Cosa succede al praticante professionista che, successivamente al compimento del periodo di pratica necessario per essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione, continua a prestare la sua attività presso lo studio?
I pareri sono contrastanti, il Tribunale di Latina ha escluso il rapporto di lavoro per il periodo antecedente al compimento della pratica professionale sentenziando che:
v dalla data in cui la titolare dello studio era venuta a conoscenza del superamento dell’esame di stato, l’attività della praticante aveva cessato di essere finalizzata all’addestramento professionale, e, da quel momento in poi, era divenuta lavoro subordinato con tutte le caratteristiche tipiche: svolgimento di compiti precisi sotto la direzione ed il controllo della titolare, osservanza di un orario di lavoro, corresponsione di una retribuzione mensile fissa e stabile inserimento nell’organizzazione dello studio professionale.
I giudici, pertanto, ritenendo che il giudizio del Tribunale non era stato motivato da una giusta rilevanza al fatto del compimento della pratica professionale risultante dal detto certificato del Consiglio dell’Ordine, né le ragioni per cui le prestazioni espletate dalla collaboratrice dopo il detto compimento del praticantato e fino al conseguimento del titolo professionale non potessero essere ritenute lavoro subordinato, hanno accolto il ricorso della lavoratrice.
Molto risalto è stato dato al significato di fine pratica del certificato dell’Ordine, ma quale norma stabilisce che la pratica professionale termini automaticamente con il compiersi del detto periodo minimo, e che l’attività di apprendimento da parte del giovane collaboratore, non possa continuare anche oltre tale periodo?
Gli esami di Stato non coincidono quasi mai con la fine della pratica professionale e proprio in questo periodo vi è il maggior impegno nello studio e nella preparazione alle prove d’esame.
In conseguenza del comportamento della “collaboratrice di Latina” è consigliabile, onde evitare spiacevoli emulazioni, dopo il periodo di compiuta pratica, mantenere
l’iscrizione del praticante al rispettivo registro e farsi richiedere dal medesimo, per iscritto, l’autorizzazione a frequentare lo studio per continuare a svolgere la pratica professionale fino al superamento dell’esame di Stato.
Restiamo in attesa di conoscere il giudizio della Corte d’Appello, nella speranza che sia riconducibile ad una più ampia ed elastica interpretazione del rapporto in questione.