Le notifiche tributarie: rassegna di giurisprudenza

Rassegna di giurisprudenza – LE NOTIFICHE TRIBUTARIE

 

a cura dott. Danilo Sciuto

 

 vedi anche: Notifiche a mezzo posta: rapporti tra processo civile e tributario

****

Valide fino a prova contraria le dichiarazioni riportate nella relata di notifica.

In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139, secondo comma, del codice di procedura civile, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa. Si vedano Cassazione 8920/1992, 5109/1999 e 5547/2001.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 16164/2003).

 

Ancora sulla valenza delle dichiarazioni riportate nella relata di notifica.

L’art. 139 del codice di procedura civile, consentendo la consegna della copia dell’atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l’ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest’ultimo, non impone all’ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.

(Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 18141/2002).

 

La notifica in mani di persona addetta

La validità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 del codice di procedura civile non può essere contestata sulla base del solo difetto della qualifica di dipendente del destinatario, dichiarata dal consegnatario, posto che, in questi casi, è sufficiente, ai fini della validità della notifica, lo stesso fatto in sé che, all’indirizzo indicato, sia reperita dall’ufficiale giudiziario una persona idonea, la quale si dichiari addetta a ricevere l’atto per conto del destinatario.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11675/2002).

 

Effetti della mancata indicazione del rapporto tra destinatario e ricevente

Nel processo tributario, le notificazioni, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 546/1992, possono essere effettuate anche a mezzo plico spedito mediante il servizio postale, purchè siano compiute le formalità prescritte dalla legge 890/1982. In tale ipotesi, la mancata indicazione, nella ricevuta di ritorno, del rapporto (di famiglia, di servizio o di impiego) tra il destinatario della notificazione e il ricevente, non determina senz’altro la nullità della notificazione stessa, a meno che non sia provata l’insussistenza di tale rapporto.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11647/2001).

 

Notifica a impresa familiare poi conferita in snc

La rettifica della dichiarazione Iva deve essere effettuata nei confronti del soggetto titolare dell’impresa, nell’annualità d’imposta presa in considerazione nell’accertamento. Perciò ove la dichiarazione sia presentata dal titolare dell’impresa familiare e successivamente venga costituita una società in nome collettivo tra il titolare dell’impresa familiare e i suoi collaboratori con contestuale conferimento dell’azienda, la rettifica notificata alla società è nulla, ancorché la costituzione della società sia avvenuta ai sensi dell’articolo 3, comma 16, del Dl 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985 n. 179, non determinando il conferimento d’azienda, in siffatta ipotesi, la successione dell’universum ius del conferente.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 6202/2001).

 

Quando è regolare la notifica nei confronti di un contribuente deceduto

È nulla la notifica di un atto di accertamento emesso nei confronti di un defunto e notificato al destinatario (defunto) nel suo domicilio (nel caso di specie a mani di un figlio qualificatosi come convivente e capace, che non aveva omesso di dichiarare l’avvenuto decesso del contribuente); dopo la morte del contribuente, infatti, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato all’ufficio tributario, ove gli eredi abbiano provveduto a tale comunicazione; ove, invece, simile adempimento non sia stato effettuato, gli atti debbono essere notificati nell’ultimo domicilio del defunto, agli eredi collettivamente  ed impersonalmente.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 10659/2003).

 

Quando la notifica viene fatta ad un solo erede

In caso di notifica dell’avviso di accertamento intestato a contribuente defunto, l’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pone un obbligo di comunicazione a carico degli eredi, dalla cui inosservanza deriva che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso; pertanto, se l’atto viene notificato ad uno solo degli eredi deriva la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11447/2002).

 

Conseguenze della mancata dichiarazione della morte del contribuente

La circostanza che un avviso di accertamento sia stato ricevuto senza che la persona, cui è stato consegnato dall’ufficiale notificante, abbia rifiutato l’atto, tacendo dell’avvenuto decesso del suo destinatario (soggetto passivo d’imposta) non vale a rendere valido un atto che oggettivamente tale non lo è, ma semmai potrebbe dar luogo a problemi di responsabilità di tale persona (qualificatasi “donna di casa”).

(Commissione Centrale, Sezione XX, Decisione n. 9639/2002)

 

È nullo l’avviso di accertamento notificato a persona deceduta

L’avviso di accertamento, intestato a un contribuente deceduto e notificato allo stesso nell’ultimo domicilio mediante consegna a un custode, è affetto da nullità assoluta ed insanabile, atteso che, ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio dello stesso solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purchè questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 3865/2001).

 

Incostituzionalità dei 60 giorni previsti dalla legge per l’efficacia della variazione di indirizzo

È costituzionalmente illegittimo l’art. 60, ultimo comma, D.P.R. 29.09.1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, che non risultino dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Infatti, è pur vero che è riconosciuta la discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni, ma essa è inderogabilmente limitata dall’esigenza di garantire al destinatario delle stesse l’effettiva possibilità di conoscere tempestivamente l’atto notificato ed esercitare così il suo diritto alla difesa. Il legislatore può dunque, nell’esercizio di questa discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo non abbiano un effetto immediato, ai fini delle notifiche che l’Amministrazione finanziaria deve effettuare, agevolando così l’attività dei relativi Uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi generali di cui essi sono portatori. Se, però, questo differimento è legittimo in via di principio, esso deve tuttavia essere contenuto entro limiti tali che non pregiudichino l’esercizio del diritto di difesa del destinatario dell’atto da notificare, sacrificando la sua effettiva possibilità di venirne a conoscenza. Tale pregiudizio, ad avviso della Corte Costituzionale, si verifica sicuramente laddove il differimento sia stabilito, come nel caso dell’art. 60, ultimo periodo, D.P.R. 600/1973, per un lasso di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell’atto stesso davanti alle Commissioni Tributarie. La Consulta dichiara quindi l’illegittimità costituzionale della norma in questione, sottolineando peraltro che spetta al legislatore individuare un termine diverso e più congruo per l’opponibilità della variazione anagrafica all’Amministrazione finanziaria.

(Corte Costituzionale, Sentenza n. 360/2003).

 

 

La notifica degli atti tributari quando il contribuente risiede all’estero

Le persone fisiche, che dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi non sono più residenti nel territorio dello Stato per aver trasferito la propria residenza anagrafica all’estero, hanno, per espressa previsione di legge, il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato, articolo 58, commi 1 e 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Pertanto, la notificazione dell’avviso di accertamento fiscale, ove non possa essere eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi per il trasferimento all’estero del contribuente, non deve essere eseguita nelle forme consolari, ostandovi la previsione dell’articolo 60, lettera f), del D.P.R. 600/1973, ma in mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune di domicilio fiscale, deve essere svolta, sul presupposto dell’esecuzione di adeguate ricerche, nel detto Comune, non già per mezzo della spedizione della raccomandata, ma con l’affissione dell’avviso di deposito all’albo del Comune, ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973, senza che tale disciplina, tenuta ferma anche dallo Statuto del contribuente di cui alla legge 212/2000 (articolo 6, comma 1), possa dirsi lesiva del diritto di difesa del contribuente, il quale deve esser contemperato con l’interesse fiscale dello Stato.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 9922/2003).

 

 

È nullo l’atto notificato nel vecchio domicilio del contribuente

Ai fini della notificazione degli atti relativi all’applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente nell’ambito dello stesso Comune di domicilio fiscale esplicano efficacia ex lege, e senza alcun onere di specifica comunicazione all’ufficio tributario da parte del contribuente stesso, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica e determinano la nullità della notifica dell’atto impositivo (nel caso di specie avviso di accertamento e conseguente cartella esattoriale) avvenuta con le modalità di cui all’articolo 140 del codice di procedura civile senza che sia stata preventivamente tentata la notifica nel (nuovo) domicilio del contribuente.

(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 4997/2001).

 

 

Spetta all’ente impositore accertare il nuovo indirizzo del destinatario dell’atto

La notifica dell’avviso di accertamento di valore deve essere effettuata nel domicilio che il destinatario ha al tempo della notifica e non in quello risultante in atti. Sull’Ufficio grava l’onere di verificare la permanenza del ricorrente nel domicilio originariamente risultante in atti ed in caso negativo usare la normale diligenza per conoscere il nuovo indirizzo.

Nella notifica degli atti dell’Ufficio non trova applicazione la procedura prevista per gli atti processuali dagli artt. 32 e 32-bis del D.P.R. n. 636/1972, come modificati dal D.P.R. n. 739/1981.

(Commissione Centrale, Sezione VII, Decisione n. 1170/1999).

 

 

Obblighi del Fisco in caso di variazione di domicilio comunicata dal contribuente

Ai sensi dell’art. 58, D.P.R. n. 600/1973, “le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte”, e in tutti gli atti che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale e l’indirizzo che può coincidere o non coincidere con quello dell’anagrafe fiscale per vari motivi tra cui la mancata denuncia di cambio di indirizzo.

Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria notifichi l’atto nell’ultimo domicilio eletto dal contribuente, nella specie in risposta a un questionario, qualora il messo non lo reperisse avrebbe l’onere di acquisire tutte le informazioni necessarie ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dallo stesso contribuente secondo i documenti di cui sia in possesso.

Nella specie, l’ufficio aveva elementi per dubitare della comunicazione effettuata dal contribuente “…assai probabilmente- sostiene il collegio- per ingannarlo”. Prima della notifica di cui si tratta il contribuente aveva fornito all’ufficio, in atti rilevanti ai sensi dell’art. 58 citato, un nuovo indirizzo di cui l’ufficio doveva tenere conto tentando la notifica anche presso esso. Nel caso in cui tale tentativo di notifica fosse stato inutile sarebbe stata validamente perseguibile la strada indicata dall’art. 60, lettera e), del D.P.R. 600/1973 citato, e regolare l’affissione dell’avviso di deposito dell’atto da notificare all’albo del Comune. Diversamente la notifica non può ritenersi valida. Nella specie il ricorso prodotto nei termini e la costituzione del contribuente ha sanato i vizi della notifica che ha comunque raggiunto lo scopo.

(Commissione Centrale, Sezione XIV, Decisione n. 690/1999).