Anche ai soci di società di capitali agricole spettano le rilevanti agevolazioni fiscali e contributive previste per il settore dell’agricoltura
Ciò poiché il Governo con il Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005, pubblicato sulla G.U. del 15/06/2005, ha approvato ulteriori disposizioni per completare il processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste.
L’articolo 2 del neo provvedimento prevede, infatti, che alle società, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le attuali agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Tali agevolazioni sono riconosciute pure alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Inoltre, dispone l’articolo 1 del suddetto D.Lgs. che nel caso di società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc.), l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, é idonea a fare acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Necessita che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche qualora sia socio di società di persone o cooperative, o sia amministratore di società di capitali, si iscriva nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur senza avere i requisiti previsti, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia l’apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS.
Tuttavia entro due anni (ventiquattro mesi) dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve poi essere comunque in possesso dei requisiti della norma citata, altrimenti decade dagli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
Peraltro, la perdita dei requisiti della qualifica di imprenditore agricolo professionale, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute, ne determina la decadenza dalle agevolazioni.
Benefici contributivi e fiscali
Una volta acquisita la qualifica di società agricola, la società di capitali ha diritto ai seguenti benefici:
- acquisto di terreni agricoli pagando le imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa, nonché quella catastale del 1%;
- costruzione di fabbricati rurali senza il pagamento del contributo di costruzione;
- aumento dell’indennità in caso di esproprio di terreni di proprietà:
- priorità nell’erogazione di alcuni contributi pubblici.
Per l’ICI le agevolazioni non possono essere estese alle società (articolo 58 del Dlgs 446/97). Riguardo la tassazione ai fini delle imposte dirette, per le società diverse da quelle semplici, avviene in base alle regole sul reddito d’impresa.
Viceversa, il regime speciale di detrazione IVA spetta a tutti i contribuenti del settore agricolo che esercitano l’attività anche in assenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per le società di persone la qualifica di imprenditore agricolo professionale si ottiene a condizione che almeno un socio sia in possesso della qualifica e anche in questo caso è il socio che deve rispettare i requisiti di professionalità, tempo e lavoro, previsti dalla legge.
La nuova norma precisa, inoltre, che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere “portata” dall’amministratore a una sola società. Quindi, l’amministratore non può fare acquisire la qualifica a più società.
Nulla vieta, però, che l’amministratore possa usufruire in proprio dei benefici fiscali.
Un’altra modifica introdotta dal D.Lgs. riguarda l’esenzione dal pagamento dei tributi in sede di adeguamento dello statuto delle società. Adeguamento non obbligatorio ma necessario per ottenere benefici fiscali. Si tratta di prevedere nello statuto l’esercizio esclusivo delle attività agricole e modificare la denominazione inserendovi l’indicazione di società agricola.
Esenzione da diritti camerali
La nuova disposizione prevede l’esenzione dal pagamento di tributi e diritti sia per la voltura negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari ma anche “per ogni altro documento a tal fine necessario».
Pertanto le società possono registrare l’atto modificativo dello statuto in esenzione assoluta da imposte. Non devono neppure pagare i diritti alla Camera di commercio per la denuncia di variazione.
La nuova figura di imprenditore agricolo professionale (IAP)
Il D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004 ha riordinato la disciplina fiscale e previdenziale dell’imprenditore agricolo singolo ed associato, secondo la riformulazione dell’art. 2135 c.c..
Per quanto concerne i riflessi previdenziali, il D. Lgs. 99/2004 ha ridefinito il profilo dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) che assunto la nuova figura di imprenditore agricolo professionale (IAP) e ha esteso alla società agricola la nuova disciplina a condizioni meno restrittive rispetto alla precedente legislazione.
Riguardo la figura dello IAP, la circolare INPS n. 85/2004 ha evidenziato che:
“Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Evidenziando anche l’impegno professionale, per le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., per un tempo-lavoro di almeno il 50%, nonché il conseguimento di un ricavo reddituale complessivo, dall’esercizio delle citate attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
Inoltre, il possesso delle qualifica di IAP valendo anche ai fini previdenziali, viene riservata all’INPS la facoltà di ulteriori verifiche nelle fasi del procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo.
Il D.Lgs. 99/2004 incrementa, quindi. lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura con riflessi per le aziende sul versante della contribuzione obbligatoria dovuta agli Istituti Assicuratori.
Infatti, se da un lato la norma continua a richiedere che nello statuto della società sia previsto “quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.”, nel merito prevede una sostanziale riduzione dei requisiti con riferimento alla presenza dei soggetti con qualifica di IAP nell’assetto societario.
L’estensione dello status di IAP alle società è subordinata alla verifica dell’ulteriore requisito soggettivo che è rappresentato:
“nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.”
“nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”
“nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”
Aspetti previdenziali
L’amministratore di società di capitali passa dalla gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, legge 335/95) a quella previdenziale e assistenziale dell’agricoltura prevista per l’imprenditore agricolo professionale.
Ciò emerge dal nel provvedimento citato.
E’ previsto che l’imprenditore agricolo professionale, anche se socio di società di persone o cooperative, o amministratore di società di capitali, si deve iscrivere nella gestione previdenziale dell’agricoltura.
La gestione é quella dei lavoratori autonomi dell’agricoltura (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali).
E’ prevista, quindi, la nuova figura IAP (imprenditore agricolo professionale) in luogo di IATP (imprenditore agricolo a titolo principale).
Grazie al provvedimento correttivo del citato decreto Legislativo 99/04 la società di capitali può ora ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Pertanto, le S.P.A. (società per azioni) o le S.R.L. (società responsabilità limitata) possono godere dei benefici fiscali e contributivi previsti dalla normativa attualmente in vigore a favore dei coltivatori diretti a condizione che anche un solo membro del consiglio di amministrazione sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
L’amministratore deve dimostrare di possedere competenze professionali in agricoltura, di dedicare all’attività agricola, svolta mediante la gestione della società, almeno la metà del proprio tempo di lavoro e di ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
Per tale ragione si considera di natura agricola il compenso percepito dalla società.
La domanda và presentata agli uffici dell’agricoltura presenti in ogni provincia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni.
Al momento di accettazione della relativa istanza di richiesta viene riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale anche della società.
Adempimenti per l’amministratore
L’amministratore deve richiedere la propria iscrizione nella gestione previdenziale. La società ha la possibilità di chiedere i benefici fiscali, anche se il proprio amministratore non possiede i requisiti richiesti, a condizione che ne sia in possesso entro ventiquattro mesi.
Tuttavia, necessita l’immediata iscrizione nella gestione previdenziale e la presentazione dell’istanza per l’attribuzione della qualifica agli uffici regionali i quali rilasciano la certificazione.
Modifica dello Statuto societario: Indicazione della locuzione: “società agricola”
La società perfeziona il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale con l’inserimento nel proprio statuto sociale del tipo di attività esercitato, il quale deve contenere l’esercizio esclusivo delle attività agricole e indi, affinché possa essere considerata società agricola deve aggiungere nella propria denominazione la definizione di “società agricola”.
luglio 2005
Vincenzo D'andò