Il solo ricarico non giustifica l’accertamento
Non è legittimo l’accertamento di maggior reddito basato soltanto sull’applicazione di percentuali di ricarico, peraltro rilevate in un anno diverso da quello di riferimento, per di più in presenza di ricavi adeguati a quelli risultanti dai parametri e dagli studi di settore.
(Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sentenza n. 247/2004)
Gli elementi presuntivi non giustificano da soli l’accertamento analitico - induttivo
Non è consentito all’Ufficio finanziario fondare la prova della inesattezza delle scritture contabili sull’unico presupposto della difformità della percentuale di ricarico applicato dal ricorrente (nel caso in specie, il 23,50%) rispetto a quello assunto come indicativo della percentuale di ricarico mediamente riscontrato nel settore di appartenenza (80%). Procedendo dal “fatto noto” per giungere a quello “ignoto” occorre tenere in debito conto che il thema probandum, per avere giuridica efficacia, deve possedere i caratteri di certezza e di concretezza che, nel caso, non sussistono. Infatti, la presunzione semplice deve emergere da argomentazioni svolte su fatti specifici, risultanti, nell’ordinario processo civile, mediante tipiche prove espressamente dedotte nell’accertamento e, come tali, assumibili nel commercialistatelematico.com/contenzioso-e-processo-tributario" title="contenzioso tributario e processo tributario">processo tributario.
(Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sentenza n. 96/VII/2003)
Legittimo l’uso delle percentuali di ricarico in caso di irregolarità contabili
In tema di accertamento di reddito d’impresa, in presenza di irregolarità contabili, non integra una violazione di legge il ricorso alle percentuali medie di ricarico (né l’applicazione di un metodo di ricarico piuttosto che un altro), in quanto nessuna norma di legge prescrive il criterio di calcolo da adottare.
(Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 14576/2001)
Fondamentale l’utilizzo di un criterio logico
L’incongruenza tra costo del venduto e volume d’affari non costituisce presupposto legittimante la rettifica del reddito. L’atto, infatti deve essere supportato dall’iter logico procedimentale, che, integrando il presupposto in questione, può determinare l’inattendibilità di quanto dichiarato.
(Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sentenza n. 143/2001)
La mancata risposta al questionario non legittima all’uso delle percentuali di ricarico
L’ufficio finanziario non può applicare il metodo induttivo di accertamento al di fuori delle circostanze che lo rendono legittimo; erroneamente, quindi, è stata posta a giustificazione dell’applicazione di una percentuale di ricarico, indicata come media equamente riferibile alle ditte dello specifico settore commerciale, la mancata risposta del contribuente alla richiesta di documenti avanzata dall’ufficio stesso.
(Commissione Tributaria Centrale, Sezione XXI, Decisione n. 7055/2001)
Quali cessioni individuare per la determinazione del ricarico medio
Le cessioni di merci a prezzi inferiori al costo, danno luogo a ricavi e ad una componente negativa del reddito, in quanto concorrono ad una determinazione dello stesso in base alle rimanenze finali del magazzino. Tali cessioni, poiché danno luogo a una perdita, determinano però ricavi non omogenei con quelli derivanti dalle cessioni effettuate a prezzi remunerativi che quindi non possono essere utilizzati nella individuazione del ricarico medio sul costo operato nelle vendite (applicabile in caso di vendite di merci non contabilizzate), in quanto la stessa consentirebbe una duplicazione dell’influenza negativa sui profitti, dei quali, oltre a compensare l’ammontare, concorrerebbe anche a determinare l’entità.
(Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 11352/2001)
Legittimo l’accertamento induttivo in caso di percentuali di ricarico non congrue
Legittimamente l’Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-correttivo, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. n. 339/1973 e dell’art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993, qualora la percentuale di ricarico delle merci vendute, indicata dal contribuente nelle proprie scritture contabili e, di riflesso, il reddito da lui dichiarato, si rivelino in contrasto con i risultati di una verifica tributaria analitica eseguita da funzionari dell’Ufficio accertatore, raggiunti anche sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche di redditività della specifica attività svolta.
(Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sentenza n. 303/I/1999)
La percentuale di ricarico media del mercato non costituisce un “fatto noto”
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l’ufficio che procede alla rettifica del reddito di impresa ai sensi del comma 1, lettera d), dell’articolo 39 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 – il quale consente la rettifica con metodo analitico, dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all’articolo 2729 del codice civile, l’inesattezza o l’incompletezza di una o più parti contabili – non può fornire la prova dell’omessa contabilizzazione di specifici elementi di reddito e, quindi, dell’esistenza di attività non dichiarate in base all’unico dato della difformità della percentuale di ricarico, applicata dal contribuente sul “costo del venduto”, dalla percentuale di ricarico mediamente riscontrata nel settore di appartenenza. Infatti, le medie di settore non costituiscono un “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, e che, peraltro, da solo, è insufficiente a dare fondamento alla prova presuntiva, ma il risultato di un’estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che fissa una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi rispetto a quelli che ad essi si avvicinano.
(Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 6499/2000)
Se i beni sono omogenei occorre utilizzare una sola percentuale di ricarico
In sede di determinazione induttiva del reddito è legittima l’applicazione di un’unica percentuale di ricarico ad una pluralità di prodotti che, pur nella loro autonomia e fisica distinzione, presentino un loro contenuto di omogeneizzazione sotto il profilo merceologico e funzionale; inoltre, se ordinariamente una percentuale di ricarico vale in relazione ad un solo periodo di imposta, ciò non impedisce di ritenere che, ai fini di una ricostruzione induttiva del reddito, possano essere presi in considerazione vicende e fatti economici verificatisi in anni diversi da quello di riferimento, purché idonei a costituire validi indici reddituali e ciò può accadere per situazioni riguardanti un’impresa che non abbia presentato, nel corso del tempo, turbolenze od altre anomalie economiche e che abbia fatto registrare, invece, un costante grado di redditività.
(Commissione Tributaria Regionale di Potenza, Sentenza n. 300/I/1999)
La percentuale di ricarico deve essere ricavata con il metodo della media matematica
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui la dichiarazione presenti inesattezze e incompletezze dei dati ivi indicati tali, rispetto a quelli certi, risultanti dal processo verbale dei verificatori fiscali, per cui necessiti la ricostruzione del reddito dell’impresa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), del DPR 600/1793, la percentuale di ricarico praticata deve essere ricavata con il metodo della media matematica, anche se quest’ultimo si può ritenere ugualmente probante nel caso in cui si dimostri l’identità dei risultati derivante dall’applicazione dei diversi metodi.
(Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n. 69/VI/1999)
Quando è possibile utilizzare la medesima percentuale di ricarico anche per più anni
In tema di Iva e con riguardo alla determinazione del volume di affari del contribuente, una volta stabilita con esattezza per un determinato esercizio la percentuale di incidenza di una determinata materia prima sul totale degli acquisti, tale percentuale può essere utilizzata anche per la determinazione del volume d’affari relativo a diversi anni d’imposta, se la natura dell’attività imprenditoriale nel corso degli anni non sia cambiata.
(Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 12774/1998)
Raffronto sull’inventario generale e non su singoli prodotti
Non è legittima la presunzione di ricavi maggiori di quelli denunciati fondata sulla differenza fra prezzi di acquisto e di rivendita, se il raffronto viene operato solo su alcuni degli articoli commercializzati dal contribuente anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento. Si esclude anche, ai fini della determinazione del reddito, la legittimità del ricorso al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio. Nel caso in specie, il verbale di constatazione riportava il prezzo di quindici beni commercializzati, rispetto a più di duecento prodotti riscontrati presso il contribuente dal Nucleo operativo dell’Ufficio Iva. La percentuale di ricarico media del campione così selezionato finiva per dare una rappresentazione fuorviante del reddito effettivo. Quanto poi all’esigenza di motivazione dell’avviso di rettifica della dichiarazione annuale (fissata dall’articolo 56 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633), essa deve ritenersi rispettata anche attraverso il preciso richiamo a dati ed elementi risultanti da altri atti del procedimento, legalmente noti al destinatario dell’avviso. Nel caso in questione l’atto faceva puntuale riferimento al processo verbale di constatazione redatto dal Nucleo operativo dell’Ufficio Iva.
(Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 4305/1997)