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L’esenzione da ici per gli immobili utilizzati dalle associazioni sportive, in quanto enti non commerciali, per finalità sportive è statuito dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30/12/92, n. 504, pertanto illegittimo deve considerarsi il regolamento comunale che deroga a tale disposizione, con conseguente possibilità di ottenerne la disapplicazione da parte del giudice tributario.
Requisiti per l’esenzione da ici
L’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 sancisce che : << sono esenti dall’ICI gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territori dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, a condizione che i medesimi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222>>.
Pertanto, l’esenzione è subordinata alla sussistenza di due requisiti:
1. soggettivo, secondo il quale gli immobili devono essere utilizzati da enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
2. oggettivo, in base al quale gli stessi immobili devono essere destinati esclusivamente alle attività indicate nel succitato decreto.
Con riferimento al primo requisito, occorre evidenziare che la disposizione in esame si limita a richiedere, ai fini dell’esenzione, l’utilizzo degli immobili e la destinazione esclusiva a finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive da parte degli enti non profit, ritenendone invece irrilevante il possesso. Pertanto, l’esenzione ici si applica agli immobili da chiunque posseduti.
In tale senso si esprime anche la R.M. 02/05/94, prot. 1032, la quale stabilisce che sono esenti dall’ici gli immobili a qualunque soggetto appartengono, purché sussistono i succitati requisiti.
Illegittimità e disapplicazione del regolamento che deroga alla normativa generale in materia di ici
Tuttavia, disattendendo quando previsto dall’art. 7 comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, alcuni Comuni con proprio regolamento, ai sensi dell’art. 59, co. 1, lett. c) del D. Lgs 446/1997, hanno stabilito che l’esenzione ici, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Introducendo, pertanto, un ulteriore requisito, quello del possesso dell’immobile da parte dell’ente utilizzatore, non previsto dalla normativa di carattere generale in materia di ici.
Orbene, occorre rilevare che tale disposizione crea non poche perplessità in tema di tecnica normativa. In particolare, presta il fianco ad una critica di legittimità nei confronti di quel regolamento che preveda una disposizione esentativa più restrittiva . Infatti, non si comprende come un regolamento comunale possa derogare in peius ad un principio generale espresso da una fonte normativa avente valore di legge ordinaria, nel caso de quo un decreto legislativo.
Pertanto, è evidente, che una volta che il contrasto tra una fonte di grado superiore, quale il decreto, e quella di grado inferiore, quale il regolamento, sia stato constatato dal giudice, questo proceda a risolvere tale conflitto tra fonti, dichiarando l’illegittimità del regolamento comunale.
L’illegittimità del regolamento consente, peraltro, al giudice tributario, di procedere alla sua disapplicazione (art. 7 del D.Lgs. del 31-12-1992 n. 546).
Non vi è dubbio, infatti, che il giudice tributario possa disapplicare il regolamento o l’atto generale che ritenga illegittimo, quando lo stesso esplica effetti sulla pretesa tributaria del Comune. In effetti, l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, testualmente proferisce. “le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
Gli atti regolamentari, dunque, si possono impugnare, in via principale, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, se dagli stessi derivano effetti immediatamente lesivi della sfera giuridica dei soggetti interessati. Il giudice tributario, però, proprio in virtù della previsione dell’art.7 del D.Lgs. n.546/92, pur non potendo annullare un atto di normazione secondaria, può, comunque, pronunciarsi per la sua disapplicazione, se esso è rilevante ai fini del decidere, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio.
Quanto suddetto risulta confermato da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano del 28/06/2001, n. 191 , che ha ribadito la necessità della disapplicazione di regolamenti rilevanti ai fini del decidere e ritenuti illegittimi.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, si auspica che i Comuni non inseriscano più nei propri regolamenti Ici la più restrittiva disposizione esentativa, al fine di evitare di incorrere in una dichiarazione di illegittimità e disapplicazione dei medesimi regolamenti.
ottobre 2005
a cura Dott. Anna Carrozza e Dott. Alessandra Carrozza