La notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto della notifica stessa.
Questo il principio di diritto confermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 6015 dello scorso 28 febbraio, ove è stata altresì ribadita la regula iuris per la quale, in caso di notifica a mezzo Pec, la copia informatica della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
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