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CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: se il contribuente non paga le rate il Fisco può solo ricorrere alla riscossione coattiva tramite Ruolo (quindi la conciliazione resta valida!)
La modifica legislativa intervenuta nel 2004 dell’articolo 48 del dlgs n. 546/92 non ha fatto altro che esplicitare tale assunto che vale tanto per il passato quanto per il futuro(1).
La conciliazione resta valida a tutti gli effetti(rectius: è giuridicamente efficace, anche se viene a mancare l’adempimento spontaneo di quanto concordato.(2)
L’'unica via d'uscita è l'iscrizione a ruolo di quanto ancora dovuto e la riscossione coattiva(3).L’ A.F. può iscrivere a ruolo e avvalersi della procedura di riscossione coattiva; infatti, la conciliazione assurge a titolo per la riscossione delle somme negoziate e dovute dal contribuente.
Se, dopo la conciliazione, con la quale si stabilisce la riduzione del tributo dovuto, il contribuente paga solo la prima o alcune rate, l'accordo non decade e l'unico strumento che ha il Fisco a disposizione è l'iscrizione a ruolo e la procedura di riscossione coattiva. In caso di mancato versamento delle somme residue, pattuite con la conciliazione, l'amministrazione creditrice deve esigere il loro versamento attraverso una procedura di riscossione coattiva.
Va disattesa la tesi(4) secondo cui il mancato pagamento comporta la riforma o revoca del decreto di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione e la riattivazione della controversia per reviviscenza dell’obbligo del contribuente di corrispondere quanto formava oggetto della prima richiesta da parte dell’ufficio poiché:
v L’atto di conciliazione debitamente sottoscritto dalle parti è atto avente tutti i requisiti per produrre i suoi effetti e quindi l’estinzione della vertenza tributaria cui esso si ricollega.
v E’intangibile l’atto negoziale di conciliazione che è giuridicamente efficace, anche se non sussiste l’adempimento di quanto concordato
v Trattasi di atto avente natura negoziale e gli effetti giuridici si producono per la sola manifestazione di volontà liberamente e legittimamente formatasi.
v Tali effetti sono di natura sostanziale per quanto attiene all’oggetto della controversia e di natura processuale in quanto estingue il giudizio senza possibilità di rivivere
Le obbligazioni scaturenti dall’accordo conciliativo vanno considerate obbligazioni novative oggettive ai sensi dell’articolo 1230 del cc per cui vale il principio generale dell’articolo 1976 del cc in forza del quale la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.
Note
1) Ai sensi dell’articolo 48 del D.lg. 546/92, così come modificato dalla legge n. 311/2004( articolo unico commi 418 e 419 ), "in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'agenzia delle entrate provvede con l'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.
2)L’effettivo pagamento della somma conciliata non ha alcuna incidenza sul perfezionamento della fattispecie estinta: infatti, l’omesso pagamento attiene alla fase dell’esecuzione e non a quella del perfezionamento della fattispecie estintiva, atteso che l’accordo conciliativo è già di per se sufficiente. Nel caso sia stata proposta conciliazione giudiziale con conseguente declaratoria d'estinzione del giudizio, l’ufficio finanziario non può impugnare la sentenza di primo grado, ma deve procedere alla riscossione coattiva delle somme concordate e non versate. C.T.R. Lazio, sez. IV,
3) cfr. CT Provinciale Treviso sez. 1 sentenza n. 1 del
4) Secondo
La tesi della citata circolare non è condivisa da Quercia, il processo tributario Esselibri 2004 pag. 133, poiché sia in caso di conciliazione giudiziale che stragiudiziale
Secondo il Secit(relazione del
La circolare n. 14/e del
Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, pertanto, pur non incidendo sul perfezionamento della definizione, fa venire meno il beneficio della dilazione del pagamento, legittimando l'ufficio a escutere la garanzia per l'intero debito residuo.
Ai fini del perfezionamento dell'adesione e della conciliazione giudiziale è, infatti, necessario il versamento delle somme concordate (in unica soluzione o con il pagamento della prima rata) e la prestazione della garanzia, mentre la sottoscrizione dell'atto tra le parti non è condizione sufficiente. A seguito del perfezionamento della definizione, qualora l'Amministrazione rilevi l'omesso o insufficiente pagamento anche di una sola rata, notifica al fideiussore un invito a versare l'intero importo ancora dovuto, previo ricalcolo degli interessi, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito medesimo. L'avviso deve contenere tutti i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e, quindi, deve indicare, oltre agli importi da versare e alle modalità di versamento, gli estremi della polizza o della fideiussione bancaria, la durata della garanzia, gli estremi dell'atto da cui deriva la pretesa dell'Amministrazione, nonché scadenza e importo delle rate che non sono state versate.Se entro trenta giorni dal suddetto invito l'Amministrazione non riceve il pagamento, iscrive a ruolo le somme ancora dovute a carico sia del contribuente sia del garante, con facoltà di agire sul patrimonio di due soggetti, entrambi responsabili ai fini del pagamento degli importi dovuti, senza necessità di escutere preventivamente il contribuente.
Angelo Buscema
Settembre 2006