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Società di comodo: ancora dubbi e incertezze per contribuenti e professionisti
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Una presunzione soltanto può essere sufficiente per il Fisco
Confermando la “linea dura” sulla validità delle prove indiziarie o presunzioni a carico del contribuente, la Corte di Cassazione ha ribadito che non ha alcun rilievo il plurale utilizzato dalla legge nell’affermare che le presunzioni devono essere “gravi, precise e concordanti”. Una sola presunzione corposa può essere sufficiente. Questa unica presunzione (nel caso derivante dall’acquisto da parte del contribuente di un esercizio commerciale) consente di disattendere la contabilità pur apparentemente regolare tenuta dal contribuente stesso, così come di quantificare il reddito presuntivo.
(Cassazione, Sentenza n. 12671/2005)
Validi strumenti le percentuali di ricarico
La Cassazione ha ancora una volta riconosciuto la validità delle percentuali di ricarico quale criterio di accertamento induttivo.
(Cassazione, Sentenza n. 12674/2005)
Anche il giudice può intervenire nel valutare la ricorrenza delle prove riconosciute dalla legge
Quando sia posta in discussione la legittimità dell’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio - come accade nel caso in cui si contesti l’esistenza di quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, solo in presenza delle quali l’art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 29 settembre 1973 n. 600, consente la rettifica di redditi d’impresa determinati in base a scritture regolarmente tenute e formalmente corrette - la Commissione tributaria è tenuta a valutare la ricorrenza delle condizioni legittimanti detto accertamento e a verificare, su un piano logicamente preliminare, se gli organi dell’amministrazione finanziaria fossero o meno legittimati a compiere una siffatta valutazione in difformità dalle risultanze contabili dell’impresa.
(Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 1378/2000)
Non bastano i soli calcoli matematici o statistici
È illegittimo il ricorso all’accertamento induttivo per evasione in materia di IVA quando l’avviso di rettifica è fondato unicamente su un verbale della G.d.F. e su calcoli matematici della media della redditività del contribuente e non è supportato da riscontri oggettivi e specifici, pur in presenza di ripetute e gravi mancate emissioni di fatture per acquisti e vendite da parte del contribuente medesimo.
(Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, Sezione III, Sentenza n. 260/1998)
Gli studi di settore vanno utilizzati in concomitanza con altri elementi
È legittimo l’accertamento in rettifica effettuato dall’Ufficio IVA, ai sensi dell’art. 54, terzo comma, del DPR n. 633/1972, sulla base delle risultanze di una verifica contabile eseguita da funzionari dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. In tale ambito, l’Ufficio può utilizzare, come parametro valutativo, espressione di una regola di esperienza, uno studio di settore elaborato dall’Amministrazione finanziaria, qualora questo non sia l’unico fondamento della rettifica ma venga utilizzato unitamente ad altri atti e documenti (questionari, dichiarazioni, fatture), nonché ad altri dati conoscitivi (personale, numero di tovaglie e tovaglioli).
(Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 3953/1998)
I consumi di energia in caso di abitazione-esercizio
In tema di IVA, il rapporto tra i consumi medi di elettricità, relativi alle apparecchiature utilizzate per l’esercizio dell’attività di parrucchiera, e quelli riscontabili dal relativo contatore, non può costituire una presunzione grave, precisa e concordante, secondo il disposto dell’art. 54 del DPR 633/1972, qualora il locale di esercizio sia attiguo a quello di abitazione e la corrente elettrica venga fornita mediante l’utilizzo di un unico contatore che, quindi, registra i consumi sostenuti sia per il negozio, a titolo professionale, sia per l’abitazione, a titolo privato.
(Commissione Tributaria Centrale, Sezione XIX, Decisione n. 1594/1999)
Le stime dell’UTE non bastano da sole
Le stime dell’ufficio tecnico erariale non consentono da sole la rettifica dei dati risultanti dalla contabilità. È quanto afferma la Cassazione con la sentenza 3352/99, secondo la quale le valutazioni dell’Ute possono tuttavia essere vagliate nel contesto della situazione contabile dell’impresa e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive (quando queste siano gravi, precise e concordanti), possono costituire elementi validi per determinare i redditi da accertare. Si tratta, dunque, di un dato da solo non sufficiente a far scattare l’accertamento in rettifica previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973. L’unico elemento di riscontro sul quale si fondava, nel caso affrontato dalla Corte, la rettifica era la mancata redazione dell’inventario: ma la Cassazione ha ritenuto che non ricorressero i requisiti richiesti per le presunzioni al fine di fondare l’accertamento.
(Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 3352/1999)
Quando le violazioni sono “gravi, precise e concordanti”
Il ricorso all’accertamento con il metodo induttivo costituisce un mezzo straordinario ed eccezionale, nel senso che questo deve ritenersi consentito solo nei casi in cui non sia possibile individuare la fonte dei redditi del contribuente e possa fondatamente presumersi l’esistenza di attività economiche occulte. Pertanto, nel caso in cui l’adozione del metodo induttivo consegua a una segnalazione del Centro informativo delle imposte dirette, relativa all’emissione di più verbali della Guardia di finanza a carico dello stesso soggetto per violazione di obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di emissione di scontrini fiscali, non si configurano le predette condizioni di legittimità di cui all’articolo 39, comma 2, lettera d), del DPR 600/1973, che, diversamente, impongono che le violazioni riscontrate siano “così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso” le scritture contabili.
(Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sezione I, Sentenza n. 200/1998)
Ancora sui requisiti necessari alle prove
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l’atto con il quale vengono recepite dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza in sede ispettiva deve essere accompagnato da elementi circostanziati comprovanti inequivocabilmente la correttezza delle suddette dichiarazioni.
Pertanto, nel caso in cui l’atto di accertamento venga emesso nei confronti di un soggetto che si ipotizza abbia effettuato un’attività commerciale, le suddette dichiarazioni, suffraganti l’ipotesi, non sono di per sé sufficienti a costituire circostanze, per quanto gravi, né precise, né concordanti, occorrendo, a tal fine, che l’Ufficio produca documenti o appunti riconducibili all’attività commerciale ipotizzata.
(Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sezione I, Sentenza n. 398/1998)
Non rende inattendibili le scritture la mancata registrazione dell’acquisto
La mancata registrazione dell’acquisto della merce di cui alla relativa bolla di accompagnamento, non concreta una violazione così grave e numerosa, tale da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso e da legittimare l’accertamento induttivo che non ha tenuto conto delle scritture contabili regolarmente tenute e che deve essere fatto in modo analitico e con il rispetto del principio del contraddittorio.
(Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione IX, Sentenza n. 105/1998)
Illegittimo l’accertamento induttivo senza il previo esame delle scritture contabili
In materia di accertamento induttivo ai fini dell’IVA, il comma 3 dell’articolo 54 del DPR 633/1972 consente all’Ufficio di procedere “alla rettifica della dichiarazione IVA indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione […] risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture […] nonché da altri atti e documenti in suo possesso”. Pertanto, si deve assumere l’illegittimità dell’accertamento induttivo che non sia stato preceduto dall’esame delle scritture contabili, ma si basi solo su presunzioni, che non siano certe e dirette.
(Commissione Tributaria Centrale, Sezione VI, Decisione n. 163/1999)
Quando è valido il “tovagliometro”
La rettifica del volume d’affari basata sulla presunzione “pasti somministrati = numero dei tovaglioli mandati in lavanderia” è legittima se non è contestabile l’ammontare del prezzo medio di ogni pasto e se il numero dei tovaglioli suddetti risultante dalla contabilità è depurato di una percentuale del 20%.
(Commissione di II grado d Ferrara , Sezione I, Decisione n. 78/1994)
Il numero medio di ore lavorate non è un elemento sufficiente
È illegittima la rettifica del reddito d’impresa dichiarato, basata sulla considerazione che la media giornaliera di ore lavorate, dichiarate dal contribuente, non trova conforto nel normale orario di lavoro effettuato nel settore di appartenenza.
(Commissione Tributaria Centrale, Sezione XXVII, Decisione n. 126/1995)
L’accertamento induttivo in caso di chiusura dell’attività
La dichiarazione di cessazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/1972 non è, di per sé, indicativa del fatto che il contribuente abbia effettivamente cessato la propria attività. Occorre, viceversa, che il contribuente stesso ponga in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e che, soprattutto, alla dichiarazione di cessazione dell’attività consegua una cessazione di fatto dell’attività stessa.
D’altronde, dalla omissione in tutto o in parte dei richiesti adempimenti, seppure costituente infrazione di carattere formale, non è lecito arrivare ad una determinazione presuntiva del reddito, equiparandone l’ammontare a quello dell’anno precedente la dichiarazione di cessazione dell’attività.
(Commissione Tributaria Centrale, Sezione XXVI, Decisione n. 2097/1998)
Limiti alla validità dell’accertamento induttivo
L’Ufficio delle imposte dirette non può procedere all’accertamento, ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 600/1973, facendo riferimento esclusivamente a mere irregolarità rilevate dalla Guardia di finanza, esaminando una modesta parte degli articoli commercializzati dal soggetto accertato, applicando, quindi, la media aritmetica riferita a un solo anno e, poi, utilizzando questo procedimento anche per gli anni precedenti. Per essere legittima la procedura doveva esplicarsi attraverso una rettifica analitica; infatti, l’accertamento analitico dovrebbe essere la regola e il ricorso al metodo induttivo e sintetico l’eccezione.
(Commissione Tributaria Centrale, Sezione V, Decisione n. 1862/1997)
L’illegittima utilizzazione delle presunzioni nell’accertamento induttivo
L’accertamento di maggiori ricavi di un’impresa, in presenza di un contabilità regolare contenente dati inesatti o incompleti, non può essere affidato alla considerazione di valori medi statisticamente riferiti al settore di attività imprenditoriale esercitata. Ciò perché tali valori esprimono risultati valutativi che, a differenza di quelli emergenti da medie elaborate con riferimento interno alla dinamica dell’impresa considerata e perciò solo in via ipotetica, si possono ritenere corrispondenti alla situazione del singolo contribuente.
Una situazione del genere non si può, dunque, considerare né grave né precisa, come stabilito dall’art. 39, lettera d), DPR 600 del 29 settembre 1973, e non può essere legittimamente posta a fondamento dell’azione accertatrice. E questo perché nell’ipotesi contemplata da tale disposizione l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risultano dall’iscrizione delle scritture contabili e dalle altre verifiche previste dall’art. 33 dello stesso D.Lgs. 600/1973, oltre che dal controllo della completezza, dell’esattezza e della veridicità delle registrazioni contabili, sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all’impresa o delle notizie e dei dati raccolti dall’ufficio impositore.
(Cassazione, Sezione I, Sentenza del 4 marzo - 27 agosto 1998).