sia impegnata in più cantieri.

Anche per questa disposizione normativa si evidenzia una sanzione amministrativa compresa tra 100,00 ed 500,00 per ciascun lavoratore nel caso di mancata o irregolare tenuta del registro sul luogo di lavoro.

Sempre l’art. 36 bis prevede che il Personale Ispettivo del Ministero del Lavoro, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri edili quando riscontri che è impiegato personale che non risulta dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati oppure in caso di violazioni circa il superamento dei tempi di lavoro.

L’inosservanza del provvedimento di sospensione dei lavori configura l’ipotesi del reato di cui all’art. 650 c.p.  (arresto fino a tre mesi e ammenda fino a 206 €).

La revoca di tal provvedimento avviene nel caso di avvenuta regolarizzazione dei lavoratori non regolari o del ripristino delle regolari condizioni di lavoro.

In tema di sanzioni per il lavoro nero la norma stabilisce che l’impiego di lavoratori non regolari è punito con la sanzione da 1.500 ad 12.000 per ciascun lavoratore maggiorata di 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

E’, infine, previsto che, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, il datore di lavoro deve inviare la comunicazione il giorno antecedente a quello effettivo di inizio lavoro.

La violazione è punita con ammenda da 100,00 ad 500,00.

 

Per effetto di una specifica direttiva UE, dal 12 ottobre 2006,  anche alle prestazioni di servizi, rese nell’ambito del settore edile, da un’impresa subappaltatrice nei confronti di una impresa di costruzioni e ristrutturazioni di immobili o dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore,  si applica il meccanismo del reverse change.

Tale procedura  consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA che, generalmente, è posto in capo al committente.

In pratica, il soggetto subappaltatore emette una fattura esente IVA (art. 17 comma 6) ed il soggetto appaltatore, ottenuta la fattura, la integra con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la annota sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture d’acquisto.

Pertanto, l’impresa subappaltatrice si troverà ”cronicamente” a credito IVA.

Tuttavia, la norma in questione ha previsto che le imprese subappaltatrici siano legittimate a richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale dell’IVA a credito con il limite, nel caso di compensazione in F24, di 1.000.000 nel caso in cui l’impresa abbia avuto,  nell’anno precedente,  un volume d’affari costituito da almeno l’80% di prestazioni di subappalto.

ottobre 2006 

Dott. Michele Vitello

praticante Studio Dott. Eugenio Vitello