Verifiche fiscali su magazzino e inventario: rassegna di giurisprudenza

di Rassegna di Giurisprudenza

Pubblicato il 17 gennaio 2006

Nell’ambito dell’accertamento analitico-induttivo, un ruolo importante costituiscono gli aspetti relativi al magazzino, il cui controllo, insieme a quello conseguente della redazione dell’inventario, rappresentano una delle verifiche più frequenti svolte dai verificatori fiscali.

Infatti, le contabilità delle aziende commerciali è praticamente fondata sugli acquisti di merce, che poi vengono maggiorati di una percentuale c.d. “di ricarico” (sulla quale abbiamo già avuto modo di parlare in alcune precedenti rassegne giurisprudenziali). Pertanto, sono dure le conseguenze fiscali che scaturiscono quando i verificatori trovano un inventario irregolarmente redatto, o la indicazione del valore delle rimanenze in maniera non esauriente, ossia come prevista dalla legge. In questa puntata ci occupiamo dunque di illustrare alcune sentenze relative al tema.

 

Indicazione del solo valore globale

In tema di imposte sui redditi d’impresa, deve ritenersi legittimo, anche in caso di impresa minore, il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato a enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all’onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni.

(Cassazione, Sezione tributaria, n. 9946/2003)

 

La gestione ordinata delle rimanenze anche se si è esonerati dall’obbligo

prospetto mancante valutazione rimanenze finaliIn tema di accertamento delle imposte sui redditi e di valutazione delle rimanenze è, in ogni caso, inammissibile la deduzione, da parte di una società per azioni, della circostanza di non essere obbligata alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), e dell’art. 6 del DPR 600/1973, atteso che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 e articoli 2214, 2215, 2217 e 2421 del codice civile, la società per azioni ha l’obbligo di tenere il libro degli inventari e di effettuare ivi le valutazioni delle rimanenze, seguendo il criterio imposto dall’art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 597/1973 (ora articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986).

(Cassazione, Sezione tributaria, n. 213/2002)

 

 

Omessa redazione dell’inventario

redazione del libro degli inventariIn tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa redazione dell’inventario di inizio e fine esercizio (alla quale non può sopperire la compilazione del prospetto delle attività e delle passività di cui all’articolo 10, comma 5, del DL 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989 n. 154), ovvero anche in assenza delle scritture ausiliarie sui reali movimenti di beni per la rivendita nell’anno, comprovanti costi e prezzi di vendita delle merci, l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del comma 2 dell’articolo 39 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 del codice civile e a fatti noti all’ufficio, come i ricarichi medi per categorie omogenee di merci vendute nell’anno.

(Cassazione, Sezione tributaria, n. 15863/2001)

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Omessa redazione delle scritture ausiliarie

In assenza di scritture ausiliarie sui reali movimenti di beni per la rivendita nell’anno, comprovanti costi e prezzi di vendita delle merci, è legittimo per l’Amministrazione ricorrere a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 del codice civile e a fatti noti all’ufficio, come i ricarichi medi per categorie omogenee di merci vendute nell’anno, in quanto non è sufficiente la registrazione di sintesi nel libro degli inventari per ritenere osservato il dovere di tenuta delle scritture analitiche.

 (Cassazione, Sez. I civile, n. 1511/2000)

 

Indicazione analitica, non sintetica

Contrariamente a quanto ritenuto in una precedente ed isolata pronuncia, secondo la quale per le imprese minori avrebbe dovuto ritenersi consentita la mera indicazione del valore globale delle rimanenze, restando ininfluente l’inesistenza di un prospetto analitico di tale valutazione, è da ritenersi viceversa legittima la ricostruzione dei ricavi in via induttiva qualora venga omessa, nel registro degli acquisti, una precisa “articolazione di beni per tipi, qualità e valore unitario”.

(Cassazione, Sezione I, n. 11601/1995)

 

Ancora sulle modalità di esposizione delle rimanenze

Le rimanenze di un periodo d’imposta costituiscono le giacenze del periodo d’imposta successivo, quindi la nozione tributaria di “rimanenza” non è data da un numero esprimente un incontrollabile valore globale, poiché delle rimanenze la norma tributaria postula necessariamente una articolazione di beni per tipi, qualità e valore unitario, elementi che le imprese minori devono poi indicare nel registro Iva acquisti. La mancanza di tale articolazione e della conseguente indicazione non consente all’Amministrazione di tenere conto delle rimanenze, da qui l’esigenza di recuperare a tassazione i ricavi induttivamente ricostruiti ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 600/1973.

 (Cassazione, Sezione I, n. 11515/1997)

 

Mancata annotazione

La mancata annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi delle giacenze di magazzino da parte di un’impresa minore legittima l’accertamento induttivo solo se l’omissione di tale posta è tale da impedire una valutazione attendibile di tutta la contabilità.

(Cassazione, Sezione I, n. 10234/1997)

 

Ancora sulla mancata annotazione

In tema di imposte sui redditi di impresa minore, deve ritenersi legittima l’adozione, da parte dell’Ufficio tributario, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa, del criterio induttivo, di cui all’art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, qualora il contribuente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in contestazione, abbia omesso di indicare il valore delle rimanenze di esercizio e tale omissione incida sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, salva restando la facoltà per il contribuente di documentare adeguatamente l’effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze.

(Cassazione, Sezione I, n. 9912/1996)

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Prospetto delle opere incompleto

È legittimo l’accertamento induttivo eseguito ex art. 39, secondo comma, del DPR n. 600/1973, nei confronti di un’impresa a contabilità semplificata, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, al fine di non incorrere in errori sostanziali a causa della irregolare tenuta ed incompletezza del prospetto delle opere e dei servizi in corso di esecuzione, nonché della circostanza che il contribuente aveva proceduto alla contabilizzazione dei ricavi secondo il principio di cassa, anziché secondo quello di competenza.

(Commissione Tributaria Centrale, Decisione n. 5743/X/1996)

 

Mancata rilevazione delle rimanenze

Poiché le norme in materia di imposte sui redditi prevedono l’obbligo, per il contribuente, di redigere le distinte inventariali delle giacenze, in caso di omessa compilazione di tali documenti, si realizza l’ipotesi normativa di omessa tenuta di scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, in base alla quale l’art. 55, secondo comma, del DPR n. 633/1972 consente  l’accertamento con il metodo induttivo.

(Commissione Tributaria Centrale, Decisione n. 3266/XII/1995)

 

Conseguenze della mancata rilevazione delle rimanenze

In mancanza della possibilità di determinare analiticamente le merci acquistate e vendute nell’anno, è legittimo e fondato l’accertamento induttivo, effettuato tenendo presenti le giacenze iniziali e finali, gli acquisti eseguiti nell’anno e applicando una percentuale di ricarico contenuta (nella specie, la percentuale di ricarico è stata determinata nella misura del 15 per cento per l’attività di commercio al minuto di gioielleria e oreficeria).

 (Commissione Tributaria Centrale, Decisione n. 3268/XII/1995)

 

Ancora sulla mancata rilevazione delle rimanenze

È illegittimo il ricorso all’accertamento induttivo, basato sulla omessa indicazione del valore delle rimanenze finali nel registro Iva degli acquisti.

(Commissione Tributaria Centrale, Decisione n. 1515/IX/1994)

 

Anni diversi da quello in cui sono state rilevate irregolarità nelle rimanenze

L’inesatta dichiarazione delle giacenze finali, nell’anno successivo, non può costituire elemento sufficiente per l’accertamento induttivo relativo all’anno precedente.

(Commissione Tributaria Centrale, Decisione n. 2612/XXV/1993)

 

Ancora sulla mancata rilevazione delle rimanenze

È legittimo l’accertamento induttivo, ex art. 39 del DPR n. 600/1973, nel caso in cui il contribuente abbia omesso l’annotazione delle rimanenze finali nelle scritture contabili. In tal caso, la determinazione del reddito può essere effettuata sulla base di studi di settore compiuti dall’Ufficio e di analisi della Camera di commercio.

(Commissione Tributaria Centrale, Decisione n. 4309/III/1991)

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