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Le novità introdotte con la Legge Finanziaria
E’ quanto ha rilevato l’Associazione Bancaria Italiana in un proprio documento pubblicato dal CNDC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti).
Dall’articolo del
Sul punto occorre fare maggiore chiarezza in merito alle iniziative ispettive, posteriori al
Come è stato evidenziato dalla Associazione Bancaria italiana la legittimità per l’accertamento bancario retroattivo è limitata alle previsioni di natura meramente procedimentale recate dalla L. 311/2004 (quali, le modalità di inoltro delle richieste/risposte, i termini di risposta). Viceversa, la nuova normativa destinata ad interferire sul piano dei rapporti giuridici sostanziali, cioè sul rapporto tributario del contribuente, non ha analogo effetto retroattivo.
Come è stato rilevato da tale Associazione le novità introdotte con la Legge Finanziaria in materia di accertamenti bancari non sono solo disposizioni di natura e di portata meramente processuali (non si occupano, quindi, unicamente dell’attività di indagine e di accertamento: agevolare la facoltà degli uffici di assumere notizie e copie di documenti presso gli intermediari finanziari), ma sono anche disposizioni destinate a incidere sul rapporto tributario del contribuente (si pensi all’estensione ai lavoratori autonomi dell’operatività della presunzione riferita ai prelevamenti).
Al tal fine, la Corte di Cassazione (Sez. trib., sent. n. 10598 del
Vincenzo D’Andò