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Agevolazioni "prima casa" Revoca delle agevolazioni "prima casa" Rimborso ici e termine di decadenza Sanzione per omessa bollatura libri sociali Sul mancato pagamento di retribuzioni non sono dovute le ritenute Assegno di divorzio Indennità per ferie non godute Avviso di accertamento su dichiarazione dei redditi congiunta Concetto di edificabilità dei terreni Raccomandata - contestazione del contenuto Detrazione iva su fatture rubate : onere della prova Sentenza di primo grado favorevole al contribuente e rimborso Nullità dell'avviso di accertamento Reddito di impresa e deduzione delle spese di acquisto di immobile Omessa redazione dell'inventario e accertamento induttivo
Le agevolazioni "prima casa" spettano ai coniugi in comunione legale, anche se uno dei due non possiede il requisito della residenza. Infatti, ciò che rileva non è la residenza dei singoli coniugi, bensì quella del nucleo familiare (23.10.2003 Corte di Cassazione, Sentenza dell' 8.11.2003 n. 13085).
Il potere dell'Amministrazione Finanziaria di revocare le agevolazioni fiscali sull'acquisto della "prima casa" si prescrive nel termine di tre anni, e non in dieci (16.10.2003 Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 12988/2003).
Il contribuente deve chiedere al Comune al quale è stata erroneamente pagata l'imposta la restituzione degli importi versati e non dovuti, nel previsto termine di tre anni, a prescindere dal motivo per cui essi non erano dovuti (5.11.2003 Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza del 26.09.2003 n. 14291).
Le violazioni relative al soppresso obbligo di bollatura non sono più sanzionabili, anche se commesse prima dell'entrata in vigore della legge, e ciò in base al principio secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile (principio noto come "favor rei") (Corte di Cassazione, Sentenza n. 9451/03).
Non sono applicabili le sanzioni per omesso versamento di ritenute nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento della retribuzione al dipendente (tale tesi è evidentemente a discapito di chi non paga le retribuzioni nei confronti di chi le paga). L'obbligo di versamento può nascere solo al momento dell'effettivo pagamento del compenso sul quale la ritenuta deve essere operata per cui, in assenza di pagamento, non esiste ritenuta né obbligo di versarla (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, Sentenza n. 27641/03).
Il coniuge è legittimato a richiedere un adeguamento dell'assegno di divorzio, qualora l'ex coniuge effettui delle spese che facciano dedurre un aumento delle sue disponibilità finanziarie. Nel caso esaminato dalla Corte un soggetto obbligato al versamento dell'assegno di divorzio aveva acquistato una barca (15.10.2003 Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 14152/03).
Il lavoratore che intende ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute deve dimostrare che ha lavorato nei giorni di ferie. (13.10.2003 - Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 21.08.2003 n. 12311)
La legge 114/1977 prevede che quando marito e moglie presentano la dichiarazione congiunta dei redditi, l'accertamento della maggiore imposta e della cartella di pagamento notificati solo al marito sono efficaci nei confronti della moglie anche quando è intervenuta sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio ai fini civili. I coniugi, infatti, sono responsabili in solido del pagamento di imposta, sanzioni ed interessi. Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, tale norma viola gli artt. 24 e 53 della Costituzione e chiede alla Corte Costituzionale di dichiararlo illegittimo nella parte in cui prevede che: a) l'avviso di accertamento in rettifica e la cartella dei pagamenti dell'Irpef, notificati al marito, sono efficaci anche nei confronti della moglie, anche nel caso in cui sia intervenuta sentenza di separazione legale o di scioglimento del matrimonio ai fini civili; b) i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento delle imposte, soprattasse, pene pecuniarie e interessi, iscritti a ruolo a nome del marito pur nell'ipotesi che la moglie sia legalmente divorziata (4.11.2003 Commissione Tributaria di Torino, Sentenza del 7.04.2003).
Un terreno deve essere considerato edificabile, e assume rilevanza ai fini fiscali, quando lo strumento urbanistico nel quale è inserito è stato legittimamente adottato dal Consiglio comunale (Corte di Cassazione, Sentenza del 17.10.2003 n. 13817).
Se una comunicazione unilaterale è effettuata mediante raccomandata, è a carico della parte che ne contesta il contenuto (ossia il destinatario della comunicazione dell'atto) fornire la prova che la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso, documentando, ad esempio, di avere immediatamente contestato, all'autore della comunicazione, di avere ricevuto una busta vuota (20.10.2003 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 19.08.2003 n. 12135).
Nel caso in cui il contribuente, in sede di verifica fiscale, sostenga che le fatture non sono disponibili per il controllo in quanto sono state rubate, ha l'onere di provare il furto. La spettanza della detrazione Iva, infatti, deve essere dimostrata dal contribuente, non potendosi invertire, a carico dell'Amministrazione Finanziaria, il compito di provarne l'effettiva sussistenza. (14.10.2003 Corte di Cassazione, Sentenza del 16.09.2003 n. 13605)
Nell'ipotesi di sentenza favorevole al contribuente, non definitiva in quanto ancora impugnabile, e che prosegue nei gradi successivi del giudizio, l'Amministrazione Finanziaria è obbligata al rimborso di quanto già versato dal contribuente, anche se, nei successivi gradi del giudizio, la decisione non sia più favorevole al contribuente. L'Amministrazione Finanziaria deve dunque provvedere allo sgravio dell'originario ruolo a carico del contribuente e, eventualmente, procedere all'emissione di un nuovo ruolo qualora, successivamente, la decisione iniziale non sia confermata (16.10.2003 Commissione Tributaria Provinciale Torino, Sezione 15, Sentenza del 24.09.2003 n. 47).
La nullità dell'avviso di accertamento non può essere rilevata d'ufficio dal giudice tributario. Inoltre, se non viene eccepita dal contribuente nel giudizio di primo grado, non è ammissibile, per la prima volta, in appello. (17.10.2003 Corte di Cassazione, Sentenza n. 13087/2003).
Le consulenze legali e le spese notarili sostenute dall'impresa che acquista un immobile sono deducibili per quote di ammortamento. Non rileva, tra l'altro, che le stesse spese siano state in parte sostenute nell'esercizio immediatamente precedente a quello nel quale l'acquisto, cui esse erano funzionali, si è effettivamente realizzato (21.10.2003 Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza del 29.09.2003 n. 14477).
La mancanza dell'inventario, pur in presenza di bilancio regolarmente redatto, legittima di per sé il ricorso all'accertamento induttivo. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, infatti, l'inventario e il bilancio costituiscono scritture contabili distinte, aventi contenuto e finalità diverse, con la conseguenza che la violazione consistente nell'omessa redazione dell'inventario non può ritenersi sanata, né resa meramente formale, dall'avvenuta redazione del bilancio. Le indicazioni sintetiche contenute nel bilancio possono sostituire l'inventario solo se vengono messe a disposizione dell'Ufficio verificatore i documenti che contengono l'analisi delle singole voci riepilogate nel bilancio (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 8273/03).