La rassegna giurisprudenziale di questo mese ricomincia da dove era terminata il mese scorso, ossia dalle possibilità di azione del Fisco quando si trova una contabilità regolarmente tenuta. Come detto il mese scorso, infatti, non sempre essa è sufficiente ad esimere il contribuente da contestazioni fiscali.
Legittimo l’accertamento se dimostrata l’inesattezza od incompletezza di una o più poste
A norma dell’art. 39, primo comma, lett. d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, l’Amministrazione finanziaria può procedere a rettifica della dichiarazione dei redditi d’impresa del contribuente anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, dimostrando, secondo il metodo cosiddetto analitico-induttivo, l’inesattezza od incompletezza di una o più poste, avvalendosi degli stessi dati forniti dal contribuente ovvero anche di presunzioni dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; in tale contesto, la sostanziale inattendibilità dei dati relativi ai ricavi dichiarati può essere evidenziata attraverso la comparazione con dati extracontabili o, comunque, con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, desunte da dati di comune esperienza, anche secondo regole fondamentali di buon senso e ragionevolezza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie, senza che l’analiticità dell’accertamento venga meno in relazione al metodo induttivo eventualmente utilizzato nella valutazione delle specifiche poste.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 793/2004)
Determinante la falsità del risultato d’esercizio
L’Ufficio finanziario può procedere ad effettuare un accertamento in rettifica, anche in costanza di una contabilità formalmente regolare, se nella sostanza tale contabilità non offre alcuna credibilità sul piano dei rapporti tra valori esposti, tanto da farla apparire sostanzialmente inattendibile e da far ritenere completamente falsi alcuni degli elementi indicati in dichiarazione, soprattutto quando la falsità riguarda il dato più importante che è costituito dal risultato ottenuto nello svolgimento dell’attività che ha prodotto il reddito d’impresa.
Pertanto, sulla base della disamina della contabilità operata dall’Ufficio, è consentita la ricostruzione dell’esistenza di attività non dichiarate attraverso presunzioni semplici, purché
gravi, precise e concordanti.
Questo valore può essere assunto dalle difformità delle percentuali applicate in concreto, rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore d’appartenenza, emergenti da studi di settore, quando vi sia uno scostamento che renda del tutto non credibile il risultato della dichiarazione.
Spetta al giudice tributario decidere di determinare il reddito, ponendosi in una posizione intermedia tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato dal Fisco, verificando dapprima se sussistono le condizioni per introdurre lo strumento delle presunzioni semplici, ed in seguito se la pretesa formulata dall’Amministrazione finanziaria sia condivisibile o meno.
Tuttavia il contribuente può dimostrare l’inattendibilità di tali strumenti presuntivi di accertamento, mostrando l’impossibilità di utilizzarli in quella fattispecie o confermando con altre presunzioni la validità del suo operato.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 2891/2002)
Sott’occhio il reddito esiguo, l’analisi dei conti correnti e le rimanenze
I giudici di legittimità sostengono che la rideterminazione del reddito in base all’accertamento induttivo è consentita, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, nel caso in cui da presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti (ad esempio, nella fattispecie in esame, esiguità del reddito, movimenti finanziari su conti correnti, rimanenze finali) “possa logicamente desumersi l’esistenza di operazioni non contabilizzate od irregolarmente contabilizzate e, quindi, l’inattendibilità della dichiarazione del contribuente”.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 14700/2001)
Reddito “irragionevole”
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittima, a mente degli articoli 38 e 39 del DPR 600/1973, la rettifica induttiva del reddito d’impresa operata in presenza di contabilità formalmente regolare quando, sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall’articolo 2729, comma 1, del codice civile, possa fondatamente ritenersi che l’entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza; nel caso di specie la Corte ha confermato la legittimità di un accertamento emesso sulla base di “percentuali di ricarico”.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 10649/2001)
Inesattezze in dichiarazione
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in presenza di scritture contabili formalmente regolari, il ricorso all’accertamento induttivo del reddito d’impresa è ammissibile solo ove l’ufficio fornisca la dimostrazione della complessiva inattendibilità delle scritture stesse, desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni e false o inesatte indicazioni relative agli elementi indicati nella dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11348/2001)
Si può prescindere dalla contabilità solo con preventivi chiarimenti al contribuente
In tema di dichiarazioni Iva in regime di contabilità semplificata, l’art. 2, comma 29, del DL 853/1982, convertito dalla legge 17/1985, attribuisce agli uffici la facoltà di procedere ai controlli fiscali, sulla base di elementi extracontabili, a prescindere da eventuali irregolarità delle scritture contabili - in tal modo determinando una sorta di affievolimento della garanzia costituita dalla corretta tenuta della documentazione contabile in ragione della semplificazione della contabilità - a condizione che siano preventivamente richiesti chiarimenti e che l’atto di rettifica sia motivato.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11350/2001)
La contabilità parallela a quella ufficiale
In tema di reddito d’impresa, il ritrovamento da parte dell’amministrazione finanziaria di una “contabilità parallela” a quella tenuta ufficialmente, legittima di per sé, e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, la rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 39 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 restando impregiudicata la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilità, nella cennata documentazione, dei requisiti per l’esercizio del potere di accertamento; pertanto, è da cassare con rinvio la sentenza impugnata che aveva invece escluso che l’agenda-calendario rinvenuta presso il contribuente e indicante operazioni plurime ripetute non risultanti dalle scritture contabili ufficialmente tenute, potesse di per sé assumere rilevanza fiscale ai fini della rettifica senza il corredo di altri documenti contabili.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11459/2001)
Per i commercialisti importante il numero di depositari di scritture contabili
È legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che rettifichi il reddito di un professionista, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, utilizzando come unico parametro posto a base dell’accertamento analitico-induttivo il numero dei soggetti d’imposta che abbiano depositato presso di lui le scritture contabili.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 14292/2000)
Valido il confronto con gli esercizi precedenti
L’omessa deduzione, ai fini IVA, di una parte dei costi registrati nel corso dell’esercizio annuale, in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma inattendibile nel merito, se rapportata a quella degli esercizi precedenti, non può giustificare da sé sola la presunzione dell’esistenza di maggiori ricavi, che la società contribuente avrebbe inteso sottrarre a tassazione.
(Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sezione VII, Sentenza n. 332/1999)
Per i dentisti non sempre rilevante il numero di pazienti
L’accertamento cosiddetto induttivo ai sensi del comma 1, lettera d), dell’art. 39, DPR 600/1973, è ammesso anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, e senza riscontri analitici, “purché l’accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni fornite dei requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ. e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie”.
Ciò detto, ai fini della rettifica che ci occupa la Corte ritiene che la differenza tra le visite contabilizzate da un medico dentista e quelle dichiarate non è elemento sufficiente a far ritenere inattendibile la contabilità.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 2744/2000)
Ancora sulla contabilità “parallela” a quella ufficiale
Il ritrovamento da parte della Guardia di finanza in locali diversi da quelli societari di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, legittima il ricorso al cosiddetto “accertamento induttivo” ex art. 39, DPR 600/1973, a prescindere dalla presenza di qualsiasi altro elemento. La Corte, a sostegno della propria tesi, richiama altre pronunce della Cassazione e, con riferimento al fatto che le singole voci potevano essere rettificate singolarmente, lo ritiene non risolutivo in quanto in presenza di omissioni del contribuente all’Amministrazione deve ritenersi attribuita la facoltà di procedere con il metodo induttivo. In assenza di contestazioni del contribuente in ordine alla validità delle singole riprese, all’Amministrazione non competeva altro obbligo se non quello di motivare il ricorso al metodo induttivo, anche se tale motivazione poteva emergere implicitamente dalle singole riprese che evidenziano la sostanziale inesattezza dell’intera contabilità.
(Cassazione, Sezione I civile, Sentenza n. 7045/1999)